Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
Oggetto: Tributi – Revocazione
– Sopravvenuta carenza di interesse.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14107/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
-intimate – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 26449 dell’8 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con ordinanza n. 26449 del 08/11/17 la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 31/18/11 del 01/04/2011 della Commissione tributaria regionale del Veneto, rigettando, per quanto ancora interessa in questa sede, l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) in ragione del mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE formalità previste dall’art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
1.1. in particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che colui che eccepisca l’applicabilità del termine breve per l’impugnazione, ha l’onere di depositare nella segreteria del giudice di appello, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza notificata, l’originale o la copia autentica dell’originale notificato, «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento», adempimenti non effettuati da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE);
avverso la menzionata ordinanza della Corte di cassazione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo;
NOME resisteva con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
con memoria del 05/05/2023 COGNOME chiedeva che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata della lite e della declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio conseguente all’impugnata sentenza della Corte di cassazione.
CONSIDERATO CHE
va pregiudizialmente evidenziato che la definizione agevolata della controversia pendente in sede di rinvio non determina
l’estinzione della presente controversia, ma il sopravvenuto venir meno dell’interesse di COGNOME alla sua definizione;
sussistono giusti motivi, anche in ragione della definizione agevolata della controversia di merito, per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 22 giugno 2023.