Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22319 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
del 1997. Sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
NOME COGNOME NOME COGNOME TANIA COGNOME NOME COGNOME
Presidente
Consigliere – COGNOME.
Consigliere
Ud. 1/12/06/2024 C.C. PU R.G. 5148/2023 –
Consigliere
FILIPPO NOME‘COGNOME
Consigliere
Cron. 17987/2019
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 5148/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso.
PEC: EMAIL
– controricorrente –
R.G.N. 17987/2019
avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di BOLZANO, n. 60/2022, depositata in data 30 agosto 2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza n. 49/2021, ha accolto il ricorso presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento di sospensione del rimborso Iva, relativo all’Iva dell’anno 2018, per un importo di euro 864.283,79.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, adita dall’Ufficio, ha rigettato il gravame, ritenendo che in presenza di una prestazione di garanzia (in ambito IVA, ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972), come ampiamente documentato dalla parte resistente, non poteva operarsi da parte dell’Ufficio la sospensione dell’erogazione del credito d’imposta e che quando l’avviso di impugnazione o la sanzione veniva sospeso del tutto o in parte da una sentenza, ancorché non passata in giudicato, il provvedimento di sospensione del rimborso del credito d’imposta perde va ipso iure la propria efficacia.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 1923, in relazione all’art.
360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta illegittimità del provvedimento erariale di sospensione del rimborso del credito IVA, anno 2018 richiesto dalla controparte. Era pacifico che, al momento della notifica del provvedimento di sospensione del rimborso IVA 2018, oggetto dell’originaria impugnazione avversaria, sussistessero le condizioni che impedivano di dare seguito al rimborso richiesto; la società era infatti destinataria di una serie di avvisi di accertamento, alcuni dei quali confermati alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano (con la sentenza n. 65/02/2016, la cui impugnazione era stata definitivamente dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 22753 del 2022). Nella vicenda in esame non si era avuta alcuna duplicazione RAGIONE_SOCIALE cautele richieste al contribuente per il medesimo rimborso, in quanto, in presenza di carichi tributari che avevano comportato la sospensione del rimborso IVA, ex art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, l’Ufficio non aveva chiesto al contribuente la presentazione della garanzia di cui all’articolo 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La prestazione di garanzia di cui al citato art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 era pervenuta all’Ufficio solo in data 13 dicembre 2019, ossia il giorno successivo alla notifica del provvedimento di cui si discuteva, come attestato dal protocollo di ingresso n. NUMERO_DOCUMENTO del 13 dicembre 2019, già sottoposto all’attenzione del Collegio di secondo grado, come allegato 4 all’atto di appello formulato dall’Ufficio. I giudici di secondo grado avevano pure errato nel ritenere che, dopo l’emanazione RAGIONE_SOCIALE sentenze nn. 39/01/2014 e 65/02/2016 della medesima Commissione (la prima cassata con rinvio con ordinanza n. 22545 del 2022 e la seconda ormai irrevocabile con ordinanza n. 22753 del 2022), l’RAGIONE_SOCIALE non fosse più autorizzata a sospendere il rimborso IVA in mancanza di un titolo giuridico per la riscossione RAGIONE_SOCIALE proprie pretese, in quanto, nel 2019, ossia al momento dell’emissione del provvedimento di sospensione
del rimborso IVA, erano presenti dei carichi pendenti legittimanti l’adozione della predetta misura cautelare.
2. Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta illegittimità dell’intimazione ad adempiere notificata a controparte ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni in epigrafe, in esecuzione di quanto statuito dalla sentenza n. 65/02/2016 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, ormai irrevocabile, a seguito dell’ordinanza di legittimità n. 22753 del 2022. Contrariamente a quanto statuito nella sentenza di secondo grado esisteva, dunque, un titolo giuridico legittimante l’Amministrazione finanziaria alla riscossione RAGIONE_SOCIALE proprie pretese, che era, per l’appunto, l’intimazione ad adempiere emessa dall’Amministrazione finanziaria a seguito della predetta sentenza d’appello n. 65/2016, ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
3. Deve premettersi che il provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva, anno di imposta 2018, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 9 dicembre 2019, con il quale è stata disposta la sospensione del rimborso del credito Iva dell’importo di euro 864.283,79, si fonda sui carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2007 e n. NUMERO_DOCUMENTO -2012 per l’anno d’imposta 2008 (cfr. pag. 2 del controricorso nella parte in cui trascrive il contenuto del provvedimento di sospensione) e non già come affermato dall’RAGIONE_SOCIALE sui carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento nn. TBA03A101192-2012 e TBA03A101193-2012 relativi agli anni di imposta 2008 e 2009 (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione).
Ancora va precisato che il ricorso per cassazione n. 2087/2017 R.G. proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, riguardante i carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, è stato dichiarato inammissibile, con ordinanza di questa Corte n. 22753 del 20 luglio 2022, con la conseguente conferma della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
5.1 Ed invero, l’interesse ad agire, e quindi quello ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che l’interesse va valutato (cfr. Cass., 2 aprile 2021, n. 9201).
5.2 Inoltre, nella carenza sopravvenuta di interesse non viene meno l’atto impugnato, né tanto meno la sua illegittimità, ma cessa l’interesse del soggetto all’annullamento; l’interesse che viene meno nella carenza sopravvenuta di interesse non coincide con l’interesse che, nella cessazione della materia del contendere, potrebbe essere definito come l’interesse materiale tutelato, in quanto esso è, al contrario, meramente processuale, è l’interesse ad agire propriamente detto, di cui all’art. 100 cod. proc. civ.; dunque, l’interesse riguardante la carenza sopravvenuta non attiene all’oggetto del giudizio, ovvero al merito del processo, ma la sua esistenza rileverà solo come un presupposto processuale; in sintesi, la cessazione della materia del contendere impedisce il passaggio al merito del processo, la carenza sopravvenuta d’interesse elimina il merito stesso (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5098, in motivazione).
5.3 Ed invero, l’art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che il rimborso di un credito può essere sospeso se è stato notificato
un atto di contestazione della sanzione o un provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. Quando la contestazione diviene definitiva, come nel caso di specie in quanto il contenzioso aventi ad oggetto le pendenze fiscali in dipendenza RAGIONE_SOCIALE quali era stato adottato il provvedimento di sospensione del rimborso IVA è stato definito con ordinanza di questa Corte n. 22753 del 2022, con la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento, l’Ufficio competente dovrà disporre gli atti consequenziali per la riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute.
Ne consegue che la lite fiscale deve intendersi definita con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6.1 Stante l ‘esito del giudizio , le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2024.