Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
Oggetto: 2495 c.c.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24996/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2023/18/18, depositata il 4.5.2018 e non notificata.
Lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 6320/8/2016 di rigetto dei ricorsi introduttivi riuniti proposti dal contribuente, aventi ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la successiva iscrizione ipotecaria, disposta sulla base di due cartelle di pagamento non opposte, rispettivamente per IVA 2001 e IVA e IRAP 2002.
Il giudice di prime cure rigettava le prospettazioni di parte, accertando la validità e la completezza degli atti impugnati, come pure la ritualità e la tempestività della notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento.
La sentenza d’appello riformava tale decisione, rilevando la tempestività dei ricorsi introduttivi e l’inesistenza del titolo esecutivo, la mancanza di prova in ordine alla notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento e il difetto di motivazione degli atti impugnati.
Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a cinque motivi, cui replica il contribuente con controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso, in relazione all’ art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 26 del d.P.R. n.602/1973 giacchè la sentenza indica una situazione diversa da quella che emerge dagli atti di causa in ordine alla prova dell’avvenuta notifica.
Con il secondo motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’art.26 del d.P.R. n.602/1973 perché, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, al fine di dimostrare la ritualità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle non era necessario produrre la copia degli atti di esazione.
Con il terzo motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si lamenta la violazione degli artt. 2291 e 2495 cod.civ. poiché il socio della società in nome collettivo succede a titolo universale nell’obbligazione della società, a nulla rilevando la carica ricoperta.
Il quarto motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt. 2291 e 2495 cod. civ. giacché, dopo la cancellazione della s.n.c. dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, l’iscrizione ipotecaria è legittimamente effettuata nei riguardi del socio anche se l’avviso di accertamento presupposto e la prodromica cartella di pagamento sono stati notificati soltanto all’ente prima dell’estinzione.
Con il quinto motivo, in relazione all’ art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 2291, 2495 e 2261 cod. civ., nonché, conseguentemente, dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973.
In relazione al secondo e terzo motivo la controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte con riferimento alla questione attualmente pendente sulle conseguenze giuridiche della cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e al regime di responsabilità dei soci ex art. 2495 cod. civ..
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
Così deciso il 4.7.2024