Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24699 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3255/2017 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -controricorrente-
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 6906/15/2016 depositata il 14/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ( hinc : CTR), con sentenza n. 6906/15/16 depositata in data 14/11/2016, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 5636/2015 con la quale la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto il ricorso con il quale l’AVV_NOTAIO aveva impugnato l’intimazione di pagamento n. 09720139078938817 relativa alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per la somma di Euro 40.220.
La CTR ha rilevato che l’avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, che precede l’avvio del processo esecutivo ed è redatto secondo il modello ministeriale, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 29/09/1973, n. 602, senza la necessità che siano allegati ulteriori atti o la stessa cartella di cui viene intimato il pagamento. Ha pertanto ritenuto non corretta la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto, invece, violate le disposizioni che impongono l’allegazione di copia degli atti presuppost i richiamati nella motivazione dell’atto impugnato.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso in cassazione, con tredici motivi.
4 . Hanno resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 372 cod. proc. civ., con allegato un estratto di ruolo alla data del 11/04/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha contestato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per mancata/adeguata valutazione e/o motivazione di eccezioni riguardanti plurimi motivi di nullità/improce dibilità degli atti d’appello.
1.1. Entrambi gli appelli proposti (R.G. n. 6980/2015 proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e R.G. n. 6690/2015 proposto da RAGIONE_SOCIALE) sono stati riuniti all’interno del procedimento da cui è scaturita la sentenza impugnata. Ad avviso di parte ricorrente entrambi gli appelli sono tardivi, in quanto impugnati in data 13/10/2015, con la conseguente decadenza dal potere di impugnare ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.
1.2. Inoltre, nel fascicolo portante (R.G. n. 6980/2015) un ulteriore profilo di inammissibilità era da ricondurre alla mancata produzione RAGIONE_SOCIALE sentenza del giudice di primo grado al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione ed iscrizione dell’appello stesso.
Con il secondo motivo di ricorso viene contestata, in rito, la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per nullità/inammissibilità dell’atto d’appello, per nullità/inammissibilità del giudizio di appello per difetto di valida vocatio in ius di tutti i soggetti evocati nel giudizio di primo grado e di valida ed efficace notifica.
2.1. Il ricorrente, nell’illustrazione del motivo, contesta, in sequenza, la nullità del procedimento di secondo grado per l’ipotesi in cui l’appello sia stato notificato, in presenza di caus e inscindibili solo ad alcune parti, il difetto di procura/delega, allorché « non è indicato il fautore RAGIONE_SOCIALE delega né in base a quale atto avrebbe il potere di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE Società a motivo del potere di conferire la procura all’AVV_NOTAIO », la mancanza RAGIONE_SOCIALE pag. 3-4 dell’atto d’appello (notificato direttamente a m ezzo posta).
Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la mancata violazione di eccezione di erroneità/nullità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento per nullità RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria/violazione del principio del ne bis in idem « in quanto la pretesa era stata già effettuata con precedente atto posta la nullità dell’impugnato avviso di accertamento per difetto di competenza e difetto di previa deroga/autorizzazione in quanto emesso a seguito di una verifica generale eseguita dagli Ispettori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non aveva la competenza ad effettuare, poiché lo scrivente ricorrente avendo un volume di affari/compensi superiore ad Euro 100.000,00 l’attività ispettiva avrebbe dovuto essere preceduta da una deroga/autorizzazione del Comando RAGIONE_SOCIALEle, (Nucleo Polizia Tributaria). »
3.1. La parte ricorrente richiama la direttiva che stabilisce che i servizi che operano nella RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE possono procedere ad attività ispettiva nei confronti dei lavoratori autonomi e professionisti sino ad Euro 100.000,00 di volume di affari o compensi. Superato tale limite è, invece, necessaria una deroga/autorizzazione del Comando RAGIONE_SOCIALEle. Rileva, poi, che: « tale accertamento, per cui veniva emesso un avviso di ruolo ed una cartella (n° 09720110116077603/000), relativamente ed esclusivamente all’anno 2005, è stato già attivato antecedentemente con gli atti oggetto del giudizio pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE R.G. N. 2899/12 la cui udienza è stata celebrata in data 09.01.13, definito poi con sentenza 93/22/12, oggetto peraltro anch’essa di impugnazione. »
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha contestato la nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omessa/mancata valutazione di eccezione di pregiudizialità penale/sospensione del presente procedimento dinanzi alla adita commissione e/o per
omessa mancata valutazione di eccezione di nullità/inesistenza RAGIONE_SOCIALE pretesa.
4.1. La parte ricorrente ha evidenziato che, davanti alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Velletri, pende un procedimento penale (R.G.N.R. 583/K/2015 in cui sono indagati i funzionari responsabili di RAGIONE_SOCIALE per l’ipotesi di cui all’art. 629 cod. pen., fatto di assoluto rilievo, in quanto, ad avviso RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente: « l’accertamento penale è sicuramente rilevante e pregiudiziale rispetto al presente procedimento. »
4.2. Evidenzia, poi, che: « come rilevato dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE all’atto esattoriale impugnato non è collegato alcun valido precedente titolo creditorio (atto presupposto) né alcuna valida e legittima causale. »
Con il quinto motivo di ricorso viene contestata la nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omessa/mancata valutazione di eccezione di nullità /inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto impugnato. La parte ricorrente rileva che la notifica è stata fatta direttamente dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a mezzo di persona non qualificatasi.
5.1. Il ricorrente richiama gli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando, quanto alla prima norma, che il secondo periodo costituisce la prosecuzione del primo nel senso che: « la prima parte concerne il soggetto che è abilitato dalla legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, ferma restante la necessità del soggetto abilitato, dispone in ordine alla modalità con cui può essere eseguita la notifica, chiarendo che essa notifica può essere effettuata, oltre che direttamente ad opera dei soggetti abilitati (indicati nella prima parte RAGIONE_SOCIALE disposizione), anche col mezzo RAGIONE_SOCIALE posta, ma pur sempre ad opera dei predetti soggetti abilitati. » Di conseguenza, anche l’art. 14 legge n. 890 del 1982, quando afferma la possibilità di eseguire la notifica a mezzo posta da parte degli uffici finanziari, riserva tale facoltà solamente a quegli
uffici che esercitano potestà impositiva, escludendo, invece, gli agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La parte ricorrente evidenzia, quindi, che la notifica da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ogni atto che sia di sua competenza sia inesistente o comunque non sanabile.
6. Con il sesto motivo di ricorso è stata contestata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per omessa/mancata valutazione di eccezione di mancanza e/o nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento, in quanto la cartella esattoriale impugnata non è stata preceduta in ogni caso da alcun atto, ovvero l’atto ha preceduto altra e diversa cartella. L’avviso di accertamento da cui deriva l’intimazione di pagamento impugnata è carente di motivazione.
6.1. La parte ricorrente rileva che l’avviso di pagamento da cui scaturisce l’intimazione di pagamento impugnata è privo di adeguata motivazione, facendo riferimento al PVC nei confronti del ricorrente, non allegato e non notificato a quest’ultimo. Rileva, quindi, che: « Ne discende, pertanto, che l’intimazione di pagamento impugnata conseguente ad un avviso di accertamento (già impugnato) privo di una sia pur minima autonoma motivazione essendo motivato esclusivamente con riferimento ad un P.V.C. emesso nei confronti dello scrivente ricorrente, non allegato né notificato separatamente al ricorrente, deve essere annullato per assoluta mancanza di motivazione. Si precisa, altresì, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non ha né indicato gli elementi e le circostanze idonee a giustificare il ricorso all’accertamento sintetico né a quale categoria di reddito apparterrebbe il presunto maggior reddito accertato sinteticamente. » Ne discende, ad avviso RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, l’annullabilità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e nullo anche ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000. Il P.V.C. non solo non risulta allegato, ma neppure riprodotto nel suo contenuto essenziale. Rileva, poi, come
sia « assurdo e illogico che presunti versamenti bancari ‘non giustificati’ possano costituire ‘reddito’ interamente tassabile », essendo, comunque, necessario tenere conto dei costi. La ricorrente richiama, infine, la dottrina che esclude presunzioni automatizzate tra movimenti non giustificati e la presunzione di ricavi.
Con il settimo motivo di ricorso è stata contestata la nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omessa/mancata valutazione di eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’intimazione di pagamento.
