Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29070 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29070 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO del Foro di Brescia che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della CTR della Lombardia, n. 2365, pronunciata l’11.6.2021 e depositata il 25.6.2021.
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
OGGETTO: Irpef etc., 2012 – Srl avente ristretta base partecipativa -Redditi non sottoposti ad imposizione -Estinzione della società – Responsabilità degli ex soci -Cancellazione non volontaria – Conseguenze.
raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, che ha confermato la propria richiesta di rigetto del ricorso;
raccolte le conclusioni rassegnate, nessuno essendo comparso per il ricorrente, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, dall’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dell’impugnativa;
la Corte osserva:
Fatti di causa
Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, COGNOME NOME, quale ex socio della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese nel marzo del 2017, impugnava due avvisi di accertamento, il primo emesso nei confronti della società e recante n. NUMERO_DOCUMENTO, ed il secondo emesso nei suoi confronti, in quanto già titolare del 90% RAGIONE_SOCIALE quote sociali, ed avente n. NUMERO_DOCUMENTO. Mediante tali atti impositivi l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’anno 2012, recuperava a tassazione utili extrabilancio, dipendenti da costi ritenuti indebitamente dedotti ed Iva reputata illegittimamente detratta, a fronte di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, presumendo la distribuzione degli utili extrabilancio ai soci, trattandosi di società di capitali ma avente ristretta base partecipativa.
L’impugnazione del contribuente era accolta dalla CTP, richiamando il disposto dell’art. 28, comma 5, del D.lgs. n. 175 del 2014, e gli atti impositivi erano pertanto annullati.
RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, contestando la nullità della sentenza per assenza di motivazione, e deducendo la violazione dell’art. 28, comma 5, del D.lgs. n. 175 del 2014,
nonché l’erronea applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 del Dpr n. 602 del 1973.
La CTR accoglieva l’impugnazione ritenendo che, a differenza di quanto dedotto dal contribuente, il differimento quinquennale degli effetti della estinzione della società, ai fini tributari trova applicazione in tutte le ipotesi di cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese, siano esse ad iniziativa volontaria ovvero, come avvenuto nel caso di specie, su iniziativa doverosa del curatore a seguito della chiusura del fallimento della società. Osservava, inoltre, che il contribuente non aveva sollevato alcuna contestazione nel merito dell’accertamento e che, pertanto, era ragionevole presumere che i maggiori ricavi maturati extrabilancio fossero stati distribuiti occultamente e ripartiti tra i due soci. Evidenziava, infine, che il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 cod. civ., in caso di mancata assegnazione di beni in sede di bilancio finale di liquidazione, non incideva sull’interesse ad agire dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del socio, non determinando alcuna decadenza o preclusione ad agire nei suoi confronti. In conseguenza il giudice del gravame riaffermava la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso. NOME COGNOME ha anche depositato memoria.
Il Collegio, alla fissata udienza del 20.12.2024, rilevato che la vicenda ed i motivi di impugnazione dedotti dal contribuente ponevano all’esame del giudice alcune questioni interferenti con quelle rimesse alla valutazione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 7425 del 14.3.2023 trattata all’udienza del 12.11.2023, ma il cui provvedimento decisorio non era stato ancora depositato – con ordinanza interlocutoria n. 3876/2025, riteneva opportuno differire la definizione di questo giudizio in
attesa della decisione del massimo consesso. Le Sezioni Unite si sono pronunciate con sent. n. 3625, dep. il 12.2.2025, ed è stato quindi possibile fissare nuovamente il processo per la sua definizione.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.AVV_NOTAIO, che ha domandato rigettarsi il ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2014, degli artt. 2484 e 2495 cod. civ. e dell’art. 36 del Dpr n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente ritenuto che il differimento, ai fini fiscali, degli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese operi in ogni caso e non solo quando si tratti di cancellazione volontaria, richiesta a chiusura della liquidazione ex art. 2495 cod. civ.
Con il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 42 e 43, del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 25 del D.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, nonché degli artt. 41 bis del Dpr n. 600 del 1973 e 5 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), avendo errato la CTR nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento redatto nei confronti della società, poiché era stato emesso dopo la cancellazione della stessa e, di conseguenza, risultava nullo ed inefficace nei confronti della società così come del socio, conseguendone pure la nullità ed inefficacia del successivo atto impositivo conseguenziale, emesso direttamente nei confronti di quest’ultimo.
Nel suo controricorso l’RAGIONE_SOCIALE afferma l’inammissibilità del ricorso per cassazione, perché il contribuente non si confronta con la ratio decidendi adottata dal giudice dell’appello, il quale ha evidenziato che l’odierno ricorrente non ha affatto censurato nel merito la fondatezza dell’accertamento tributario emesso nei suoi confronti. Invero non è precluso alla parte contestare ragioni di cassazione della decisione impugnata che siano estranee alla valutazione del merito della controversia.
L’Amministrazione finanziaria sostiene quindi la correttezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata osservando, inoltre, che nel caso in esame l’avviso di accertamento societario era stato notificato anche ai due ex soci della società cancellata, ciò rendendo pienamente efficace l’atto impositivo, essendo pervenuto legalmente a conoscenza dei soggetti direttamente incisi dalla pretesa tributaria.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto che il differimento quinquennale, ai fini fiscali, degli effetti della cancellazione della società di capitali dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese operi in ogni caso e non solo quando si verta in ipotesi di cancellazione volontaria, richiesta a chiusura della liquidazione ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., con la conseguenza che l’avviso di accertamento notificato dopo la cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a società estinta non volontariamente, deve ritenersi nullo.
4.1. Invero la CTR non trascura l’argomento qui riproposto dal contribuente, e fondato innanzitutto sui lavori preparatori della norma, ma chiarisce che nulla, nel testo della disposizione così come applicabile, induce a ritenere che il differimento operi soltanto in ipotesi di cancellazione volontaria della società dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
4.2. Invero il legislatore, nell’illustrare nei lavori preparatori una finalità della norma, certo non esclude che essa possa sortire effetti ulteriori, che non siano esclusi dal testo della disposizione come definitivamente approvato. La CTR, del resto, motiva la propria decisione anche rilevando che la stessa relazione illustrativa invocata dal ricorrente ‘affianca la finalità di potenziamento dell’azione di recupero a quella di ‘razionalizzare e semplificare alcune disposizioni in materia di obblighi tributari’ obiettivo che sarebbe frustrato dall’introduzione di un doppio binario di efficacia estintiva della cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese a seconda di come a tale cancellazione si sia intervenuti’ (sent. CTR, p. 2).
L’interpretazione della disposizione, così come proposta dal giudice dell’appello risulta pertanto senz’altro plausibile, e pure condivisibile.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Con il secondo strumento d’impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti della società, sebbene fosse senz’altro invalido, perché emesso dopo la cancellazione della stessa e, di conseguenza, era nullo ed inefficace anche il successivo atto impositivo emesso direttamente nei confronti del socio.
5.1. Il giudice del gravame oltre a chiarire, come ricordato, che il differimento degli effetti della cancellazione della società di capitali dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese opera in ogni caso, ribadisce pure che il contribuente non ha contestato in alcun modo il conseguimento di maggiori utili da parte della società, e neppure ha provato circostanze che consentano di superare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio conseguiti da una società di capitali avente ristretta base partecipativa. Neppure
rileva la contestazione del mancato accertamento della ripartizione di utili ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 del Dpr n. 600 del 1973, il che è invero ovvio, trattandosi di utili extrabilancio, e comunque la stessa Suprema Corte ha chiarito che permane l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria, anche se il socio non ha conseguito il riconoscimento di somme per effetto della liquidazione societaria.
5.2. In effetti, a seguire per ipotesi la tesi del contribuente si perverrebbe al risultato che ogni società potrebbe violare ogni norma fiscale, ad esempio operando indebite deduzioni, ma non solo, e quindi distribuire i proventi che ne sono derivati ai suoi soci e, se l’Amministrazione finanziaria non riuscisse a notificare un atto impositivo alla società prima che questa sia cancellata (semmai volontariamente) dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese, i soci rimarrebbero liberi di godersi i proventi dell’evasione fiscale. Un simile effetto non è naturalmente consentito.
5.3. Invero il presupposto da cui muove la critica del contribuente, la nullità dell’avviso di accertamento notificato dalla società, si è visto esaminando il primo motivo di ricorso, risulta infondato.
Completezza suggerisce poi di ricordare come le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano recentemente statuito che ‘l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria – quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l’escussione di garanzie’, Cass. SU, 12.2.2025, n. 3625.
Nel caso di specie, quindi , l’invalidità conseguenziale dell’avviso di accertamento notificato al socio in relazione al reddito di partecipazione societaria conseguito non sussiste.
Anche il secondo strumento di impugnazione risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
In definitiva il ricorso introdotto dal contribuente deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni trattate e del valore della controversia.
6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.10.2025.
L’Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME Giudicepietro