Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1053 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1053 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2066/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania n. 2893/2020 depositata il 15/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne il canone relativo all’imposta comunale sulla pubblicità annualità 2014, di cui all’avviso di accertamento n.266, pari alla
somma di complessivi euro 10.218,00 richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria della riscossione dell’ente territoriale, con riferimento ad impianti pubblicitari realizzati dalla società contribuente sul suolo comunale.
2. La CTR Campania, con la sentenza n. 2893/13/2020 in data 15/06/2020, rigettava l’appello proposto dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dalla suindicata società avverso detto avviso affermando, che: – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la deliberazione n. 419/1999 non aveva escluso l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), sostituendola con il RAGIONE_SOCIALE (canone di installazione dei mezzi pubblicitari), non avendo adottato il regolamento attuativo previsto dall’art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (per il RAGIONE_SOCIALE), essendo necessaria l’adozione di un regolamento attuativo previsto solo in prospettiva futura; – detta ultima deliberazione del consiglio comunale (n. 419/1999), che aveva approvato il Piano Generale degli Impianti (PGI), infatti, non aveva introdotto il canone di installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (RAGIONE_SOCIALE), ma il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti pubblicitari compresi nel PGI di RAGIONE_SOCIALE, in luogo della tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche, canone questo che si era aggiunto all’ICP, avendo natura e presupposti di applicabilità diversi; – tale canone sostitutivo dell’imposta comunale (comprendente in sé un tributo ed un canone concessorio) aveva accorpato sia l’imposta comunale di pubblicità, che il canone di locazione sulla scorta di una medesima base di calcolo, costituita dalla superficie pubblicitaria, da non confondere, quindi, con il RAGIONE_SOCIALE, che costituiva invece un tributo interamente sostitutivo dell’ICP; – l’ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001 non aveva introdotto il regime tariffario del C.I.M.P., ma si era limitato a convertire in euro le tariffe (espresse in lire) dei canoni pubblicitari, per cui risultava irrilevante la sentenza del TAR n. 9438/2004, che aveva annullato tale
ordinanza; la determinazione del predetto canone dell’ICP. non aveva comportato maggiorazioni superiori (del 25%) rispetto alle tariffe originarie di cui all’art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, essendosi aggiunto detto canone all’ICP con un aumento del 20%, il cui cumulo doveva considerarsi consentito dall’art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, concessionaria della pubblicità per il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione, la società ricorrente ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., inosservanza dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/97, lamentando che i giudici di appello, violando detta disposizione e non facendo corretta applicazione dei principi fissati da Cass. n. 2185/2020, avevano ritenuto legittimo l’avviso di accertamento non considerando che la pretesa comunale, comprensiva di entrambi i canoni (quello sostitutivo dell’ICP e quello di locazione d i spazi ed aree pubbliche, RAGIONE_SOCIALE) andava calcolata nei limiti di cui al d.lgs. 446/1997, ossia entro il limite del 25% della tariffa dell’anno precedente.
Il motivo è infondato.
2.1. Va precisato che la controversia riguarda un avviso di accertamento per l’imposta comunale sulla pubblicità relativo all’anno 2014, dovuta al RAGIONE_SOCIALE dalla società RAGIONE_SOCIALE; oggetto del contenzioso è, quindi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, imposta comunale di pubblicità (ICP) richiesta dal concessionario unitamente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE) che sarebbe stato introdotto sul territorio comunale con il Piano Generale degli Impianti del 1999 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 e ss.mm. e determinato sulla base RAGIONE_SOCIALE tariffe di cui all’ordinanza sindacale 31.12.2001.
A fondamento della dedotta illegittimità dell’avviso si richiama la disciplina del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, disciplina che, all’art. 62, comma 2, lett. d) ed f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, contempla una potestà impositiva del RAGIONE_SOCIALE da correlare ad un trattamento di tariffa ad ogni modo non superiore del 25% rispetto alla tariffa fissata per l’imposta comunale sulla pubblicità ovvero da ridurre «di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici» .
2.2. Orbene nella vicenda in disamina, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, si evince che:
– con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di applicare, per l’anno d’imposta 1998, alla tariffa relativa all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) (fissata per i RAGIONE_SOCIALE di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: «10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato»), determinandone l’importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n.5 dell’11 maggio 2001;
con deliberazione n. 296 adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, , che è stata confermata con deliberazione n. 419 adottata dal
Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha approvato il piano generale degli impianti (PGI), con cui ha disciplinato l’individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: RAGIONE_SOCIALE esigenze di carattere sociale; della concentrazione demografica ed economica; RAGIONE_SOCIALE esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché RAGIONE_SOCIALE esigenze della circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
-sulla base dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall’art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: «7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 – Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con d.lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dall’1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità (…). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione», e (art. 5 -Imposta di pubblicità) che: «L’imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai d.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente,
sostituita con un canone, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 446/97 (…) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»;
– le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2 -Modalità di soppressione dell’imposta sulla pubblicità) che: «Il RAGIONE_SOCIALE si riserva di approvare entro e non oltre l’1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall’art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel d.lgs. 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell’imposta fino al 31.12.2001»;
– con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il RAGIONE_SOCIALE l’11 maggio 2001, n. 5, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l’aumento del 20% e di proporre all’Amministrazione l’aumento fino al 50% per l’anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al canone sostitutivo della RAGIONE_SOCIALE»;
con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha ‘ordinato’ l’approvazione RAGIONE_SOCIALE tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali «in attuazione RAGIONE_SOCIALE regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti»;
con sentenza depositata dal TAR della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest’ultima ordinanza è stata
annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell’amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quell i determinati dall’atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (…)».
2.3. La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore ed all’identico evolversi della vicenda in relazione ai suddetti provvedimenti amministrativi) è stata già esaminata da questa Corte con vari arresti (Cass., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), le cui conclusioni vanno in questa sede condivise e ribadite.
Si è, in particolare, affermato che la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE), di cui all’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI), che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) o con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), anche con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE) e l’annullamento in sede giudiziale della tariffa corrispondente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE) impediv ano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina , consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pu bblicità (ICP).
2.4. Una volta chiarito che l’imposta richiesta afferiva, in realtà, all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) oltre ad un importo a titolo di locazione di spazi ed aree pubbliche, muovendo dai contenuti decisori propri della gravata sentenza fondati sulla ritenuta (legittima) esclusione della fattispecie impositiva dedotta da parte contribuente -in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva istituito il canone (RAGIONE_SOCIALE) di cui all’art. 62, cit., e diversamente aveva dato applicazione all’imposta comunale sulla pu bblicità cui si era aggiunto un canone di locazione (previsto nel Piano Generale degli Impianti) da ricondurre al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7, non coglie nel segno la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesis tere il canone di locazione (previsto dall’art. 3 del PGI) col canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE) perché il senso della pronuncia impugnata risiede nell’aver escluso, nella fattispecie, l’adozione del canone per l’installazione di mezz i pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE).
È, dunque, evidente che con il motivo di ricorso in esame la parte devolve una questione interpretativa che ha ad oggetto le (plurime) determinazioni assunte dall’amministrazione sui fatti qualificanti della fattispecie impositiva, deduzione che andrebbe, dunque, raccordata al riscontro della menzionata causa petendi che si fonderebbe sull’illegittimità del trattamento impositivo adottato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in violazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d) ed f).
Posto, allora, che non è condivisibile la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesistere il canone di locazione (previsto
dall’art. 3 del PGI) col canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE) – perché il proprium della pronuncia impugnata risiede nell’aver escluso, nella fattispecie in esame, l’adozione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE) -va rilevato che, come questa Corte ha in più occasioni rimarcato, l’interpretazione di un atto amministrativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione RAGIONE_SOCIALE norme sull’interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell’esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A, così che la denuncia di un’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, impone alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass., 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602).
2.4. Va, invero, ribadito che in tema di canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE) di cui all’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall’eve ntuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento), nonostante la previsione in esso contenuta (quindi, con valore meramente programmatico della relativa istitu zione) dell’entrata in vigore del canone sostitutivo (nella specie, con decorrenza dall’1 gennaio 2002); ne discende
che, in difetto di regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 15 dice comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione (nella specie, anche dopo l’1 gennaio 2002) secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la RAGIONE_SOCIALE o il RAGIONE_SOCIALE, con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ».
Come già affermato da questa Corte ( vedi Cass., 14 luglio 2023, n. 20218) il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ovvero per canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE) è, del resto, cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), all’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che: «Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al RAGIONE_SOCIALE, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario» (in senso analogo, nella precedente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 18 del d.P.R. 27 ottobre 197 2, n. 639, stabiliva che: «Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al RAGIONE_SOCIALE, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di af fitto o di concessione, né l’applicabilità della tassa per l’occupazione dello spazio ed aree pubbliche») (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13476; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11673; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1951 – vedasi anche: Cons. Stato, Sez. 5^, 22 ottobre
2015, n. 4857). A ben vedere, gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) avevano previsto ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda RAGIONE_SOCIALE zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’an nullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per l’introduzione del RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla mera riserva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla sua adozione con decorrenza dall’1 gennaio 2002.
Pertanto, non essendo stata approvata (con apposito regolamento) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per l’introduzione del RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla mera riserva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla sua adozione con decorrenza dall’1 gennaio 2002, che costituiva la manifestazione di un’intenzione meramente ‘programmatica’ della relativa istituzione, restava ancora in vigore l’ICP, ragion per cui il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 4 46, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all’ICP.
Invero, come anche rilevato nella pronunzia suddetta da ultimo richiamata, la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributi alternativi ICP/RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e i prelievi RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, dall’altro: del resto, la disciplina legislativa -nell’ipo tesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari – espressamente non esclude che la RAGIONE_SOCIALE o il RAGIONE_SOCIALE si cumulino con l’ICP (comma 7 dell’art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; comma modificato dal comma 55 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e prevede, anzi, che la tariffa del RAGIONE_SOCIALE sia «comprensiva» della RAGIONE_SOCIALE o del RAGIONE_SOCIALE (comma 2, lett. d, dell’art. 62 del d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446; lettera modificata dal comma 5, lett. b, dell’art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Va, poi, osservato che la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla RAGIONE_SOCIALE di cui agli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, correlata al presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALE «occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei RAGIONE_SOCIALE» (art. 38, comma 1) e dovuta (non in funzione di controprestazione) dal «titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del (…) territorio» (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato RAGIONE_SOCIALE (cioè, il canone per l’occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla RAGIONE_SOCIALE al dichiarato fine di ricondurre nell’àmbito privatistico il rapporto con l’ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446) e dovuto quale controprestazione di una concessione dell’ente locale -effettiva o presunta per legge (nel caso di occupazione abusiva) -dell’uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di «strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» (art. 63). La RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all’occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall’importo dovuto per
RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE dell’ammontare del canone concessorio «riscosso» (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: «Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal RAGIONE_SOCIALE e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi») (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545).
A tal proposito, si pone l’ulteriore questione della compatibilità del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) con altri canoni concessori.
Ora, seppure in tema di RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha più volte dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) è compatibile (art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a meno che il RAGIONE_SOCIALE non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078).
É vero che la debenza o l’esclusione della RAGIONE_SOCIALE non dipendono essenzialmente dall’esistenza di un atto di concessione, dal momento che la tassa è dovuta, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anche in caso di occupazione senza titolo o abusiva; in secondo luogo, tassa e canone di concessione hanno natura e finalità diverse, quindi non sono fra loro incompatibili, come si ricava indirettamente dall’art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi dall’art. 63 del d.lgs. 15 d icembre 1997, n. 446, che lasciano in facoltà dell’ente di escludere la tassa relativamente ai beni su cui grava un canone di concessione non ricognitorio (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078).
Questo principio, di carattere generale, ben può valere anche con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), istituito dall’art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 31 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499).
Nessuna illegittima duplicazione dell’imposta sulla pubblicità è stata, dunque, operata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
2.6. Nella fattispecie in esame si deduce, per vero, un vizio di qualificazione giuridica della fattispecie che si risolve nella mera riproposizione di argomenti già sottoposti all’esame del giudice del merito; riproposizione che, a sua volta, né offre una qualche ricostruzione degli specifici contenuti degli atti evocati né dà conto dei criteri di ermeneutica (in ipotesi) violati rispetto alla qualificazione giuridica della fattispecie operata dalla gravata sentenza.
2.7. Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce del precedente di questa Corte (Cass. n. 2185/2020) richiamato da parte ricorrente ove si evidenzi che tale pronunzia si fonda sulla ritenuta applicabilità della disciplina prevista per il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (RAGIONE_SOCIALE), di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove nel caso in esame i giudici di merito hanno escluso che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse introdotto detto tributo, ricostruzione non adeguatamente censurata per le ragioni anzi cennate.
Occorre, infine, precisare che nell’odierno ricorso non si fa cenno alcuno (contrariamente ad altro giudizio pendente fra le medesime parti sempre in analoga materia) all’illegittimità degli aumenti tariffari ICP per effetto dell’art. 23 del D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito in l. 07/08/2012 n. 134 (come interpretato ex art. 1, comma 739, legge 208/15), che ha disposto l’abrogazione dell’art. 11 della legge 27/12/1997 n. 449.
Orbene è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito
dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745).
Ne discende che il relativo profilo, in alcun modo prospettato in ricorso, non può essere esaminato d’ufficio da questa Corte.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore della società controricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.400,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME