Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14011/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con elezione di domicilio in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 10965/2015 depositata il 04/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e 64 d.lgs. n. 546/1992 della sentenza n. 82/07/2015 della
stessa Commissione che ha accolto parzialmente il gravame erariale contro la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il 2005.
La CTR, con la sentenza in epigrafe (n. 10965/2015), ha rigettato il ricorso osservando quanto segue: il COGNOME, lamentando che il Giudice di secondo grado avesse deciso sulla base di elementi di prova che non potevano più essere oggetto di riesame a seguito di mancata contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, non aveva denunziato l’errata percezione di un fatto immediatamente emergente dagli atti, censurando piuttosto un errore nella valutazione degli atti processuali e la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due mezzi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
In data 14.12.2022, depositata telematicamente, i due difensori del ricorrente, NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno rappresentato di essersi cancellati dall’albo professionale.
La successiva comunicazione di fissazione dell’adunanza camerale per il 16.1.2014 è stata effettuata, in data 26.9.2023, presso i due difensori e il domicilio da costoro eletto.
Deve farsi applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui la cancellazione o sospensione del difensore dall’albo non comporta l’interruzione del giudizio, ma, eventualmente, comporta che la Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, rinvii il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore secondo i principi del giusto processo (Cass. n. 9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass. n. 2107 del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017).
Deve pertanto rinviarsi la causa a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente personalmente affinché possa provvedere alla nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente personalmente.
Così deciso in Roma, il 16/01/2024.