Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6080/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIO – SEZ.DIST. LATINA n. 4341/2017, depositata il 14/07/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la cartella di pagamento notificatale deducendo la sopravvenuta carenza del titolo su cui si fonda, all’esito dell’annullamento
dell’atto impositivo nel giudizio di impugnazione promosso dal condebitore solidale.
2.Il ricorso è stato accolto in primo grado.
Nella sentenza di appello si legge che, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, la sentenza deve essere riformata, ma nel dispositivo l’appello viene rigettato.
4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, che ha poi depositato successiva memoria in cui ha allegato l’intervenuta correzione dell’errore materiale della sentenza e segnalato la sopravvenuta carenza di interesse.
4.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 29 maggio 2024.
CONSIDERATO
La correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, come allegato nella memoria depositata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e quindi, anche l’interesse ad impugnare) deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto, da un lato, la ragione di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e, dall’altro lato, la ricorrente è una parte ammessa alla prenotazione a debito
del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024.