Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1620 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1620 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21891/2022 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6591/2021 depositata il 13/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
i n giudizio avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di NOME COGNOME dell’avviso di accertamento per Irpef 20 04, l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe che , in accoglimento dell’appello del contribuente e in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’atto impugnato ;
il contribuente è rimasto intimato;
in data 15 luglio 2024 l’ Avvocatura ha depositato istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, dando atto che la CTR della Sicilia ha accolto il ricorso per revocazione
proposto dall’Agenzia basato sulle medesime ragioni poste a fondamento del ricorso per cassazione; l’Avvocatura ha prodotto la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n. 10642/14/2022, che ha accolto il ricorso per revocazione presentato dall’Agenzia , con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
Ritenuto che :
se il giudice d’appello provvede alla revocazione della propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in cassazione, giacché l’eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto ; alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. Sez. 5, 24 dicembre 2021, n. 41509; Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515; Cass., sez.2, 25 settembre 2013, n. 21951);
non si provvede sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimato;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 15/01/2025.