7.1. La parte ricorrente articola il motivo di ricorso evidenziando che: « la notifica è stata effettuata nella totale mancata osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità previste dall’art. 140 c.p.c. La notifica tramite posta del verbale, ai sensi ed effetti dell’art. 150 c.p.c. in connessione con l’art. 8 RAGIONE_SOCIALE L. 890/92, vista la possibilità concessa dall’art. 201 C.d.S. deve ritenersi comunque, inesistente, nulla, non potendosi configurare la conoscenza del destinatario.» Richiama, poi, le formalità previste nell’art. 140 cod. proc. civ.
7.2. Contesta, poi, la nullità dell’intimazione di pagamento, in quanto non risulta indicata né l’autorità giudiziaria, né la commissione tributaria provinciale competente. Rileva, altresì, la nullità dell’intimazione di pagamento « in quanto non viene indicato che la notifica del ricorso per i vizi propri attinenti alle cartelle esattoriali deve essere effettuata all’RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE, oltre che totale incertezza circa la denominazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a cui notificare il ricorso» . Contesta, poi, la mancata indicazione degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento. Di conseguenza, « essendo invalido il titolo senza indicazione né allegazione RAGIONE_SOCIALE delega del capo dell’Ufficio al responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell’Ente creditore), del responsabile del procedimento di emissione e notificazione RAGIONE_SOCIALE stessa cartella esattoriale e RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione dello stesso, senza gli elementi essenziali per proporre l’opposizione, senza specifica
dell’Ente e RAGIONE_SOCIALE causale, contrariamente a quanto disposto dall’art. 7 dello Statuto del contribuente L.212/2000 se ne deduce la decadenza dell’Amministrazione.» .
7.3. Viene contestata anche la nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e 7 legge n. 212 del 2000. Ad avviso del ricorrente l ‘intimazione di pagamento è nulla, laddove non siano allegate le cartelle di pagamento munite di relata di notifica, atteso che la norma di salvaguardia di cui all’art. 36 d.l. n. 248 del 2007 opera esclusivamente in riferimento alle cartelle di pagamento.
7.4. La parte ricorrente ha poi contestato la nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento, in quanto le somme per tributi (Euro 33.524,71) sono diverse da quelle indicate nella cartella esattoriale da cui dipende l’atto impugnato (Euro 35.089,47), non sono indicati gli inte ressi e l’avviso di accertamento presupposto è stato emesso a seguito di un provvedimento autorizzatorio illegittimo, in quanto privo di motivazione, generico, sproporzionato, oltre che privo dei presupposti previsti dal complesso normativo in vigore. Sotto tale profilo evidenzia che quattro/cinque ispettori hanno eseguito l’ispezione nella sua abitazione, dove la propria consorte stava riposando, con evidente violazione RAGIONE_SOCIALE privacy, in violazione degli artt. 52 d.P.R. 26/10/1972, n. 63 e successive modifiche.
Con l’ottavo motivo di ricorso è stata contestata la « nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento, in quanto l’avviso di accertamento da cui consegue l’intimazione di pagamento è fondato su dati bancari illegittimamente acquisiti, in violazione degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 660 del 1973.
8.1. La parte ricorrente -rilevato di non aver potuto giustificare le proprie movimentazioni bancarie per non aver potuto reperire la documentazione necessaria, essendosi recato all’estero per motivi di salute, oltre che per le lungaggini dell’iter bancar io per il reperimento dei documenti -contesta che all’avviso di accertamento non sia stata allegata l’autorizzazione all’espletamento di indagine bancaria, precludendo la valutazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno condotto alla scelta di tale mezzo istruttorio.
Con il nono motivo di ricorso è stata contestata la nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza per « violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento. »
9.1. Secondo il ricorrente l’avviso di accertamento da cui discende l’intimazione di pagamento deve ritenersi nullo perché fondato su semplici presunzioni, in assenza di qualsiasi elemento di prova ed è fondato su accertamenti bancari, con una pretesa tributaria non sorretta da un iter logico che consenta di valutare in forma critica la conclusione dell’avviso di accertamento. Rileva che sia i prelevamenti che i versamenti bancari sono giustificati da «spese familiari». Richiama l’art. 1 t.u.i.r. e l’art. 3 8, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973.
9.2. La parte ricorrente evidenzia, poi, che l’avviso di accertamento è nullo per l’errata valutazione dei dati contenuti nel verbale del 04/05/2006-09/11/2007 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel secondo dei quali è contestata la mancata indicazione di componenti positivi ai fini IRAP per Euro 60.085,71, derivanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE presunzioni ex art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972.
