Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16879 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3571/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti. NOME (CODICE_FISCALE
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché
contro
COMUNE NAPOLICOMUNE NAPOLI
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6201/2015 depositata il 23/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE oggi RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla concessionaria del Comune di Napoli, per il pagamento della C.I.M.P. relativa alla installazione di impianti pubblicitari con riferimento all’annualità 2002, deducendo che dette installazioni erano collocate in aree non di pertinenza comunale, come la metropolitana e la stazione ferroviaria appartenenti ad altri enti, risultando del tutto irrilevante che il messaggio pubblicitario raggiungesse la popolazione, attesa la diversa natura del CIMP rispetto all’imposta pubblicitaria. Eccepiva altresì l’illegittimità dell’accertamento in quanto emesso dalla società concessionaria del Comune di Napoli, RAGIONE_SOCIALE, deducendo che il rapporto concessorio non può esautorare l’ente impositore dall’esercizio delle funzioni pubbliche.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso, sul rilievo che le iniziative pubblicitarie non ricadevano nel territorio comunale.
La Commissione tributaria regionale adita dalla concessionaria dell’amministrazione locale accoglieva il gravame, così statuendo .
Avverso la sentenza d’appello n. 6201/33/2015, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Replica con controricorso la società concessionaria.
In data 8 aprile 2025, la ricorrente ha depositato memoria con la quale afferma di avere, in data 29.09.2017, presentato alla RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione la Domanda di definizione della controversia tributaria inerente l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Comune di Napoli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 01.08.2017, relativamente all’avviso di accertamento ed ingiunzione n. 3295/2010, per la riscossione del C.I.M.P. – canone per la installazione di mezzi pubblicitari, per l’anno 2010, depositando estratto conto al fine di dimostrare l’intervenuto pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in merito all’eccezione del difetto di potere e/o di delega ovvero di legittimazione attiva in capo alla società RAGIONE_SOCIALE nella emissione degli avvisi di accertamento impugnati.
Il secondo strumento di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, secondo comma, lett.F) d.lgs. n. 446/1997 nonché degli artt. 4, secondo comma Titolo V, 1, quarto comma, Titolo VI, del regolamento comunale n. 296 del 24 settembre 1999, in esecuzione di delega di cui all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 446/1997, criticando la parte della sentenza impugnata in cui è stata ritenuta la fattispecie disciplinata dalle norme richiamate, le quali invece concernono, ad avviso della contribuente, la disciplina dell’imposta sulla pubblicità per la
installazione dei mezzi pubblicitari su territorio di proprietà comunale; mentre il CIMP concerne gli impianti installati su territori di competenza di altri enti privati.
3.Il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso individuato nel mancato esame da parte del giudicante dell’eccezione relativa al potere di emissione dell’avviso in capo alla società RAGIONE_SOCIALE ritenendo che la concessione di delega o di appalto sia stata solo genericamente richiamata dalla concessionaria.
L’ultimo mezzo di ricorso lamenta il vizio di motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, laddove i giudici regionali hanno affermato che non si ha luogo ad una doppia imposizione, dovendo il contribuente versare l’imposta per l’installazione dei mezzi pubblicitari e per l’eventuale occupazione agli enti proprietari della metropolitana e della funicolare
In via preliminare, si osserva che in data 8 aprile 2025, la contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta adesione alla definizione agevolata.
Tuttavia, la domanda di definizione non indica il numero di iscrizione a ruolo della controversia né gli estremi della normativa agevolativa a cui la società ha aderito, ma reca il numero identificativo dell’avviso opposto. Alla domanda di adesione alla definizione agevolata, la società ricorrente ha depositato l’estratto conto da cui risultano i bonifici effettuati.
Appare dunque necessario invitare le parti a depositare l’attestazione della concessionaria ovvero dell’ente locale concernente l’intervenuto pagamento del debito , indicando la definizione agevolata cui ha acceduto la società (tra le tante che hanno interessato le controversie pendenti).
P.Q.M.
Rinvia la causa al 3 dicembre 2025, con termine sino al 10 ottobre 2025 per il deposito della documentazione di cui in motivazione. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della