Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7699 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7699 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7853/2022 proposti da:
AVV_NOTAIO, nato a Roma il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del medesimo (Fax: NUMERO_TELEFONO; Pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 259/2022 emessa dalla CTP di Roma in data 20/01/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Giudizio di ottemperanza -Liquidazione spese processuali – Violazione minimi tariffari
Rilevato che
AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidategli con sentenza n. 2199/2020 della CTP Roma, ha, dopo aver preso atto dell’intervenuto pagamento in corso di giudizio, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di quanto dovuto, dichiarato cessata la materia del contendere e c ondannato l’Agente della RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio liquidate in euro 500,00.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018 del Ministero della Giustizia, e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR operato per il giudizio di ottemperanza una liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese legali omnicomprensiva dei compensi dell’intero grado di giudizio, anzichè distinta per fasi, e, comunque, una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi, senza motivare in alcun modo le ragioni di detta riduzione, ed anche minimi.
1.1. Il ricorso è infondato.
Per stessa ammissione del ricorrente (cfr. inizio pag. 4 del ricorso), la sentenza (n. 2199/2020 depositata in data 16.7.2020) con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nel giudizio contraddistinto dal NUMERO_DOCUMENTO), ha, in accoglimento dell’originario gravame, condanna to l’ RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio ( nella misura complessiva di € 2.000, con distrazione in suo favore, siccome dichiaratosi antistatario, per il giudizio di primo grado, in quella di € 2.000, sempre con distrazione in suo favore, per quello di secondo grado, e, per il giudizio di rinvio, nella misura complessiva di € 500 , ugualmente
con distrazione), è stata da lui nuovamente gravata alla Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, la Cassazione ha, con ordinanza n. 25876 del 2022, cassato la sentenza che era stata posta in ottemperanza, censurando quest’ultima nella parte in cui la CTR aveva operato un’unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito ed aveva riconosciuto, non giustificandolo con alcuna motivazione, spese in misura che, pur tenendo conto RAGIONE_SOCIALE eventuali riduzioni sino al minimo, era inferiore, anche per ciò che concerneva il giudizio di rinvio, rispetto al parametro di riferimento per lo scaglione di valore proprio della controversia in oggetto (tra 5201,00 e 26.000,00).
La caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza. Invero, allorché l’esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, solo nel caso in cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l’entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto ex tunc , un valido titolo esecutivo, in ragione dell’effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012). Nella fattispecie in esame, invece, questa Corte, con l’ordinanza n. 25876/22 in precedenza menzionata, ha cassato la sentenza impugnata, essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei primi due giudizi di merito e nel giudizio di rinvio e rinviando la causa a tal fine alla competente CTR, ragion per cui, anche alla luce del secondo comma dell’art. 336 cod. proc. civ., il titolo originario sulla cui base era stato instaurato il presente giudizio è venuto meno.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.1.2024.