Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16911 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16911 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 16923 del ruolo generale dell’anno 20
19, proposto Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME EMAIL, giusta procura speciale in calce al
contro
ricorso, domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 587/23/2019, depositata in data 28 febbraio 2019, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
FATTI DI CAUSA
1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) NOME COGNOME aveva indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2003 (Modello Unico 2004) un credito Iva in compensazione per euro 21.069,00, oltre un credito di euro 413,00 per Irap; 2) nella comunicazione di correttezza della dichiarazione, per l’anno 2003 , l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto il credito Iva in compensazione per euro 21.069,00; 3) nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2004 (Mod. Unico 2005), il contribuente non aveva riportato in compensazione il predetto credito per un assunto errore; 4) non comparendo tale credito nelle comunicazioni successive dell’Agenzia, NOME COGNOME aveva presentato, in data 31.12.2010, ‘ una richiesta di riconoscimento del credito Iva, anno di imposta 2003 ‘ , non compensato né chiesto a rimborso negli anni successivi; 5) in assenza di riscontro alla richiesta del 30.12.2010 di riconoscimento del credito Iva, il contribuente ritenendola rigettata, aveva impugnato l’assun to silenziorifiuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi; 6) l’Agenzia si era costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per incertezza assoluta del petitum e chiedendone, in subordine, il rigetto stante l’insussistenza di alcun diniego, non essendo stato detto credito mai posto in discussione neanche in sede di liquidazione dell’imposta ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 e avendo l’Amministrazione, con il suo silenzio, semplicemente assentito alla richiesta
avanzata dal contribuente; 7) la CTP di Brindisi, con sentenza n. 637/04/2014, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse non essendo contestato il diritto alla compensazione del credito Iva indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per il 2003, e dovendosi ricondurre la mancata indicazione del credito Iva nelle comunicazioni di correttezza delle dichiarazioni per gli anni successivi al fatto che le stesse avevano ad oggetto i soli dati dichiarati (tra i quali il contribuente non aveva più indicato il credito Iva in compensazione) e non un disconoscimento del credito; 8) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il contribuente dinnanzi alla Commissione tributaria regionale d ella Puglia; 9) aveva resistito l’Agenzia delle entrate; 10) con sentenza n. 587/23/2019, depositata in data 28 febbraio 2019, la CTR della Puglia accoglieva l’appello del contribuente.
2.In punto di diritto, la CTR ha affermato che: 1) non avendo l’Agenzia delle entrate, pur riconoscendo il credito Iva (come da copia stampa del ‘cassetto fiscale’ per il 2003) , provveduto né alla compensazione né al rimborso dello stesso in favore del contribuente, sussisteva l’interesse di quest’ultimo alla rimozione del silenzio -rifiuto; 2) il contribuente che – come nella specie – fruendo di un credito Iva per un determinato anno, lo aveva esposto nella dichiarazione annuale, non perdeva il diritto alla detrazione in mancanza del riporto del credito medesimo nella dichiarazione relativa all’anno successivo; in particolare, avendo il contribuente esposto il credito in dichiarazione e non essendo stato contestato dall’Amministrazione, non era necessaria u na specifica istanza di rimborso e trovava applicazione il termine di prescrizione decennale non già il termine biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, ult. parte del d.lgs. n. 546/92.
3.Avverso la suddetta sentenza, l ‘Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
4.Resiste, con controricorso, il contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2 del d.lgs. n.
546/92 per avere la CTR accolto l’appello del contribuente dichiarando illegittimo il silenziorifiuto da parte dell’Agenzia asseritamente formatosi in merito all’istanza di riconoscimento del credito Iva per il 2003 in luogo di confermare la decisione di prime cure stante l’inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. in mancanza di un provvedimento impositivo dell’Ufficio ; come evidenziato dal l’Agenzia , l’oggetto del giudizio era rappresentato da una richiesta di riconoscimento di un credito Iva – riportato in compensazione nella dichiarazione per il 2003 e successivamente non riportato o chiesto a rimborso -la cui spettanza non era stata contestata dall’Amministrazione neanche in sede di ‘ liquidazione dell’imposta’ ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e il cui mancato utilizzo era da imputarsi esclusivamente all’omesso utilizzo o riporto.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, part. I, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto l’appello annullando il silenzio -rifiuto asseritamente formatosi sull’istanza di riconoscimento del credito Iva sebbene il ricorso originario dovesse essere dichiarato inammissibile mancando un atto impositivo dell’Ufficio ed essendo l’oggetto d el giudizio una richiesta di riconoscimento di credito la cui spettanza -in compensazione o a rimborso – non era mai stata contestata dall’Amministrazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, in assenza di una pretesa tributaria -espressa o tacita dell’Amministrazione – la controversia in questione esulava dalla giurisdizione tributaria.
3.I n disparte l’improprio richiamo al n. 3 in luogo del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., essendo denunciato un error in procedendo , il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
3.1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che costituiscono circostanze incontestate nella specie: 1) la indicazione da parte del contribuente nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 ( Mod. Unico 2004) di un credito Iva in compensazione (Quadro Rx) oltre ad un credito Irap; 2) il riconoscimento
del credito Iva in compensazione nella comunicazione di regolarità fatta dall’Agenzia per il 2003 ; 2)il mancato riporto- per errore- del predetto credito Iva nelle successive dichiarazioni; 3) la presentazione – non essendo comparso il detto credito nelle comunicazioni successive dell’Agenzia – in data 30.12.2010 di una richiesta di riconoscimento del credito Iva vantato per il 2003, non compensato né chiesto a rimborso; 4) l’impugnativa di un silenzio rifiuto che si assumeva formatosi sulla richiesta di riconoscimento del diritto alla compensazione del credito Iva.
3.2.Nella sentenza impugnata la CTR pur dando atto ‘ del riconoscimento del credito Iva (come da copia stampa del cassetto fiscale per il 2003) ‘ – ha ritenuto sussistente un interesse giuridico alla rimozione del (silenzio)-rifiuto per non avere l’Amministrazione provveduto ‘ né alla compensazione né al rimborso dello stesso in favore del contribuente ‘.
3.3.Invero, oggetto dell’istanza debitamente riprodotta in ricorso- era il riconoscimento di un credito Iva formatosi nel 2003, esposto nella dichiarazione Modello Unico 2004, non compensato né richiesto a rimborso per gli anni successivi, nella specie -come affermato dallo stesso contribuente nell’istanza -mai disconosciuto dall’Amministrazione, ma semplicemente non riportato nelle comunicazioni di regolarità delle dichiarazioni successive al 2003, non essendo stato ivi riportato in compensazione (per assunto errore) né tantomeno chiesto a rimborso; pertanto, in assenza dell’impugnazione di un atto impositivo non avendo l’Amministrazione ripreso il credito Iva o disconosciuto il diritto alla compensazione dello stesso – è ravvisabile in capo al contribuente la carenza ad agire ex art. 100 c.p.c. (Cass. sez. 5, n. 13078 del 2022).
3.4.Peraltro, la carenza dell’ interesse richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. (nel caso di specie denunciata dalla ricorrente) è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. 29/09/2016, n. 19268 e giurisprudenza ivi citata, in motivazione), e può quindi essere rilevato d’ufficio anche in Sede di legittimità, salvo l’effetto preclusivo del
giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 19/05/1980, n. 3265), ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
All’accogliment o del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, consegue pertanto, ai sensi dell’art. 382, terzo comma cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché la causa non poteva essere proposta con il ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio , ai sensi dell’art. 382, terzo comma cod. proc. civ., la sentenza impugnata poiché la causa non poteva essere proposta con il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2025