Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19109 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA IRPEF 1994/1995
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29543/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
Contro
CLEMENTE NOME, non costituita in giudizio,
-intimata – nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore non costituita in giudizio,
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4494/48/2016, depositata il 17 maggio 2016;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
NOME riceveva comunicazione di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO, basata sulla cartella di pagamento n. 017-2007-00082192600001, con la quale si intimava il pagamento di € 659.249,01, importo dovuto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.R. della Campania n. 209/25/2005, con cui si accertava la debenza di tributi diretti relativi agli anni di imposta 1994 e 1995.
NOME impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria citato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento la quale, con sentenza n. 567/02/2015, depositata il 19 maggio 2015, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato e condannando sia l’RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale da RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 4494/48/2016, pronunciata il 25 febbraio 2016 e depositata in segreteria il 17 maggio 2016, rigettava l’appello proposto dall’ente impositore , condannando sia l’RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi (ricorso notificato il 13 dicembre 2016).
RAGIONE_SOCIALE e NOME risultano intimati.
5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla legittimazione passiva e dell’art. 81 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe erroneamente riconosciuto la propria legittimazione passiva nonostante l’impugnativa riguardasse un atto meramente esattoriale, quale è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Secondo l’Ufficio, infatti, nessuna contestazione formulata dalla contribuente riguarderebbe né il merito RAGIONE_SOCIALE imposte o i ruoli sottesi alla cartella di pagamento sottesa all’iscrizione ipotecaria, né, comunque, vizi di nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento per omesso contraddittorio endoprocedimentale.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente eccepisce violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Deduce l’Ufficio che la RAGIONE_SOCIALE. avrebbe erroneamente ritenuto definito il debito oggetto della cartella di pagamento, in quanto, al contrario, il giudizio sulla legittimità della cartella di pagamento si sarebbe concluso con la sentenza di questa Corte n. 23553/2015 con la quale si rigettava il ricorso di NOME NOME e, in particolare, la richiesta di pronunzia di cessazione
della materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell’obbligazione tributaria.
Secondo l’Ufficio, pertanto, il giudice di seconde cure avrebbe deciso in contrasto con il giudicato formatosi in merito al mancato perfezionamento della definizione agevolata.
Con comunicazione in data 15 ottobre 2019 l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato di avere proceduto (in esecuzione di sentenza sfavorevole emessa dalla C.T.R. della Campania n. 2756/15/2017) allo sgravio totale della partita di ruolo contenuta nella cartella di pagamento n. 017-NUMERO_CARTA, posta a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto dell’odierna impugnazione.
Consegue l ‘intervenuta carenza di interesse della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, il che determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.