Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7426 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7426 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante rag. NOME COGNOME, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE
Intimata
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE; Provincia di Pesaro Urbino.
Intimate
avverso la sentenza n. 31/2021 della Corte di appello di Ancona, depositata il 18. 1. 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13. 2. 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso . udite le difese svolte dall’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione della violazione dell ‘art. 23, comma 4, cod. della strada, per avere installato, su strada provinciale, insegne e cartelli pubblicitari senza la preventiva autorizzazione della Provincia di Pesaro Urbino e contro l’avviso di pagamento del canone annuale, riferito agli anni dal 2007 al 2012, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Assunse la RAGIONE_SOCIALE che, essendo i cartelli apposti in prossimità del centro abitato del comune di Fano, la competenza al rilascio della autorizzazione e la legittimazione a pretendere il pagamento dei canoni, ai sensi dell’art. 23, comma 4, citato, spettava a detto Comune e non alla Provincia.
Quest’ultima si c ostituì in giudizio opponendosi alla domanda e, su sua richiesta, il contraddittorio venne esteso alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, concessionarie del servizio di verifica, accertamento e riscossione.
Con sentenza n. 413 del 2015 il Tribunale di Pesaro rigettò la domanda, rilevando che, ai sensi dell’art. 23 cod. della strada, l’apposizione d ei cartelli pubblicitari richiedeva il nulla osta della Provincia e che alla stessa erano dovuti i canoni per l’utilizzazione dello spazio in prossimità della strada, non sovrapponibili a quelli dovuti al Comune per l’imposta sulla pubblicità, di natura tributaria.
Proposto gravame, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 31 del 18. 1. 2021, accolse in parte le doglianze di RAGIONE_SOCIALE, annullando l’avviso di pagamento del canone e derubricando l’infrazione contestata in quella di cui al comma 11 dell’a rt. 23, cod. della strada, con applicazione della sanzione più lieve di euro 1.059,00.
A sostegno di tali conclusioni la Corte territoriale affermò che:
trovandosi la strada in centro abitato del Comune di Fiano, l’autorizzazione per l’installazione dei cartelli pubblicitari era di competenza, ai sensi dell’art. 23,
comma 4, cod. della str ada, del Comune, salvo il nulla osta tecnico dell’ente proprietario, cioè della Provincia; gli artt. 8 e 11 del Regolamento provinciale Pesaro Urbino, in conformità a quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, prevedevano che quando le opere ricadevano su INDIRIZZO provinciale in un tratto compreso nel centro abitato la domanda di autorizzazione doveva essere presentata direttamente al Comune, c he ‘ dovrà acquisire il nulla osta della Provincia ‘;
da tali disposizioni discendeva che spettava al Comune e non al soggetto che aveva chiesto l’autorizzazione attivarsi per ottenere il nulla osta tecnico da parte dell’Amministrazione provinciale;
la mancanza di esso portava pertanto a derubricare l’illecito in quella previsto dal comma 1 del citato art. 23, che puniva le altre violazioni delle disposizioni poste dall’articolo medesimo e dal regolamento di esecuzione;
con riguardo alle somme richieste, come indicato nello stesso avviso di pagamento notificato alla opponente, esse avevano ad oggetto il ‘ Canone per occupazione o per l’installazione di impianti pubblicitari ‘; l’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, richiamato in premessa nell’avviso di pagamento, prevedeva che i Comuni e le Province potessero escludere l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e ‘ prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa ‘;
nel caso di specie, stante la competenza del Comune al rilascio della autorizzazione, il ‘ corrispettivo ‘ dovuto per essa rimane va assoggettato alla stessa disciplina dell’autorizzazione ed era pertanto di competenza del Comune; poiché inoltre ai sensi dell’art. 24 del Regolamento provinciale Pesaro Urbino ‘ Il pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche assorbe eventuali altri canoni dovuti alla Provincia dal titolare del provvedimento relativo al medesimo impianto pubblicitario ‘ , doveva escludersi che enti diversi
potessero pretendere in modo differenziato i canoni o i canoni e corrispettivi dovuti; nel caso di specie risultava provato l’adempimento da parte della RAGIONE_SOCIALE opponente degli oneri di pubblicità al Comune di Fiano; le somme richieste dalla Provincia non erano pertanto dovute, traducendosi in una ingiustificata duplicazione dell’onere impositivo.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE, la Provincia Pesaro Urbino e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
Avviato per la decisione in camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 30379 del 2023 la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza. Il Pubblico Ministero e la RAGIONE_SOCIALE ricorrente hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 4, cod. della strada, dell’art. 53 del relativo Regolamento di esecuzione, dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 24, comma 4, e 25 del Regolamento provinciale di Pesaro Urbino per il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione o l’uso di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici , censurando la statuizione della Corte di appello che ha escluso la debenza del canone in ragione di un asserita duplicazione impositiva. Si assume che la Corte di appello è caduta in errore laddove non ha considerato che la somma richiesta con l’avviso di pagamento impugnato era costituita dal canone per il rilascio del provvedimento di competenza per gli impianti pubblicitari e segnaletici (CRPCIPS), previsto dall’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale di Pesaro Urbino, ai sensi de ll’art. 53, comma 7, del Regolam ento di esecuzione del codice della strada. La disposizione del citato regolamento provinciale invero, come risulta dalla sua intitolazione, che menziona entrambi i canoni, distingue nettamente il canone per l’occupazione e l’ uso di spazi e aree pubbliche dal canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici. In particolare, il primo (COSAP) è previsto dai primi tre commi dell’articolo citato per le occupazioni effettuate sulle aree e gli spazi ricadenti
nel demanio o nel patrimonio indisponibile ed anche sulle aree private gravate da servitù pubblica di passaggio, mentre il secondo (CRPCIPS) è dovuto per le occupazioni che avvengano al di fuori di esse, ma nelle fasce di rispetto delle strade provinciali. Attesi i diversi presupposti oggettivi tra i due canoni, doveva essere esclusa la sovrapponibilità tra l’imposta sulla pubblicità, versata al Comune di Fano, che la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ad assolvere ogni debito della opponente nei confronti della Provincia, e il CRPCIPS. Quest’ultimo, infatti, è un corrispettivo e non un tributo e deve essere versato all’ente proprietario , giusto il disposto dell’art. 25 del Regolamento provinciale menzionato, secondo cui i canoni sono dovuti all’ente proprietario del suolo o della strada. Né rilevano in contrario le disposizioni richiamate sul tema dalla sentenza impugnata, nella specie l’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 e l’art. 24, comma 5, del regolamento provinciale. Non la prima, che prevede la possibilità per i Comuni e le Province di e scludere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con l’introduzione di un canone apposito (COSAP), cioè un corrispettivo, attesa la diversità rispetto ad esso del CRPCIPS; non la seconda, per la medesima ragione, in quanto la regola dell’assorbimento di altri eventuali canoni dovuti alla Provincia dal titolare del provvedimento di autorizzazione è dettata solo per la COSAP.
Il motivo è fondato, dovendosi condividere le argomentazioni sviluppate nel ricorso ed illustrate nella memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
La Corte di appello, nel richiamare le disposizioni già menzionate di cui all’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 ed all’art. 24, comma 5, del Regolamento provinciale Pesaro Urbino, ha ritenuto assolto ogni obbligo di pagamento del canone alla Provincia da parte della RAGIONE_SOCIALE opponente con il versamento in favore del Comune di Fano degli oneri pubblicitari, cioè nella specie, come risulta dall’avviso di accertamento e riscossione riprodotto nella sentenza, dell’imposta sulla pubblicità e diritto di pubbliche affissioni.
Questa conclusione non merita di essere condivisa.
In primo luogo per le ragioni illustrate dalla ricorrente, avendo la Corte stessa dato atto che le somme richieste con l’avviso di pagamento impugnato concernevano il ‘ Canone per l’occupazione e l’istallazione di impianti
pubblicitari ‘, sicché il giudicante avrebbe dovuto accertare se quello richiesto fosse effettivamente il canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnalatici, menzionato e disciplinato espressamente dall’art. 24, comma 4, del Regolamento provinciale , previsto dall’art. 53, comma 7, del Regolamento di esecuzione del cod. della strada, ovvero il canone per l’occupazione ed uso di spazi ed aree pubbliche nelle strade o, comunque, su beni del demanio o del patrimonio indisponibile, di cui si occupano i primi tre commi del citato art. 24.
La distinzione è rilevante , in quanto l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 nel prevedere la possibilità per i Comuni e le Province di escludere l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di sostituirla con un canone, fa riferimento alle somme dovute p er l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, e non anche per il rilascio dell’autorizzazione e l’installazione dell’impianto, che l’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale individua specificatamente per gli impianti collocati al di fuori delle aree del demanio e del patrimonio indisponibile, ma comunque lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali. Le situazioni prese in considerazione dall’art. 24 del Regolamento provinciale sono effettivamente diverse: il COSAP riguarda il corrispettivo per le occupazioni nelle strade o in beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente (comma 1) o su cui gravano servitù pubbliche di passaggio (comma 3); il CRPCIPS è previsto per gli impianti pubblicitari posti fuori dalle aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia, ma collocati lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali.
L’art. 63 citato riguarda pertanto la facoltà di sostituire la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con la previsione di un canone, cioè come corrispettivo della concessione. La previsione dello stesso non esclude tuttavia la debenza del CRPCIPS, nei casi in cui esso sia previsto.
A sua volta, tale obbligo non risulta inciso dalla previsione di cui all’art. 24, comma 5, del Regolamento provinciale, che applica la regola dell’a ssorbimento unicamente al Cosap.
Sotto altro profilo, la sentenza impugnata è censurabile laddove ha ritenuto assolto da parte della RAGIONE_SOCIALE opponente ogni obbligo relativo al rilascio della autorizzazione alla installazione dell’impianto pubblicitario con il versamento degli oneri pubblicitari in favore del Comune di Fano, identificati, mediante riproduzione dell’avviso di accertamento e riscossione, nell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto di pubbliche affissioni.
La soluzione non merita di essere condivisa , atteso che l’ imposta sulla pubblicità ha natura di tributo e presupposti propri, consistenti nella astratta possibilità del messaggio pubblicitario di aumentare la clientela e quindi la ricchezza, laddove l’art. 24 del Regolamento provinciale prevede un canone annuale quale corrispettivo per la sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e per le operazioni di verifica della compatibilità dell’impianto alla sicurezza stradale demandati all’ente territoriale . Del resto questa Corte ha anche affermato la differenza e cumulabilità dell’imposta sulla pubblicità con la TOSAP o il COSAP, precisando che la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento ai sensi del comma 2 del citato art. 62, in difetto del quale vige la regola della cumulabilità ( Cass. n. 19027 del 2023; Cass. n. 11673 del 2017; Cass. n. 13476 del 2012).
In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, che, in diversa composizione, si atterrà nel decidere ai principi sopra esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME