Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21025 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21025 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3838, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 20.4.2022, e pubblicata il 28.4.2022;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef 2006 -Cartella ex art. 36 ter Dpr 600/73 – Notificazione della comunicazione d’irregolarità -Cambio di residenza -Decorrenza degli effetti -* Principio di diritto.
Fatti di causa
L’Incaricato per la riscossione notificava a NOME la cartella di pagamento n. 293 2010 00091153559, emessa in conseguenza di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi eseguito ai sensi dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, relativa al tributo dell’Irpef con riferimento all’anno 2006.
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, proponendo plurime censure procedimentali e di merito. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo l’invalidità della notificazione della preventiva comunicazione d’irregolarità.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR riteneva regolare la notificazione della preventiva comunicazione d’irregolarità ed infondate le difese proposte dal contribuente nel merito. In conseguenza riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella esattoriale.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione della CTR, affidandosi ad un motivo d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 ter , quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 6, comma quinto, della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto la validità della notificazione della prodromica comunicazione di irregolarità. Contesta inoltre nel merito la pretesa impositiva.
La questione relativa alla regolarità della notificazione della comunicazione di irregolarità dipende dal fatto che il ricorrente ha mutato la propria residenza, da Zafferana Etnea a Catania il 2.1.2009, mentre la notificazione è stata tentata presso il recapito di Zafferana Etnea, dove il contribuente non è stato rinvenuto, il 29.11.2009.
2.1. La CTR ha ritenuto valida la notificazione della comunicazione d’irregolarità, e pertanto l’istaurazione del contraddittorio, perché effettuata in Zafferana, all’indirizzo ‘in cui il contribuente svolgeva abitualmente la propria attività professionale di commercialista, inoltre nello stesso domicilio era stata notificata una cartella regolarmente impugnata’ (sent. CTR, p. V).
2.2. L’Agenzia delle Entrate replica che ove la notificazione non avvenga (ovunque) in mani proprie, la stessa va effettuata nel Comune di residenza del destinatario, indifferentemente presso il luogo di residenza oppure dove svolge la sua attività lavorativa. Tanto premesso, il contribuente non ha comunicato, prima della notificazione della comunicazione d’irregolarità, di avere cambiato la propria residenza, e comunque aveva indicato quale proprio domicilio fiscale l’indirizzo di Zafferana Etnea nelle dichiarazioni dei redditi, inclusa quella relativa all’anno 2008, presentata nel 2009. In conseguenza afferma che la notificazione fosse pienamente valida.
2.3. Invero non risulta completamente comprensibile la tesi dell’Amministrazione finanziaria. Scrive che la notifica deve eseguirsi, presso l’abitazione di residenza o il luogo di lavoro, purché si trovino nel Comune di residenza. Tuttavia, la questione centrale del presente giudizio è che la notificazione è stata tentata presso il Comune di Zafferana Etnea quando il ricorrente aveva da tempo trasferito la propria residenza a Catania. Non solo. L’Agenzia delle Entrate invoca che nella dichiarazione dei redditi per il 2008 il contribuente indica il domicilio fiscale in Zafferana Etnea.
Dall’esame del documento, riprodotto dalla controricorrente nel suo scritto difensivo, emerge però che il ricorrente dichiarava di avere il domicilio fiscale in Zafferana Etnea ‘al 01/01/2009’, ma nello stesso atto indica di avere la residenza in Catania dal 2.1.2009, e la notificazione è stata tentata a Zafferana Etnea il 29.11.2009.
2.4. Può allora ricordarsi che ai sensi dell’art. 58, secondo comma, del Dpr n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis , ‘ Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte ‘ e, ai sensi del quinto comma, ‘ Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate ‘.
Nel caso di specie il contribuente ha conseguito la variazione anagrafica del Comune di residenza in data 2.1.2009, undici mesi prima del tentativo di notificazione della comunicazione d’irregolarità, avvenuto il 29.11.2009, ed ha pure indicato la variazione della residenza nella dichiarazione fiscale che l’Amministrazione riconosce essere stata presentata il 10.8.2009, ben oltre sessanta giorni prima del tentativo di notifica.
2.4.1. Questa Corte regolatrice ha peraltro avuto occasione di statuire, in sede di pubblica udienza, che la variazione della residenza, decorso il termine di legge di sessanta giorni, è opponibile all’Amministrazione finanziaria ‘a prescindere dalla sua comunicazione all’Ufficio’ Cass. sez. V, 3.3.2020, n. 5798.
2.4.2. Può quindi indicarsi il principio di diritto secondo cui ‘In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall’intervenuta iscrizione nei registri comunali, è opponibile all’ente impositore ed all’incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all’Ufficio’.
Il ricorso proposto dal contribuente risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso del contribuente ed annullando la cartella di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da NOME COGNOME cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente ed annulla la cartella di pagamento n. 293 2010 00091153559.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20.6.2025.