Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3213  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9556/2018 R.G. proposto da NOME  COGNOME,  ex  socia  e  già  liquidatore  di  RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO ;
-controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della  Campania  n.  7494/2017  depositata  in  data  12/09/2017,  non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania, riformando la decisione della Commissione  tributaria provinciale di Napoli, dichiarava  inammissibile  il  ricorso  proposto  da  NOME  già liquidatrice  della  RAGIONE_SOCIALE  contro  l’avviso  di  accertamento relativo a Ires, Iva e Irap per l’anno d’imposta 2010.
In particolare i giudici d’appello evidenziavano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’avviso di accertamento era stato notificato dopo che nel Registro RAGIONE_SOCIALE imprese era stata annotata la cancellazione della società RAGIONE_SOCIALE; precisavano che l’annotazione che aveva indotto i primi giudici a ritenere che la società non fosse estinta ma ne fosse stata modificata la ragione sociale, era in realtà relativa semplicemente alla variazione dell’indirizzo di posta elettronica, il che non incideva ovviamente sugli effetti della cancellazione, avvenuta incontrovertibilmente a luglio del 2013, e quindi prima della notifica dell’avviso di accertamento. Premesso tale accertamento, la CTR faceva applicazione del l’ orientamento di legittimità secondo il quale la cancellazione del registro RAGIONE_SOCIALE imprese con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, con conseguente inammissibilità del ricorso originario; evidenziava, a sostegno di tale conclusione, che non risultava allegato né provato un qualsivoglia interesse ad agire da parte della liquidatrice e che del resto l’RAGIONE_SOCIALE non aveva fatto valere nel caso in esame alcuna responsabilità del liquidatore ex art. 2945 cod. civ. o ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 per cui doveva escludersi in radice la legittimazione attiva e passiva.
Contro tale decisione NOME, ex socia e già liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso, affidato a un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 14/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 100 cod. proc. civ., 2495 cod. civ., 36 d.P.R. n. 602 del 1973; lamenta infatti di aver agito non nella qualità di liquidatore della società ma in virtù di un proprio interesse ad agire, concretatosi nell’essere socia, e quindi successore della pretesa tributaria, consegnataria dell’atto , qualità spesa al fine di far dichiarare nulla la verifica compiuta nei confronti della società e decaduta l’amministrazione dal potere di accertamenti; inoltre, nello svolgimento del fatto, deduce di esser e destinataria dell’avviso di accertamento dei redditi per trasparenza.
Con il primo motivo del ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’articolo 132 cod. proc.  civ.  e  dell’articolo  36  decreto  legislativo  n.  546  del  1992,  in relazione all’articolo 360,  primo  comma,  n.  4,  cod.  proc.  civ., evidenziando  che  la  CTR,  pur  dovendo  scegliere  tra  le  opposte interpretazioni della visura camerale, avrebbe omesso di spiegare le ragioni di condivisione della tesi difensiva della società.
Con  il  secondo  motivo  deduce  violazione  e/o  falsa  applicazione dell’articolo  2495  cod.  civ.,  in  relazione  agli  articoli  2500-septies  e 2500-octies cod. civ., sotto il profilo dell ‘ articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., poiché nella fattispecie in questione non si è verificato alcun fenomeno estintivo della persona giuridica bensì una
trasformazione eterogenea  documentalmente  attestata, con ovvi effetti in termini di validità dell’impugnato avviso di accertamento.
 Al  fine  di  compiuta  decisione  del  ricorso  occorre  acquisire  il fascicolo di merito; la causa inoltre intercetta questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 7425/2023, in attesa di decisione.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2025.