Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18683/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO (DLA RAGIONE_SOCIALE), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 491/2020 depositata il 28/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
L’Agenzia RAGIONE_SOCIALE notificava all’RAGIONE_SOCIALE Health avviso di accertamento mediante il quale, con riferimento all’anno 2009, recuperava i maggiori importi dovuti a titolo di Ires, Irap e Iva. Con ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, il AVV_NOTAIO, in proprio e quale legale rappresentante legale dell’RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’atto impositivo.
Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso.
Il successivo appello del COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’ente, veniva rigettato.
Il ricorso per cassazione del AVV_NOTAIOCOGNOME, ancora una volta in proprio e nella qualità, è affidato a sei motivi di ricorso.
Con memoria del 14 settembre 2020 si è costituito il nuovo difensore dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente e del suo legale rappresentante anche in proprio.
Con istanza dell’8 giugno 2022 l’RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO COGNOME hanno rappresentato di aver raggiunto con l’Ufficio un accordo conciliativo finalizzato alla complessiva definizione di una serie di contenziosi attualmente pendenti tra cui quell’oggetto del presente giudizio. Per l’effetto hanno insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di vita.
Con nota scritta del 6 ottobre 2023, il P.G. ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per l’intervenuta sottoscrizione di accordo conciliativo a norma dell’art. 48 D.lgs. n.546 del 1992.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. conseguente al mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato interno sollevata dalla parte ricorrente in sede di memoria illustrativa dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 nella versione ratione temporis applicabile in virtù del disposto di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 128 del 2015
Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600 del 1973.
Con il quinto motivo si critica, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con il sesto motivo si contesta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con nota dell’8 giugno 2022, la parte ricorrente ha depositato ‘istanza di estinzione’, adducendo l’avvenuto perfezionamento e il successivo adempimento di un accordo conciliativo con l’erario, quindi insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Osserva la Corte che, sebbene la cessazione della materia del contendere presupponga che le parti si siano date atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso, giova considerare che, nella specie, al netto del preciso contenuto dell’accordo conciliativo adombrato nell’istanza summenzionata, del suo effettivo adempimento, della sua concreta incidenza e -a monte -della natura giuridica ad esso ascrivibile, l’istanza in parola senz’altro documenta la sopravvenuta carenza d’interesse in capo al ricorrente, la cui impugnazione va dichiarata, pertanto, inammissibile.
In altri termini, il contenuto dell’istanza è indicativo del venire meno dell’interesse del ricorrente alla decisione della causa. Tale interesse deve sussistere, non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa, il che comporta, qualora in costanza di giudizio esso venga meno, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’esito della controversia, nel cui quadro vengono in apice un dedotto accordo conciliativo e un’istanza di estinzione del giudizio rispetto ai quali la controricorrente non prende posizione, giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 06/12/2023.