Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34344 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22389/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E DEL TERRITORIO, RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimati-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE n. 323/2018 depositata il 23/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio trae origine da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2005 emessa nei confronti di NOME COGNOME ( hinc: il contribuente) e impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso del contribuente con sentenza n. 15506/2016, confermata alla Commissione tributaria regionale del Lazio ( hinc: CTR), con la sentenza n. 323/2018 depositata in data 23/01/2018 che aveva respinto l’appello proposto dal COGNOME COGNOME.
Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi e l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il contribuente ha esposto che:
la cartella di pagamento impugnata, alla pag. 2 nell’ambito della sezione ‘Note relative alla descrizione’, precisa che si tratta di « iscrizione a seguito sentenza ctp n. 435/62/11 depositata il 21/12/2011, relativa all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO anno di imposta 2005 … »; – il giudizio definito dalla sentenza n. 435/62/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma è stato, successivamente, interessato dal ricorso proposto davanti a questa Corte iscritto al R.G. n. 12043/2014, definito con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO, depositato in cancelleria il 2 agosto 2021, in esito alla presentazione da parte del COGNOME NOME COGNOME (in qualità di successore, quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE) della domanda di definizione agevolata relativa alla controversia pendente in ordine all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO cit. ;
COGNOME ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato per un totale complessivo di euro 65.668,66, producendo quietanze allegate alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Il ricorrente afferma, quindi, che: « Nella fattispecie sono dunque presenti tutti i presupposti per procedere alla estinzione del presente giudizio nonché alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere posto che il Signor NOME COGNOME ha provveduto, nelle more, anche al pagamento integrale del debito rateizzato – v. doc.ti cit. dal n.15 al n.40 -(cfr. ex multis: Cass. n. 16463/2025; Cass. n.764/2025; Cass. n. 3095/2025; Cass. n. 24083/2018). È di tutta evidenza che nel caso di specie la cartella impugnata risulta ormai priva del titolo visto l’avvenuto perfezionamento della definizone agevolata della controversia dinanzi la Corte di Cassazione R.G. n.12043/2014 e la estinzione del relativo giudizio nell’ambito del quale era stata emessa la sentenza della Commissione Provinciale di Roma n.435/62/11 da cui scaturiva la cartella de qua -e vista la documentazione prodotta con la presente memoria attestante l’avvenuto integrale pagamento di tutte le somme dovute da parte del Signor NOME COGNOME. »
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente.
La cartella impugnata prodotta agli atti è stata, infatti, emessa in esito alla definizione del giudizio di primo grado relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, cui viene fatto riferimento non solo nella cartella, ma anche nell’ambito del decreto 02/08/2021, n. 22058 con il quale è stato estinto il giudizio sub R.G. n. 12043/2014.
La parte ricorrente afferma, quindi, di aver estinto l’intero debito portato nella cartella di pagamento impugnata.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, disponendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
4.1. Non deve essere dato luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, considerato che la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente.
dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME