Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1057 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1057 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20191/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania n. 471/2021 depositata il 18/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con istanza di rimborso notificata in data 31/1/2014 al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione la società RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità (‘CIMP’) per le annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 per un importo complessivo versato in eccedenza di € 130.879,81, di cui € 104.074,60 per le annualità 20092012 ed € 26.805,21 per l’annualità 2013.
Con sentenza n. 3366/2019 la CTP di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso assumendo che la ricorrente, in violazione dell’onere su di lei incombente, non aveva allegato alcuna ‘documentazione a supporto dell’asserito diritto di rimborso’ ed evidenziando, altresì, la legittimità dell’operato del del RAGIONE_SOCIALE per avere quest’ultimo applicato le precedenti tariffe, senza alcuna maggiorazione rispetto a quelle originariamente richieste a titolo di ICP, con la legittima aggiunta di un canone per la locazione degli spazi utilizzati, così come prescritto dall’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/93, non sussistendo alcun divieto di cumulo ‘laddove la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o in godimento del RAGIONE_SOCIALE‘.
2.1. Con sentenza n. 471/2021 la CTR ha rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado nel rilevare la infondatezza delle tesi della contribuente assumevano che: – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva istituito, in luogo dell’imposta comunale sulla pubblicità, il canone previsto dall’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 446, come poteva pacificamente evincersi dalla lettura delle norme di attuazione e regolamentari vigenti, posto che il regolamento attuativo dell’art. 62 non era stato adottato dopo il 31 dicembre 2001, rimanendo solo un obiettivo
programmatico; – né detto regolamento attuativo poteva individuarsi nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999, che aveva approvato il Piano Generale degli Impianti pubblicitari ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 507/1993; – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva continuato ad applicare l’imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all’art. 12 d.lgs. 507/1993, aggiornate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/1998, in conformità al disposto di cui all’art. 11, punto 10, della Legge 449/1997 (aumento del 20%); – all’imposta comunale sulla pubblicità (quindi al tributo), era stato aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti, cumulo consentito ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 507/1993, trattandosi di un canone concessorio, il cui presupposto applicativo era ravvisabile nella sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all’uso generalizzato; tale canone era stato introdotto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999, che ne aveva determinato le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti, prevedendone l’entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000-2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002; l’emolumento impropriamente definito “canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità”, non andava confuso con il CIMP di cui all’art. 62 d. lgs. 446/1997, in esso, infatti, risultavano accorpati, avendo la stessa base di calcolo ovvero la superficie pubblicitaria, l’imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7 D. Lgs. 507/1993 (tributo) e il canone di locazione per la locazione dei luoghi; – non si era verificato alcun aumento tariffario del CIMP in misura superiore del 25% rispetto alle tariffe dell’ICP asseritamente stabilite con Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenza del TAR del 2004, passata in giudicato, atteso che l’ordinanza citata, infatti, non aveva determinato le nuove tariffe CIMP, ma si era limita a convertire in euro le previgenti tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi pubblici introdotto con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999; – le voci e le tariffe del “canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità” erano rese conoscibili ai contribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto di pubblicazione; – la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall’ICP, non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all’art. 12 d.lgs. 507/1993, aggiornate con Delib. di Consiglio Comunale n. 80/1998′.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con successiva memoria, la società RAGIONE_SOCIALE
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, concessionaria della pubblicità per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente ha denunziato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. 446/1997.
Ha assunto che i giudici di appello avevano rigettato il ricorso sull’erroneo presupposto che la pretesa impositiva comunale avanzata nei confronti della stessa sebbene, nell’importo complessivo, superiore al tetto massimo, stabilito dalla legge, del 25% della precedente tariffa dell’imposta di pubblicità – fosse legittima e fondata, trattandosi, secondo i giudici territoriali di un (unico) ’emolumento impropriamente definito canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità” che ‘non va confuso c on il CIMP di cui all’art. 62 D. Lgs. 446/1997: in esso, infatti, sono accorpati, avendo la stessa base di calcolo ovvero la superficie pubblicitaria, l’imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7 d.lgs. 507/1993 (tributo) e il canone di locazione per la l ocazione dei luoghi’; con l’ulteriore (erronea) precisazione che ‘la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall’ICP, non ha subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all’art. 12 d.lgs. 507/1993, aggiornate con Delib. di Consiglio Comunale n. 80/1998′, con ciò incorrendo in un palese vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 62 D.lgs. 446/97, in quanto come espressamente ivi previsto, nel calcolo dell’aumento massimo del 25% delle tariffe stabilite per l’imposta sulla pubblicità si deve includere anche l’ ‘eventuale uso di aree comunali’ ossia il canone o la tassa di uso di tali aree, senza, pertanto, alcuna possibilità di scorporo del canone di occupazione dal c.d. canone sostitutivo dell’imposta, corrispondente all’ex ICP, come peraltro riconosciuto dalla Suprema Corte con la pronunzia n. 2185/2020.
2.1. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 52 e 62 d.lgs. 446/1997.
Ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dai giudici territoriali, le norme di attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvate dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con delibera di C.C. n. 419/1999, integravano la fonte regolamentare di cui a ll’art. 62, d.lgs. 446/1997, con la quale il RAGIONE_SOCIALE aveva inteso sostituire l’ICP con il CIMP, come desumibile dalle disposizioni ivi contenute.
Ha osserva che con l’approvazione delle norme di attuazione del Piano di cui alla delibera consiliare n. 419/1999, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dunque, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 62 di disciplinare le entrate, anche di natura non tributaria, con proprio regolamento, aveva inteso abrogare, con effetto a far data dall’1.1.2002, l’imposta comunale sulla pubblicità sicché quest’ultima contrariamente a quanto ritenuto non si era andata ad affiancare al canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti pubblicitari, introdotto dal medesimo Piano (Titolo VI), avendo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE inteso abrogare l’imposta comunale sulla pubblicità con effetto dall’1.1.2002.
Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ‘per avvenuta acquiescenza rispetto alla statuizione di mancata dimostrazione della riconducibilità degli importi asseritamente pagati in
eccedenza alla componente tributaria del nuovo emolumento’ formulata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Osserva il Collegio che, dalla disamina dei motivi di ricorso, si evince chiaramente che la società contribuente ha inteso censurare ‘integralmente’ la ratio decidendi della pronunzia impugnata denunziando la violazione delle richiamate disposizioni normative -esclusa dai giudici di merito – che avrebbe determinato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’erroneo computo degli importi dovuti per la installazio ne degli impianti di pubblicità in questione.
Ciò posto va osservato che entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati.
3.1. I giudici di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni, hanno affermato che: ‘Il contribuente muove da un’errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 507/1993 e dell’Ordinanza sindacale d el 31.12.2001, e non ha fornito la prova né dell’intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e della sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo dell’art. 62 D.lgs. 446/1997 né della riconducibilità degli impor ti asseritamente pagati in eccedenza e oggetto dell’istanza di rimborso ad illegittimi aumenti della componente tributaria di detto emolumento.’
3.2. Va precisato che la ragione del contendere tra le parti riguarda il silenziorifiuto formatosi su di un’istanza di rimborso presentata dalla società contribuente.
RAGIONE_SOCIALE ha, in particolare, richiesto il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità (‘CIMP’) per le annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 per un importo complessivo versato in eccedenza di € 130. 879,81, di cui € 104.074,60 per le annualità 20092012 ed € 26.805,21 per l’annualità 2013, istanza fondata sulle eccedenze (rispetto al limite ex lege nella determinazione del CIMP) indebitamente riscosse dal RAGIONE_SOCIALE; oggetto del
contenzioso è, quindi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) che sarebbe stato introdotto sul territorio comunale con il Piano Generale degli Impianti del 1999 a sensi e per gli effetti d ell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 e ss.mm. e determinato sulla base delle tariffe di cui all’ordinanza sindacale 31.12.2001, peraltro annullata con sentenza, passata in giudicato, del TAR Campania.
A fondamento dell’istanza di rimborso si deduce, quindi, l’indebito impositivo correlato alla disciplina del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, disciplina che, all’art. 62, comma 2, lett. d) ed f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, contempla una potestà impositiva del RAGIONE_SOCIALE da correlare ad un trattamento di tariffa ad ogni modo non superiore del 25% rispetto alla tariffa fissata per l’imposta comunale sulla pubblicità ovvero da ridurre «di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici» .
3.3. Orbene nella vicenda in disamina, sulla scorta delle risultanze processuali, si evince che:
– con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di applicare, per l’anno d’imposta 1998, alla tariffa relativa all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) (fissata per i Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: «10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato»),
determinandone l’importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n.5 dell’11 maggio 2001;
– con deliberazione n. 296 adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, , che è stata confermata con deliberazione n. 419 adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha approvato il piano generale degli impianti (PGI), con cui ha disciplinato l’individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: delle esigenze di carattere sociale; della concentrazione demografica ed economica; delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
-sulla base dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall’art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: «7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 – Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con d.lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dall’1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità (…). I canoni per la
locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione», e (art. 5 -Imposta di pubblicità) che: «L’imposta rimane dovuta nel la misura e nei modi stabiliti dai d.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 446/97 (…) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»;
– le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2 -Modalità di soppressione dell’imposta sulla pubblicità) che: «Il RAGIONE_SOCIALE si riserva di approvare entro e non oltre l’1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall’art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel d.lgs. 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell’imposta fino al 31.12.2001»;
– con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il RAGIONE_SOCIALE l’11 maggio 2001, n. 5, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l’aumento del 20% e di proporre all’Amministrazione l’aumento fino al 50% per l’anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al canone sostitutivo della TOSAP»;
– con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha ‘ordinato’ l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali «in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti»;
– con sentenza depositata dal TAR della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest’ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell’amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall’atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (…)».
3.4. La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore ed all’identico evolversi della vicenda in relazione ai suddetti provvedimenti amministrativi) è stata già esaminata da questa Corte con vari arresti (Cass., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), le cui conclusioni vanno in questa sede condivise e ribadite.
Si è, in particolare, affermato che la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI), che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) o con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e l’annullamento in sede giudiziale della tariffa corrispondente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) impediv ano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina , consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pu bblicità (ICP).
3.5. Una volta chiarito che il chiesto rimborso afferiva, in realtà, all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), muovendo dai contenuti decisori propri della gravata sentenza fondati sulla ritenuta (legittima) esclusione della fattispecie impositiva dedotta da parte contribuente -in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva istituito il canone (CIMP) di cui all’art. 62, cit., e diversamente aveva dato applicazione all’imposta comunale sulla pubblicità cui si era aggiunto un canone di locazione (previsto nel Piano Generale degli Impianti) da ricondurre al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7, non coglie nel segno la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesistere il canone di locazione (previsto dall’art. 3 del PGI) col canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) perché il senso della pronuncia impugnata risiede nell’aver escluso, nella fattispecie, l’adozione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP).
È, dunque, evidente che con le censure in esame la parte devolve una questione interpretativa che ha ad oggetto le (plurime) determinazioni assunte dall’amministrazione sui fatti qualificanti della fattispecie impositiva, deduzione che andrebbe, dunque, raccordata al riscontro della menzionata causa petendi del rimborso che si fonderebbe sull’illegittimità
del trattamento impositivo adottato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in violazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d) ed f).
Posto, allora, che non è condivisibile la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesistere il canone di locazione (previsto dall’art. 3 del PGI) col canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) – perché il proprium della pronuncia impugnata risiede nell’aver escluso, nella fattispecie in esame, l’adozione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) -va rilevato che, come questa Corte ha in più occasioni rimarcato, l’interpretazione di un atto amministrativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell’esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A, così che la denuncia di un’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, impone alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass., 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602).
Nella fattispecie, in conclusione, si deduce un vizio di qualificazione giuridica della fattispecie che si risolve nella mera riproposizione di argomenti già sottoposti all’esame del giudice del merito; riproposizione che, a sua volta, né offre una qualche ricostruzione degli specifici contenuti degli atti evocati né dà conto dei criteri di ermeneutica (in ipotesi) violati rispetto alla qualificazione giuridica della fattispecie operata dalla gravata sentenza.
Va, pure, richiamato il principio per cui ove con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti
sindacali e regolamenti comunali, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quanto l’interpretazione dell’atto amministrativo costituisce un accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito. (Cass., 24/01/2022, n. 1951), apparendo sul punto il ricorso non autosufficiente.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce del precedente di questa Corte (Cass. n. 2185/2020) richiamato da parte ricorrente ove si evidenzi che tale pronunzia si fonda sulla ritenuta applicabilità della disciplina prevista per il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove nel caso in esame i giudici di merito hanno escluso che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse introdotto detto tributo, ricostruzione non adeguatamente censurata per le ragioni anzi cennate.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore delle parti controricorrenti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità liquidate, per ciascuna parte, in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME