Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15001/2021 R.G. proposto da COGNOME
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2815/2020 depositata il 1° dicembre 2020
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di accertamento relativo all’anno
2010 con il quale recuperava a tassazione, rispettivamente ai fini dell’IRPEF e dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR): (a)attività finanziarie detenute dal contribuente nella Repubblica di San Marino, Paese a regime fiscale privilegiato, presuntivamente costituite, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, mediante redditi sottratti al Fisco italiano, inquadrate nella categoria residuale di cui all’art. 67 del TUIR; (b)gli interessi presuntivamente prodotti dalle suddette attività estere al tasso previsto dall’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990, qualificati come redditi di capitale ex art. 44 del TUIR.
I rilievi mossi dall’Ufficio si riferivano, in particolare, alle movimentazioni di un conto corrente aperto presso la Banca IBS di San Marino, intestato al predetto COGNOME.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, che rigettava il suo ricorso.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, la quale, con sentenza n. 2815/2020 del 1° dicembre 2020, respingeva l’appello della parte privata.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, concludendo affinchè la Corte .
Nel successivo termine di cui al terzo periodo dello stesso comma il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonché del combinato disposto dell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 137 del 2020, convertito in L. n. 176 del 2020, e dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si contesta alla CTR di aver .
1.2 Viene ascritto ai giudici d’appello di aver affermato, in palese contrasto con le emergenze processuali, che non risultava presentata da alcuna RAGIONE_SOCIALE parti .
1.3 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
1.4 Ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 137 del 2020, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, «in alternativa alla discussione con collegamento da remoto», le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica nel periodo suindicato passavano in decisione «sulla base degli atti», salvo che almeno una RAGIONE_SOCIALE parti avesse insistito per la discussione «con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione».
1.5 Ciò posto, nella narrativa della sentenza in scrutinio la CTR ha evidenziato che « la controversia e (ra) passata in decisione sulla base degli
atti, in assenza della preventiva presentazione della tempestiva istanza per la discussione» .
1.6 A fronte del rilievo della mancata proposizione di una «tempestiva» istanza di discussione, sarebbe stato onere del ricorrente indicare con precisione la data di notificazione e di deposito dell’istanza di cui trattasi.
1.7 Non va, al riguardo, dimenticato che l’onere di specificità imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c. deve essere osservato pure quando siano denunciati «errores in procedendo» , rispetto ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo essa valutare la fondatezza del relativo motivo di ricorso per cassazione -e nell’àmbito di tale valutazione accedere direttamente agli atti del fascicolo di merito- soltanto ove il motivo medesimo sia rispondente al requisito di ammissibilità prescritto dalla citata norma (cfr. Cass. n. 22706/2025, Cass. n. 21874/2024, Cass. n. 26936/2022, Cass. n. 8553/2017).
1.8 L’omesso assolvimento dell’onere anzidetto preclude l’esame della censura.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..
2.1 Si sostiene che la Commissione regionale sarebbe incorsa in un per aver erroneamente .
2.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
2.3 Anzitutto, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la quale ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione
che il giudice medesimo abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis , Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).
2.4 Nessuna inversione dell’onere probatorio è rinvenibile nella fattispecie, avendo la CTR correttamente affermato che l’Amministrazione Finanziaria poteva giovarsi della presunzione legale relativa sancita dall’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, il quale così recita: «In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto -legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate».
2.5 Muovendo da questa esatta premessa giuridica, il collegio di secondo grado ha valutato la prova contraria fornita dal contribuente, esaminando gli elementi indiziari da lui addotti (dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da suo padre, NOME COGNOME; rapporti di lavoro subordinato intrattenuti; movimentazioni del conto corrente sammarinese e pagamento dei canoni di affitto di un ramo d’azienda avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di discoteca e night club , gestito dal predetto NOME COGNOME e dalla sua compagna NOME COGNOME, per il tramite della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE di cui quest’ultima era legale
rappresentante), prima singolarmente e poi nel loro complesso, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di prova presuntiva (cfr. Cass. n. 7109/2019, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 9054/2022).
2.6 Non sono, pertanto, ravvisabili gli «errores in iudicando» lamentati; nè è possibile, dietro lo schermo della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, rimettere in discussione la scelta da parte dei giudici di secondo grado dei fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 3651/2024, Cass. n. 17485/2025) e l’apprezzamento da loro compiuto in ordine alla rispondenza degli elementi indiziari selezionati ai requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 8023/2009, Cass. n. 33173/2023, Cass. n. 8550/2024, Cass. n. 15030/2025, Cass. n. 26987/2025).
2.7 Occorre, in proposito, tener presente che, per consolidato orientamento di questa Corte, la censura attinente all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n. 5279/2020, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 10970/2022, Cass. n. 33173/2023).
Con il terzo mezzo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, nonché dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
3.1 Viene dedotto che avrebbe errato la Commissione regionale nell’ammettere l’applicabilità dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo con riguardo alla notificazione dell’avviso di
accertamento oggetto di causa, la quale andava ritenuta giuridicamente inesistente, o comunque affetta da nullità insanabile, per essere stata eseguita direttamente dall’Ufficio a mezzo del servizio postale.
3.2 Si sostiene che non potesse essere effettuata con le descritte modalità la notificazione di un atto cd. , quale quello di cui trattasi, destinato ad assolvere .
3.3 Il motivo è infondato.
3.4 Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, non ha introdotto alcuna deroga alla disciplina recata dall’art. 14, comma 1, della L. n. 890 del 1982, secondo cui «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati…».
Invero, lungi dall’incidere sulle modalità di notificazione degli atti impositivi già previste dal menzionato art. 14, comma 1, della L. n. 890, la norma sopravvenuta si è limitata ad attribuire all’Amministrazione Finanziaria la facoltà di notificare al contribuente «anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento» gli atti con cui «siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento» (cd. impoesattivi) da essa disciplinati (cfr. Cass. n. 27634/2020, Cass. n. 21972/2024, Cass. n. 25567/2025).
3.5 È stato, inoltre, precisato che l’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione sia dell’avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella di pagamento, atto esattivo, sia dell’avviso di
accertamento esecutivo, cd. atto impoesattivo (cfr. Cass. n. 12626/2024, Cass. n. 24556/2024).
3.6 In difetto di valide ragioni che possano indurre a discostarsi dal richiamato orientamento giurisprudenziale, la doglianza deve essere respinta.
Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000.
4.1 Viene riproposta l’eccezione di dell’avviso di accertamento, sull’assunto che l’atto sarebbe stato sottoscritto da un funzionario che , non risultandone documentata l’appartenenza alla carriera direttiva.
4.2 Il motivo si presenta inammissibile sotto diversi profili.
4.3 La CTR ha accertato in fatto che «il nominativo del rappresentante» (cioè del funzionario delegato) «e (ra) stato indicato e documentato, anche per quanto attene (va) ai poteri conferiti» .
4.4 Nel contestare tale statuizione, il ricorrente mira a rimettere in gioco, dietro lo schermo della denuncia di violazione di legge, l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali operato dal collegio regionale, insindacabile in questa sede.
4.5 Peraltro, egli nemmeno ha trascritto o quantomeno riportato in sintesi il contenuto del documento esaminato dai giudici «a quibus» , né si è premurato di indicare dove lo stesso è reperibile, onde la sollevata censura si appalesa inammissibile anche per inosservanza dell’onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..
4.6 Fermi gli assorbenti rilievi che precedono, il motivo è comunque infondato.
4.7 Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, la delega alla
sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni-, poiché realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto sottoscritto dal delegato imputabile all’organo delegante (cfr. Cass. n. 9625/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass. n. 21839/2024); ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e RAGIONE_SOCIALE comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece prescritto dall’art. 17, comma 1bis , del D. Lgs. n. 165 del 2001 in caso di delega RAGIONE_SOCIALE funzioni dirigenziali (cfr. Cass. n. 26395-26396-26397-26398/2020, Cass. n. 1028/2021, Cass. n. 4884/2022).
4.8 Non si è poi mancato di puntualizzare che, nell’àmbito dell’organizzazione interna dell’Ufficio, l’attuazione di detta delega può avvenire anche mediante ordini di servizio che individuino il delegato attraverso il riferimento alla qualifica da questi rivestita, giacché una siffatta indicazione consente la verifica «ex post» della corrispondenza fra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr. Cass. n. 11013/2019, Cass. 18675/2020, Cass. n. 2221/2021).
4.9 Quanto, infine, all’appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva, è stato precisato che essa deve presumersi sussistente a fronte di un comportamento dell’Amministrazione volto a far valere gli effetti dell’avviso di accertamento nei confronti del contribuente mediante la notifica dell’atto e la sua difesa in giudizio (cfr. Cass. n. 15470/2016, Cass. n. 689/2025, Cass. n. 10961/2025, Cass. n. 11529/2025).
4.10 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, il motivo si rivela privo di pregio.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, stante la rilevata tardività del controricorso erariale e in assenza di discussione
della causa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 26037/2024, Cass. n. 22269/2010).
Considerato l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME