Rottamazione e Ricorso Pendente: Inammissibilità per Carenza di Interesse
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la cosiddetta “rottamazione quater”, mentre è in corso un giudizio tributario, determina una carenza di interesse a proseguire la causa. Questo non porta all’estinzione del processo, ma alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che offre importanti chiarimenti sulle conseguenze processuali delle definizioni agevolate.
I Fatti del Caso
Una società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, ottenendo una sentenza favorevole in primo grado. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la società ha aderito alla “rottamazione quater” prevista dalla Legge n. 197/2022, pagando le prime rate e presentando un’istanza per l’estinzione del giudizio. La questione sottoposta alla Corte era, dunque, quale fosse la sorte del processo in corso.
La Decisione della Corte e la Sopravvenuta Carenza di Interesse
La Suprema Corte ha respinto la richiesta di estinzione del giudizio, optando invece per una pronuncia di inammissibilità del ricorso. La distinzione non è meramente formale, ma sostanziale.
I giudici hanno chiarito che l’estinzione, ai sensi della normativa sulla definizione agevolata, presuppone il pagamento integrale delle somme dovute, evento non ancora verificatosi. Allo stesso modo, non poteva essere dichiarata l’estinzione per rinuncia agli atti, poiché mancava una dichiarazione esplicita in tal senso e il difensore non era munito di un mandato speciale per compiere tale atto.
Il punto cruciale della decisione risiede, invece, nell’articolo 100 del codice di procedura civile. La Corte ha rilevato che, aderendo alla definizione agevolata, la società ricorrente ha implicitamente assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. Questo comportamento ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale ad ottenere una sentenza sul merito della controversia. Si è verificata, quindi, una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, che costituisce una causa di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sulla base di un principio di coerenza e logica processuale. L’adesione a una misura premiale come la rottamazione è incompatibile con la volontà di contestare la pretesa tributaria in sede giudiziaria. Proseguire il giudizio significherebbe negare la validità del debito che, allo stesso tempo, si sta cercando di sanare a condizioni di favore.
Inoltre, la Corte ha preso due importanti decisioni accessorie:
1. Compensazione delle Spese: Le spese legali sono state compensate tra le parti. La motivazione è che condannare il contribuente, che ha scelto una soluzione conciliativa offerta dallo stesso legislatore, a pagare le spese legali dell’Agenzia delle Entrate contrasterebbe con la ratio della norma agevolativa.
2. Esclusione del Doppio Contributo Unificato: Non sono state ravvisate le condizioni per applicare il cosiddetto “doppio contributo unificato”, una sanzione prevista per i ricorsi infondati o inammissibili. La Corte ha specificato che, trattandosi di un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria, tale sanzione non è dovuta.
Conclusioni
Questa ordinanza fornisce una guida chiara per i contribuenti e i professionisti. L’adesione a una definizione agevolata durante un contenzioso tributario non estingue automaticamente il giudizio, ma ne determina l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il vantaggio per il contribuente non risiede solo nella sanatoria del debito, ma anche nel fatto che, secondo questo orientamento, non sarà condannato al pagamento delle spese legali della controparte né al versamento del doppio contributo unificato. La scelta di aderire alla rottamazione deve quindi essere ponderata, tenendo conto delle sue precise e inevitabili conseguenze sul piano processuale.
Aderire alla rottamazione estingue automaticamente il processo tributario in corso?
No, l’adesione non causa l’estinzione automatica. Secondo la Corte, l’estinzione si verifica solo dopo il pagamento integrale delle somme dovute. L’effetto immediato dell’adesione è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Se il mio ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse dopo la rottamazione, dovrò pagare le spese legali all’Agenzia delle Entrate?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che in questi casi le spese legali devono essere compensate. Condannare il contribuente al pagamento delle spese contrasterebbe con la finalità agevolativa della normativa sulla rottamazione.
Perché la Corte parla di ‘carenza di interesse’ e non semplicemente di ‘rinuncia al ricorso’?
Perché la rinuncia al ricorso è un atto formale che richiede una dichiarazione esplicita e, spesso, un mandato speciale per l’avvocato. La carenza di interesse, invece, è una condizione processuale che il giudice rileva quando l’esito del giudizio non porterebbe più alcun vantaggio concreto alla parte, come nel caso di chi, aderendo a una sanatoria, accetta di fatto la pretesa erariale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8784 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 869/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 3433/2019 depositata il 01/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della CTR della Calabria che aveva accolto l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 ed art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972.
Il ricorso si fonda su un motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, resta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
In data 13.03.2024 la ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sottoscritta dal solo difensore e accettata dal sistema soltanto il 15.03.2024, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater ) di cui all’art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e di aver provveduto a versare regolarmente le prime tre rate.
L’istanza di estinzione non può essere accolta: deve escludersi tanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 legge n. 197/2002, che prevedendo la sospensione del giudizio « nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute », presuppone l’integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE rate dovute, quanto l’estinzione ex art. 390 c.p.c., non essendo stata esplicitata alcuna rinunzia e non risultando neppure che il difensore sia munito di mandato speciale.
L’istanza, però, rivela che è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ( Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
Sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018); infine, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14.03.2024 e, previa riconvocazione, il