Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7206 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
OGGETTO: Irpef ed Ivafe 2014 -Capitali detenuti all’estero – Non dichiarati Oneri probatori.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Bergamo, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la sentenza n. 2119, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 6.3.2023, e pubblicata il 30.6.2023;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, e dell’invio di questionario richiedente giustificazioni, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME, ai fini Irpef ed Ivafe, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO riportante anche sanzioni, contestando la mancata dichiarazione e sottoposizione a tributo di capitali detenuti all’estero, in Paese dalla fiscalità privilegiata (Svizzera), con riferimento all’anno 2014.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, proponendo plurime censure e contestando, in primo luogo, che non fosse stata raggiunta la prova dell’investimento di capitali all’estero da parte sua. La CTP rigettava il suo ricorso.
NOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva solo parzialmente il ricorso, ed annullava l’atto impositivo con riferimento all’applicazione della recidiva in materia di sanzioni.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia del giudice del gravame, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso, ed ha pure introdotto un motivo di ricorso incidentale in materia di sanzioni. Altri giudizi risultano iscritti innanzi a questa Corte di legittimità, pendenti tra le stesse parti ed aventi analogo oggetto, e si è ritenuto opportuno assicurarne la trattazione contestuale.
4.1. Ha fatto pervenire la propria requisitoria scritta il AVV_NOTAIO Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ed ha domandato di dichiarare inammissibili tre motivi dell’impugnazione principale, e comunque di rigettare sia il ricorso principale sia quello incidentale.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (non indicate), e censura pure, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ‘insufficienza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio’ (ric., p. 7), in materia di mancata prova che il contribuente abbia detenuto capitali all’estero, depositati presso RAGIONE_SOCIALE bancario avente sede in Paese dalla fiscalità privilegiata.
1.1. Il motivo di ricorso risulta inammissibile, per più ragioni.
Innanzitutto non è consentito, nel ricorso per cassazione, proporre mediante il medesimo motivo, contestazioni eterogenee. In proposito questa Corte di legittimità ha condivisibilmente statuito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo … Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernenti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse, Cass. sez. I, 23.10.2018, n. 26874 (in senso
conforme, amplius , cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443; di recente, Cass. sez. L, 6.2.2024, n. 3397).
In secondo luogo non è più consentito, tenuto conto dell’epoca in cui l’originario ricorso è stato proposto, criticare il vizio di motivazione ‘insufficiente’. Ancora, la censura del vizio di motivazione non è consentita in presenza di una c.d. doppia conforme. Inoltre il ricorrente intende censurare anche una violazione di legge, ma non indica quale sia la legge che ritiene essere stata violata.
1.2. Completezza induce peraltro a chiarire che il motivo di ricorso risulta anche infondato. Il contribuente lamenta non esservi prova che lui abbia sottoscritto una ‘polizza assicurativa’, in realtà uno strumento d’investimento, di importo pari a 1.098.345,00 Euro, venduta da due società domiciliate in Lichtenstein ed alle NOME, e di fatto gestita dalla Banca Credit RAGIONE_SOCIALE. Nella prospettazione dell’Ente impositore, il contribuente aveva acquistato la polizza per gli uffici di Credit RAGIONE_SOCIALE NOME, che aveva poi consegnato i capitali alla Banca zurighese perché li gestisse.
La Corte di giustizia tributaria regionale ha ricordato che l’Amministrazione finanziaria ha fondato l’accertamento su una segnalazione trasmessa dalla Guardia di Finanza, che aveva svolto indagini anche presso la filiale italiana del Credit RAGIONE_SOCIALE, ed aveva pure sequestrato documentazione extracontabile dalla quale risultava che gli acquirenti avevano sottoscritto simili polizze -solo formalmente assicurative, ma in realtà strumenti d’investimento – per 14 miliardi di Euro. Da tali accertamenti scaturiva pure procedimento penale. Nei confronti dell’odierno ricorrente era stata trasmessa dai verificatori una scheda da cui risultava che, in data 22.8.2005, aveva stipulato una polizza dell’importo innanzi riportato e recante n. 111PTF802237 (controric., p. 6), che veniva allegata all’accertamento. Non era stato possibile acquisire la polizza sottoscritta, perché ceduta alle due società intermediarie. Un
meccanismo ben organizzato, pertanto, e realizzato per eludere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE autorità fiscali.
Il giudice dell’appello evidenzia che all’avviso di accertamento sono stati allegati non solo la scheda personale del NOME, ma anche ulteriori documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza, alcuni dei quali trascritti anche interamente, come le mail scambiate tra i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE. ‘Risulta in tal modo riportato il contenuto ‘essenziale’ della segnalazione della Guardia di Finanza’ (sent. CGT II, p. III).
1.3. Il ricorrente oppone che nessuna ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (ric., p. 9) da lui sottoscritta è mai stata rinvenuta, e che neppure le informazioni fornite dalla Guardia di Finanza sono state interamente riportate nell’atto impositivo. Ancora, non vi è prova del versamento RAGIONE_SOCIALE somme da parte del ricorrente. È stata prodotta una lettera del Credit RAGIONE_SOCIALE Italia nella quale si afferma che lui non è mai stato un loro cliente.
1.4. Occorre allora rilevare che la contestazione del contribuente non risulta specifica, perché non ha cura di trascrivere i passaggi dell’avviso di accertamento relativi alla documentazione richiamata, e pertanto non consente di valutarne la completezza.
Inoltre, il giudice del merito ha illustrato con chiarezza l’esito della propria analisi, confrontando gli elementi di prova forniti dalle parti ed esprimendo la valutazione sul fatto processuale che a lui competeva. Ha ritenuto probanti gli elementi di prova presuntiva forniti dall’Amministrazione finanziaria ed ha valutato che il contribuente non sia stato in grado di assicurare la prova contraria.
Lo stesso contribuente ammette di avere investito capitali all’estero, tanto è vero che ha aderito a procedura c.d. scudata.
Non risulta dubbio che un RAGIONE_SOCIALE bancario abbia interesse a tutelare l’interesse del proprio cliente, anche rispetto al fisco, e comunque non si comprende che rilievo possa avere una dichiarazione rilasciata dalla Banca
Credit RAGIONE_SOCIALE Italia, se la contestazione è di avere stipulato la ‘polizza’ con la Credit RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di aver detenuto capitali non dichiarati all’estero presso la Credit RAGIONE_SOCIALE zurighese.
Il primo motivo di ricorso deve comunque essere dichiarato inammissibile.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente censura la violazione di norme di diritto (non indicate), e censura pure, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ‘insufficienza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio’ (ric., p. 24), per avere il giudice dell’appello fatto illegittima applicazione retroattiva della presunzione di cui all’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto (non indicate), e censura pure, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ‘insufficienza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio’ (ric., p. 21), con riferimento alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole legali in materia di prova presuntiva.
Il secondo ed il terzo mezzo d’impugnazione presentano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. In sostanza il ricorrente contesta che la Corte tributaria regionale ha fatto cattivo governo RAGIONE_SOCIALE regole legali in materia di prova presuntiva, anche richiamando l’art. 12, comma 2, del Dl. n. 78 del 2009 e l’art. 6, comma 1, del Dl n. 167 del 1990.
3.1. Pure il secondo ed il terzo motivo di ricorso presentano le ragioni di inammissibilità già esposte con riferimento al primo motivo di ricorso, da intendersi qui riportate.
3.2. I motivi di ricorso risultano comunque infondati perché la decisione adottata dal giudice dell’appello è conforme a diritto, avendo basato la propria pronuncia sulla prova della violazione fiscale contestata
dall’Amministrazione finanziaria, mediante presunzioni gravi precise e concordanti, e sulla mancata prova contraria offerta dal contribuente.
Merita di essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia già avuto occasione di statuire, condivisibilmente, che in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale RAGIONE_SOCIALE presunzioni, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base del dato emergente dalla c.d. “lista Falciani” che il contribuente fosse intestatario di un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata), Cass. sez. V, 29.11.2019, n. 31243.
Il secondo ed il terzo strumento d’impugnazione devono comunque essere dichiarati inammissibili.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione di norme di diritto (non indicate).
Mediante la censura il contribuente lamenta di aver aderito al c.d. scudo fiscale ter , e pertanto ritiene che non potesse procedersi ad accertamento tributario nei suoi confronti.
4.1. Il P.M. ha domandato dichiararsi inammissibile anche questo motivo di ricorso, perché il contribuente domanda in realtà il riesame del fatto processuale da parte del giudice di legittimità.
