Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
NOME NOME COGNOME COGNOME Consigliere rel. R.G.N.: 25430/2019
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere Cron.:
NOME NOME COGNOME – Consigliere Rep.:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere C.C.: 15/5/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25430 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) -c.f. 05779711000 -in persona del l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura per notar Atlante di Roma del 12.12.2017, elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dell’RAGIONE_SOCIALE ; elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1128/2019 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 del AVV_NOTAIO,
–rilevato che:
Con atto notificato in data 28.12.2005 l’ ‘RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE regionale di RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le aveva notificato l’1.12.2005 cartella di pagamento n. 09720050254048970, per il complessivo importo di euro 53.322,47, a titolo di ‘canone di occupazione permanente spazi e aree pubbliche’ asseritamente dovuto per gli anni 2003 e 2004 (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva che il ‘canone concessorio non ricognitivo’ (‘CCNR’) era stato calcolato in base all’errato criterio dell’arrotondamento al chilometro superiore per ogni singola concessione del suolo pubblico, anche se di brevissimo percorso, anziché in base al corretto c riterio dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico, risultante dalla sommatoria RAGIONE_SOCIALE varie occupazioni con arrotondamento finale al chilometro superiore (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3) .
Esponeva che la RAGIONE_SOCIALE aveva errato altresì nel detrarre l’ammontare della ‘tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche’ ( ‘TOSAP’ ) dal ‘CCNR’ ; che avrebbe dovuto, al contrario, detrarre dalla ‘TOSAP’ l’ammontare d el ‘CCNR’ (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva quindi dichiarare l’illegittimità della richiesta di cui alla cartella di pagamento e di annullare i correlati atti impositivi.
Resisteva la RAGIONE_SOCIALE regionale di RAGIONE_SOCIALE.
Nel corso del giudizio l’ ‘RAGIONE_SOCIALE aderiva all’eccezione di litispendenza sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e circoscriveva la domanda alla declaratoria di illegittimità della somma di euro 32.141,33, corrispondente
all’importo richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di canoni per l’anno 2003 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Con sentenza n. 1305/2015 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva la RAGIONE_SOCIALE regionale di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 1128/2019 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame e condannava l ‘appellante alle spese del grado .
Premetteva la Corte di RAGIONE_SOCIALE che la ‘TOSAP’ costituisce una tassa e viceversa il ‘CCNR’ rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale , la cui disciplina è, dal d.lgs. n. 507/1993, demandata al regolamento comunale (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) ; che di conseguenza non erano applicabili al ‘CCNR’ le norme ‘sulla sospensione del potere RAGIONE_SOCIALE Regioni e degli Enti locali (…) di deliberare aumenti dei tributi, RAGIONE_SOCIALE addizionali, RAGIONE_SOCIALE aliquote’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Indi, la corte evidenziava, in ordine al primo motivo di gravame (con cui l’ ‘RAGIONE_SOCIALE aveva adAVV_NOTAIOo che aveva errato il tribunale a non estendere alle annualità successive al 1999 il riscontro dell’illegittimità del metodo di calcolo aAVV_NOTAIOato dall’Amministrazione per le annualità comprese entro il 1999 ) ed in ordine al secondo motivo di gravame ( con cui l’ ‘RAGIONE_SOCIALE aveva adAVV_NOTAIOo che aveva errato il tribunale a detrarre l’ammontare della ‘TOSAP’ dal quantum del ‘CCNR’ anziché detrarre l’ammontare del ‘CCNR’ dal quantum della ‘TOSAP’ ) che l’art. 18, 2° co., della legge n. 488/1999 ovvero della finanziaria per l’anno 2000 – a tenor del quale ‘dalla misura complessiva del canone ovver o della tassa prevista al comma 1 (TOSAP) va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla RAGIONE_SOCIALE per la medesima occupazione (…)’ -aveva ‘disposto un nuovo criterio applicativo , cui la
RAGIONE_SOCIALE (…) si era correttamente uniformata’ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava invero che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva correttamente computato per ogni singola concessione e secondo le tariffe regolamentari l’importo dovuto per il canone e vi aveva detratto l’importo della ‘TOSAP’ calcolato secondo il numero RAGIONE_SOCIALE utenze e chiedendo, quindi, il pagamento della ‘differenza residuale’ (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 8 – 9) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione, con ogni conseguente statuizione.
La Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
–considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 15 del regolamento RAGIONE_SOCIALE e del combinato disposto dell’art. 18 legge n. 488/1999, degli artt. 38, 39 e 42 d.lgs. n. 507/1993 e degli artt. 25 e 27 d.P.R. n.285/1992.
Premette che la misurazione RAGIONE_SOCIALE aree occupate da assoggettare a ‘CCNR’ secondo il criterio RAGIONE_SOCIALE singole concessioni -ossia ‘per utenza’ determina l’arrotondamento al chilometro superiore di ogni ‘utenza’ (cfr. ricorso, pag. 8) – e quindi la triplicazione dei canoni (cfr. ricorso, pag. 11) – rispetto al criterio ‘sostanzialista’ dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico , con il quale si sommano le consistenze reali RAGIONE_SOCIALE singole occupazioni e all’importo totale così ottenuto si applica un solo arrotondamento al chilometro superiore (cfr. ricorso, pag. 8) .
Indi deduce che l’art. 18, 2° co., della legge n. 488/1999 non ha abrogato il criterio di misurazione RAGIONE_SOCIALE aree pubbliche disciplinato dal d.lgs. n. 507/1993 e dunque non ha fatto venir meno l’illegittimità del calcolo ‘ atomistico ‘ della ‘TOSAP’ (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduc e altresì che l’art. 18 della legge n. 488/1999 ha introAVV_NOTAIOo unicamente un nuovo criterio di calcolo dalla ‘TOSAP’ per le aziende erogatrici di servizi pubblici sostitutivo RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/1993 (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce del resto che il criterio applicativo recepito dalla corte d’appello snatura il rapporto sinallagmatico tra l’ammontare del canone e l’uso del bene pubblico (cfr. ricorso, pag. 13) .
C on il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 18 legge n. 488/1999, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 e 52 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 67 d.P.R. n. 495/1992, dell’art. 27 d.lgs. n. 285/1992, degli artt. 3, 23 e 97 Cost.
Deduc e che dal testo del 3° co. dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 come modificato dall’art. 18 della legge n. 488/1999 – discendono due conseguenze, ossia , in primo luogo, che la ‘TOSAP’ definisce la misura massima del prelievo applicabile, ossia, in secondo luogo, che, se gli enti locali intendono istituire anche il ‘CCNR’, come nella specie, il canone deve essere detratto da quanto versato a titolo di ‘TOSAP’ (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce che tale impostazione, ossia l’impossibilità della sommatoria tout court tra le due diverse misure, rinviene riscontro della circolare n. 32/E/FP31853 del 28.2.2000 del RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 21) .
–ritenuto che si prospetta più che opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto RAGIONE_SOCIALE questioni involte dai motivi di ricorso , nonché dell’assenza di precedenti specifici;
visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ.,
P.Q.M.
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte