Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 22268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 1564/2025 proposto da:
Comune di Parma, in persona del dirigente pro tempore del settore Avvocatura civica , rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME presso cui ha eletto domicilio in Roma alla INDIRIZZO (EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME EMAILordineavvocatiromaEMAIL, e NOME COGNOME EMAIL, elettivamente domiciliata digitalmente all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAILordineavvocatiromaEMAIL e fisicamente presso lo Studio Legale NOME COGNOME, in Roma, al INDIRIZZO
– controricorrente –
In relazione al ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE innanzi al T.a.r. Emilia -Romagna R.G. n.68/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’8 /07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME il quale chiede che la Corte di cassazione voglia rigettare il ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2021, il Comune di Parma ha intimato il pagamento del Canone Unico Patrimoniale annuale, oltre all’indennità dovuta per l’abusività dell’occupazione posta in essere da Autostrade per l’Italia S.p.A. ed alla relativa sanzione amministrativa.
S econdo l’Amministrazione comunale, l’attraversamento del territorio comunale, da parte dell ‘ autostrada A1, nei punti in cui la stessa interseca, tramite viadotti, alcune strade comunali, determina l’applicabilità del Canone Unico Patrimoniale (CUP), nonché, in mancanza di concessione comunale, dell’indennità di occupazione abusiva del suolo comunale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. EmiliaRomagna, sez. staccata di Parma, per l’annullamento dell’ accertamento esecutivo di violazione del Canone unico annuale relativo all’annualità 2021 e del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (art. 1 commi 816- 847, L. 27 dicembre 2019, n. 160) del Comune di Parma, da ultimo modificato con atto di C.C. n. 99 del 20.12.2021, nella parte in cui prescrive il rilascio di specifica autorizzazione o concessione
anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti.
Il Comune di Parma si è costituito nel giudizio suindicato, riservandosi di proporre regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c. , successivamente proposto con il ricorso oggetto di esame, cui la società Autostrade per l’Italia resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato al la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod.proc.civ.
Il Pubblico Ministero, NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (CUP) per l’anno 2023, notificato dalla concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate di un comune della provincia vicentina per esposizioni rilevate nel territorio comunale e ritenute imponibili in quanto dotate di valenza pubblicitaria, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (CGT-1) di Vicenza, preso atto d ell’esistenza di pronunce difformi delle corti di merito, con ordinanza in data 7 aprile 2025, ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., la questione pregiudiziale della corretta interpretazione delle norme da cui dipende il riparto della giurisdizione ed, in
particolare, se essa spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario , ovvero ancora all’uno o all’altro in base al contenuto in concreto della pretesa, attesa la natura eterogenea degli istituti accorpati nel canone unico patrimoniale.
L’ordinanza è stata iscritta a ruolo dalla cancelleria centrale civile della Corte di Cassazione con il n. 7546/2025 R.G.
Con provvedimento del 3 giugno 2025, successivo alla fissazione del presente ricorso, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza con l’ordinanza sopra indicata, assegnandolo alle Sezioni Unite.
Appare, dunque, opportuno rinviare a nuovo ruolo il presente ricorso per consentire la trattazione del rinvio pregiudiziale sulla questione dell’eventuale sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per le controversia aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso esecutivo ‘Cup’ .
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza (n.7546/2025 R.G.).
Così deciso in Roma in data 8 luglio 2025