4.2. La Corte tributaria regionale ha mostrato di ben conoscere le argomentazioni difensive proposte dal contribuente, in particolare quella secondo cui aveva proceduto al rimpatrio dei capitali detenuti all’estero per un importo praticamente equivalente a quello che gli è stato contestato. Ha osservato in proposito che ‘neppure può darsi rilevanza all’adesione allo ‘scudo fiscale’, che la parte richiama evidenziando la sostanziale corrispondenza degli importi ‘scudati’ con quelli accertati. A fronte del rilievo che le somme regolarizzate provengono dal trasferimento di disponibilità dalla svizzera ING Bank e non da Credit RAGIONE_SOCIALE (istituto bancario cui solo fanno riferimento gli importi accertati nel presente giudizio), la parte non ha fornito idonea documentazione a confutazione della ricostruzione dell’Ufficio, risultando insufficiente l’assunto della parte per il quale sarebbe ‘probabile e ‘verosimile’ che le somme siano transitate sul conto corrente di un istituto terzo’ (sent. CGT II, p. III s.).
4.3. Il contribuente ripropone i propri argomenti in questo giudizio di legittimità, ma non si confronta con la decisione del giudice dell’appello, non ne contrasta il fondamento. Neppure prospetta di avere provato che i capitali scudati fossero proprio quelli, detenuti all’estero e non dichiarati, che gli sono contestati quale fondamento del provvedimento impositivo per cui è causa. Il contribuente, pertanto, si limita a richiedere una rivalutazione del giudizio sul fatto processuale, richiesta inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
Anche il quarto strumento di impugnazione principale deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
In definitiva il ricorso principale, proposto dal contribuente, deve essere dichiarato inammissibile.
Con il suo mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto non applicabile
l’istituto della recidiva in materia di calcolo RAGIONE_SOCIALE sanzioni, sol perché i precedenti accertamenti di violazioni della stessa indole, in relazione ad anni diversi, non erano divenuti definitivi.
5.1. In sostanza l’RAGIONE_SOCIALE contesta che la inapplicabilità della recidiva in assenza di altro accertamento riportante violazione della stessa indole che sia già divenuto definitivo, non è prevista dalla legge. Comunque, se davvero un simile principio dovesse ritenersi operativo, la recidiva finirebbe per non poter essere mai applicata, perché al contribuente sarebbe sufficiente impugnare il precedente accertamento e, tenuto conto dei tempi di definizione dei giudizi, la recidiva non potrebbe mai essere contestata.
5.1.1. Invero il motivo di ricorso presenta limiti di specificità, perché la ricorrente incidentale scrive che ‘nel sistema tributario … la possibilità di applicare la recidiva anche quando la precedente violazione – già costatata al momento della reiterazione della condotta illecita – sia ancora sub iudice è conforme alla natura degli atti impositivi …’ (controric., p. 14 s.). Deve in proposito osservarsi che se l’Amministrazione finanziaria intende dire che la recidiva può essere applicata a condizione che la precedente violazione sia già stata contestata all’epoca in cui il contribuente pone in essere la seconda condotta violativa, occorre rilevare che la ricorrenza della circostanza non risulta provata dall’Amministrazione finanziaria in questo giudizio, e la censura non risulta pertanto scrutinabile. Ove invece l’RAGIONE_SOCIALE intenda sostenere che ai fini della contestazione della recidiva è sufficiente che l’Ente impositore abbia ritenuto accertata, con proprie valutazioni interne non portate a conoscenza del contribuente, precedenti violazioni della stessa indole, la tesi si pone in contrasto con la condivisibile interpretazione ripetutamente proposta da questa Corte di legittimità, nell’esigenza di assicurare la dovuta tutela al contribuente ignaro.
Si è infatti già avuta l’occasione di statuire che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la recidiva di cui all’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone un definitivo accertamento della violazione antecedente della stessa indole per effetto di una pronuncia giurisdizionale, ovvero della mancata impugnazione della contestazione, con la conseguente compatibilità, ricorrendone i presupposti, dell’istituto del cumulo giuridico, Cass. sez. V, 27.2.2024, n. 5115 del 27/02/2024; e non si era mancato già in precedenza di specificare che in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’astratta compatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione previsti dagli artt. 7, comma 3, e 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 impone di individuare il fondamento della recidiva, applicabile obbligatoriamente per effetto del d.lgs. n. 158 del 2015, nella reiterazione di una violazione della stessa indole contestata e definitivamente accertata dal giudice tributario, ovvero divenuta definitiva per mancata impugnazione della contestazione della violazione, Cass. sez. V, 17.5.2019, n. 13329 (cfr. anche Cass. sez. V, 22.5.2019, n. 13742).
Il motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
5.2. In definitiva, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della prevalente soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione e del valore della controversia.
6.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il ricorrente principale sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo. Con riferimento al ricorso incidentale, invece, rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa
dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da NOME , e lo condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Rigetta il ricorso incidentale introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME