Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20367 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Società estinta-Ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27988/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, ex socia e liquidatrice della società RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3684/2017, depositata in data 20/04/2017, non notificata; 17 giugno 2025
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale di Napoli rigettava l’ appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso formulato da NOME COGNOME «liquidatrice della società RAGIONE_SOCIALE, contro un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva dell’anno d’imposta 2007.
In particolare i giudici del gravame, confermando quanto ritenuto dai primi giudici, evidenziavano che dalla visura del Registro delle Imprese emergeva che la società era stata modificata in altra iscritta in data 17/07/2013 e quindi non era estinta, rigettando il motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 2495 cod. civ.; ritenevano infondato il motivo di appello relativo alla decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento, alla luce della rilevanza penale dei fatti indagati dalla Procura della Repubblica di Forlì; evidenziavano l ‘insussistenza di vizi della motivazione dell’avviso di accertamento in quanto il PVC cui esso faceva riferimento era stato redatto in contraddittorio con la parte e poiché il richiamo di esso da parte de ll’Agenzia non ne inficiava la validità, dovendo semplicemente ritenersi che l’ufficio ne aveva condiviso le conclusioni; riteneva no, quanto al merito, che l ‘ ufficio avesse dimostrato che le fatture emesse in favore della società da società cartiere riguardassero operazioni inesistenti e che la parte non aveva dimostrato il contrario; escludevano vizi della motivazione della sentenza della CTP, avendo la parte omesso di evidenziare quali specifici elementi fattuali fossero stati trascurati, non potendo a tal fine formulare un generico richiamo
alla documentazione contabile in possesso senza indicare da quali circostanze poteva ricavarsi la veridicità delle operazioni fatturate.
Contro tale decisione NOME COGNOME quale « ex socia e già liquidatrice della società», ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 1 4/01/2025 e poi per l’adunanza camerale del 17/06/2025 .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ.; in particolare, in relazione all’ affermazione dei giudici d’appello relativa alla circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE non era estinta ma ne era stata modificata la ragione sociale, evidenzia, in primo luogo, l’errata lettura della visura di evasione prodotta e l’omesso esame della certificazione del registro delle imprese comprovante la circostanza della intervenuta estinzione della società; in secondo luogo, pone in risalto che tale circostanza non era contestata dall’Agenzia delle entrate. Alla luce di tale estinzione della società la sentenza doveva considerarsi errata in quanto l’avviso di accertamento non poteva essere emesso nei confronti della stessa dopo l’intervenuta estinzione e cancellazione ma doveva essere emesso nei confronti dei soci nei limiti di quanto ricevuto in sede di distribuzione dell’attivo residuo.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, per la inapplicabilità al periodo d’imposta 2007 del raddoppio dei termini di accertamento ai fini delle
imposte Ires e Iva ed in ogni caso ai fini dell’Irap per mancanza dei presupposti di legge.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente, ed in particolare dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 oltre alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; nel corpo del motivo la ricorrente deduce di aver contestato la lesione dei propri diritti denunciando diverse irregolarità svolte dai verificatori e poi dall’ente accertatore sulle quali sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno omesso di pronunciarsi; in particolare, rappresenta di aver evidenziato che i verificatori avevano iniziato la verifica a carico della ricorrente senza che questa fosse stata correttamente informata nonché di aver evidenziato che la documentazione richiesta dall’ufficio era in possesso della Guardia di finanza e, pertanto, di averne fatto specifica richiesta per ottenere la restituzione, altrimenti essendo impossibilitata a difendersi.
Il primo motivo è fondato ove la ricorrente ha dedotto che il dato della cancellazione della società non era contestato, e ciò nei termini che seguono.
La CTR ha ritenuto che la società non fosse cancellata, in base alla lettura di alcuni elementi della visura camerale che appaiono chiaramente confutati dal motivo di ricorso e, soprattutto, nonostante la circostanza che la cancellazione fosse pacifica ed incontestata tra le parti, come evidenziato in particolare nella seconda parte del motivo; il dato della cancellazione, in effetti, risulta pacificamente acquisito anche in virtù della lettura del controricorso che depone esattamente in tal senso, avendo infatti la difesa erariale evidenziato che su tale presupposto essa aveva dedotto il carattere fittizio della cancellazione.
Deve, quindi, essere accolto il primo motivo rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà compiere un corretto accertamento della avvenuta cancellazione della società, pure alla luce della mancanza di contestazione sul punto e delle conseguenze relative anche in merito alla legittimazione a ricorrere.
Concludendo, va accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri; la sentenza deve, perciò, essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.