Con il decimo motivo di ricorso viene contestata la « nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di
nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità/illegittimità dell’accertamento impugnato per errata valutazione dei dati contenuti nel verbale del 20/09/2010 prot. 15575 del 17/09/2010 per un totale di € 58.201,00 perché effettuato sulla base di elementi inveritieri e non corrispondenti a legge. »
10.1. Il ricorrente evidenzia che l’accertamento si fonda sulla base dell’accertamento dell’anno 2005 di versamenti per Euro 56.175,51, prelevamenti per Euro 10.915,00 per un totale di Euro 67.090,51, da cui viene calcolata l’IVA evasa per Euro 11.235,10. La parte ricorrente evidenzia, quindi, a pag. 27, i dati, a suo dire non corretti, come la determinazione analitica RAGIONE_SOCIALE entrate (Euro 82.485 invece di Euro 81.416), le somme accertate a fini IRPEF di Euro 43.280 invece di quelle corrette di Euro 25.350, il calcolo a fini IVA condotto non solo con riferimento ai versamenti, ma anche ai prelievi.
Con l’undicesimo motivo di ricorso viene contestata la « nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata per mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella.»
11.1. Il ricorrente contesta la notifica per mancata osservanza RAGIONE_SOCIALE forme previste nell’art. 140 cod. proc. civ. Rileva che: « La notifica tramite posta del verbale, vista la possibilità concessa dall’art. 140 c.p.c. in connessione all’art. 8 RAGIONE_SOCIALE L. 890/92, vista la possibilità concessa dall’art. 201 C.d.S., deve ritenersi comunque, inesistente, nulla, non potendosi configurare la conoscenza del destinatario, neppure quella presuntiva connessa alle norme, se l’ufficiale postale: a) non ha affisso alla porta del domicilio l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale; b) non ha invitato la RR. prescritta per le notifiche tramite ufficiale giudiziario, in assenza del destinatario; c) ha restituito il plico senza tenerlo per un tempo sufficiente e necessario al destinatario per poterne venire a
conoscenza (i dieci giorni sono stati dichiarati insufficienti ed illegittimi costituzionalmente con la sent. 346/98); oltre al fatto che la relata di notifica va apposta in calce e non sul frontespizio RAGIONE_SOCIALE cartella, comportandone la nullità (Cass. 21/03/2007), ed oltre al fatto che la relata di notifica è in bianco e pertanto determina la giuridica inesistenza RAGIONE_SOCIALE» notifica …».
11.2. Il ricorrente lamenta l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE commissione tributaria provinciale cui fare ricorso, l’ufficio cui notificare quest’ultimo, la mancata indicazione dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come destinatario del ricorso in caso di vizi concernenti le cartelle esattoriali. Lamenta, poi, la mancata individuazione degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento e che l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, in quanto eccedente la misura consentita. Contesta, infine, come ingiusta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio per Euro 5.000,00.
Con il dodicesimo motivo di ricorso è stata contestata la « nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di eccezione di nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento per avvenuta adesione all’accertamento dell’ufficio di cui al presente verbale relativo all’anno 2005; violazione di l egge per errata valutazione di somme diversamente computate/accertate, nullità dell’accertamento per tentato indebito arricchimento ai danni del contr ibuente/autoadeguamento ai parametri indicati per l’anno 2005. »
12.1. Il ricorrente contesta il conteggio dell’amministrazione, evidenziando che non è stato tenuto conto di quanto versato a titolo di adesione.
Con il tredicesimo motivo di ricorso è stata contestata la « Nullità/erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa/mancata valutazione di gravissima responsabilità da parte dell’ente esattore (RAGIONE_SOCIALE di
Velletri) a fronte di mancata valutazione di sollecito/diffida all’esercizio del potere di autotutela, oltre che RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna dell’agente di RAGIONE_SOCIALE per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.»
13.1. Il ricorrente lamenta la mancata risposta alle istanze di autotutela, evidenziando una gravissima negligenza dell’ufficio , sanzionabile nella presente sede. Ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., in ragione del preteso accanimento nei suoi confronti, in quanto il concessionario per la RAGIONE_SOCIALE avrebbe agito con superficialità e con plurimi comportamenti contrari a principi di trasparenza.
Il ricorrente ha, infine, fatto « richiesta di emissione di provvedimento inibitorio/di sospensione dell’atto impugnato », evidenziando che: « La richiesta di sospensione qui avanzata risulta legittimata oltre che dalla gravissima ulteriore doppia richiesta di pagamento, anche in ragione dell’entità degli importi azionati che se posti in esecuzione determinerebbero un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente il quale sarebbe costretto a pagare RAGIONE_SOCIALE somme che oltretutto risultano essere criptiche e pertanto altamente incerte. » Rileva, poi, che: « Quando detto risulta, viepiù, comprensibile ove si consideri il conflitto giuridico-fattuale in cui si incorrerebbe qualora l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall’istante, venisse accertato mediante un provvedimento di accoglimento da parte di codesta On.le Commissione. »
14.1. Rileva, poi, che anche in ragione RAGIONE_SOCIALE condizioni di salute del ricorrente sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del « prejudicium» per accogliere tale richiesta.
Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente ha contestato in merito ai controricorsi dell’RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE che: « il deposito del file di notifica XML RAGIONE_SOCIALE notifica mezzo p.e.c. dell’atto con allegati, la prova RAGIONE_SOCIALE notifica degli atti effettuati a mezzo EMAIL deve essere data non
con la copia PDF RAGIONE_SOCIALE certificazioni attestanti le operazioni di notifica, ma bensì con il formato Eml-Msg del modulo PEC di invio, accettazione e consegna RAGIONE_SOCIALE notifica ovvero quello contenente gli atti nel formato ‘ apribile consultabile ‘, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 RAGIONE_SOCIALE L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 RAGIONE_SOCIALE specifiche tecniche del 16 aprile 2014 previste dall’art. 34, comma 2 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecnic he per l’adozione, nel processo civile e penale, RAGIONE_SOCIALE tecnologie dell’informazione e RAGIONE_SOCIALE comunicazione. Il difetto di deposito RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notifica con un tale formato ‘ consultabile ‘ determina la sanzione RAGIONE_SOCIALE inammissibilità dell’atto, che nel caso di specie trattasi di entrambi gli atti di parte resistente, ovvero del controricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE a firma AVV_NOTAIO, e del controricorso nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE a firma dell’AVV_NOTAIO. dello Stato COGNOME, con quel che consegue in tema di inammissibilità dei ricorsi e/o costituzioni nei giudizi, e RAGIONE_SOCIALE ulteriori conseguenze in merito alle successive (si ritiene peraltro ingiuste) condanne alle spese di giudizio a cui lo scrivente è stato reso destinatario. »
15.1. Il ricorrente ha altresì contestato « la c.d. regolarità degli atti, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ legittimatio ad causam/processum ‘ e dello ‘ ius postulandi ‘ in capo al soggetto costituito ed al procuratore costituito. la Società RAGIONE_SOCIALE è stata fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE con conseguente inesistenza del mandato (03/03/2017). La recente sentenza RAGIONE_SOCIALE Cassazione a Sezioni Unite del 30 Luglio 2021 n° 21970 ha stabilito che ‘ ..la fusione per incorporazione di una società in un’altra comporta l’estinzione RAGIONE_SOCIALE società incorporata …’. A tale principio giurisprudenziale consegue necessariamente, a giudizio di chi scrive, la perdita di validità ed efficacia del contratto di mandato e patrocinio, ovvero la procura speciale in favore del patronus che
rappresenta la società incorporata, con i conseguenti ulteriori effetti in seno al processo.
Orbene con D.L. 193/2016 la società (privata) RAGIONE_SOCIALE (parte controricorrente) ha cessato di esistere essendosi perfezionata la fusione per incorporazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale si determinerà in un ‘ ramo di azienda (pubblica) de lla neonata RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE, il cui compito appunto è quello di procedere alla RAGIONE_SOCIALE dei crediti fiscali. Di tale soggetto giuridico non vi è traccia alcuna nel giudizio di cui trattasi, e peraltro tutti gli atti posti in essere a far data dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma (pubblicata su G.U. del 24/10/2016). »
16 . Si è costituita l’RAGIONE_SOCIALE, con controricorso.
16.1 In via preliminare ha evidenziato che, in data 27/05/2013 l’RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente l’intimazione di pagamento n. 09720139078938817 relativa alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 10/05/2011. Tale cartella re cava l’iscrizione a ruolo (consegnato all’AdR in data 25/03/2011) a titolo provvisorio, ex art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 in pendenza di ricorso avverso il propedeutico avviso di accertamento n. TK701182723/2010, relativo all’anno d’imposta 2005.
16.2. Sempre in via preliminare ha rilevato che è pendente davanti alla presente Corte il ricorso proposto contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE medesima CTR (n. 170/29/2013) che si è pronunciata, in senso favorevole all’amministrazione finanziaria, sul ricorso proposto avve rso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA su ruolo provvisorio, da cui è scaturita l’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, iscritta con R.G. 18781/13 (sul punto, si rinvia a quanto rilevato, infra , sub 16.5.)
16 .3. In relazione alla pluralità di giudizi scaturiti dall’avviso di accertamento appena richiamato l’amministrazione finanziaria ha precisato la sequenza di seguito riportata:
-l’impugnazione dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO e la cartella di pagamento NUMERO_CARTA su ruolo provvisorio (il 50% RAGIONE_SOCIALE imposte accertate secondo la norma in vigore al 16/02/2011, giorno di elaborazione del ruolo) è stata oggetto del procedimento deciso con la sentenza CTR del Lazio n. 170/29/2013 favorevole all’amministrazione finanziaria;
-l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento NUMERO_CARTA emessa a seguito di iscrizione a ruolo per la restante metà (rispettivamente fino a due terzi da sentenza CTP ed il residuo da sentenza CTR) è stata decisa nel procedimento definito con la sentenza CTP 11389/36/2016;
-l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 09720139078938817, scaturente dal mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE cartella NUMERO_CARTA ad oggi ha come esito la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR del Lazio n. 6906/15/2016, oggetto di impugnazione nel presente procedimento.
16 .4. In merito ai motivi di ricorso dell’AVV_NOTAIO ha contestato l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni di inammissibilità dell’appello, spedito in data 08/10/2015 in relazione alla sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP pubblicata il 12/03/2015, di mancanza di litisconsorzio necessario (considerato che la sentenza di primo grado è stata impugnata da entrambe le parti soccombenti e le impugnazioni sono state riunite), alla competenza di RAGIONE_SOCIALE e alle diverse determinazioni dell’ufficio negli anni 2003 e 2005. Rileva, a t al fine, che l’eccezione di cui al punto 13 è infondata, in quanto, diversamente da quanto indicato, l’adesione è avvenuta per l’anno 2003. Rileva, inoltre, che tanto l’avviso di accertamento che la cartella di pagamento propedeutici alla notifica dell’intimazione di
pagamento sono conosciuti dal contribuente, con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALE loro allegazione, come stabilito dall’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973.
16.5. Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato copia dell’ordinanza n. 35645/2021 emessa da questa Corte in data 19/11/2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto contro la sentenza CTR di RAGIONE_SOCIALE n. 170/29/2013, in ragione di quanto evidenziato dallo stesso ricorrente, circa la sua adesione alla definizione agevolata.
16.6. L’RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, concluso chiedendo che: « Ferma la legittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR, l’attuale ricorso, avente ad oggetto intimazione di pagamento, appare improcedibile, in quanto è definito il giudizio di impugnazione degli atti presupposti con Ordinanza n. 35645/2021 e la cartella oggetto de ll’intimazione è stata ‘rottamata’. »
Si è costituita, mediante controricorso, anche RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE, con atto del 17/06/2016 , negando la tardività dell’atto d’appello e la fondatezza dei motivi di ricorso.
17.1. RAGIONE_SOCIALE, in data 16/04/2024, ha depositato memoria ex art. 372 cod. proc. civ., dove ha dichiarato che: « Si deposita estratto di ruolo in data 11.4.2024, da cui risulta che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, sospesa per ‘rottamazione TER’ con provvedimento del 29/07/2019, è oggi interamente pagata.»
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del l’ordinanza n. 35645/2021 emessa da questa Corte in data 19/11/2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso la sentenza CTR del Lazio n. 170/29/2013, avente ad oggetto la cartella n. 09720110116077603.
In relazione a tale cartella è stato, infatti, emesso l’avviso di intimazione la cui impugnazione è stata definita dalla CTR con la sentenza n. 6906/15/16, depositata in data 14/11/2016 (che ha accolto gli appelli dell’ RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, riformando la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP n. 5636/2015, depositata in data 12/03/2015), impugnata nel presente giudizio.
Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 25/06/2024.