Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12758/2020 R.G. proposto da: NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 7567/2019 depositata il 08/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 7567/23/2018, del 8.10.2019, non notificata, in
forza della quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE contribuente avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto rettifica catastale.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente nonché dell’ art. 3 L. 241/1990 , per avere la CTR ritenuto motivato l’atto impositivo senza valutare le gravi lacune da cui era affetto.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 34 quinquies d.l. n. 4/2006 nonché dell’art. 17 r.d.l. 652/1939 e dell’art. 53 Cost. .
Assume che erroneamente i giudici regionali non avevano considerato valido il parziale cambio di destinazione d’uso da D8 (commerciale) e D7 ritenendo che per ottenere il cambio di destinazione d’uso urbanistico fosse necessario richiedere il permesso al comune.
Con il terzo motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni in forza della quali erano state disattese le indicazioni contenute nella perizia di parte.
Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici d’appello considerato che l’Ufficio, con le proprie controdeduzioni in appello, aveva ampliato in modo illegittimo la causa petendi modificando la pretesa originariamente contenuta nell’accertamento impugnato.
Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 244, della l. n. 140/2014 nonché della circolare n. 6/2012
dell’RAGIONE_SOCIALE , non avendo i giudici territoriali considerato che l’Ufficio aveva violato le metodologie tecnico -operative fissate dalla legge per il classamento RAGIONE_SOCIALE u.i. di categoria ‘D’.
Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. , per non avere i giudici di appello tenuto conto del giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTR Napoli n. 371/32/2016 emessa fra le stesse parti.
Il primo motivo è infondato.
7.1. I giudici di appello hanno espressamente considerato il motivo di impugnazione concernente l’asserita carenza motivazionale dell’avviso impugnato e l’hanno disatteso con argomentazioni immuni da censure, ritenendo che l’avviso fosse congruamente motivato perché contenente tutti gli elementi essenziali volti a porre la RAGIONE_SOCIALE contribuente in condizione di comprendere i presupposti del classamento e della maggiore rendita, in effetti contestati in sede giudiziale. In secondo luogo, il motivo di ricorso in esame reitera l’eccezione di carente motivazione dell’avviso originariamente formulata senza considerare che quest’ultimo interveniva all’esito di una procedura DOCFA attivata dalla parte privata, così da rendersi applicabile il costante indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto
di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass. 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 13 agosto 2020, n. 17016; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass. 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass. 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass. 7 aprile 2022, n. 11281; Cass. 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass. aprile 2024, n. 9127; Cass. 1° marzo 2025, n. 5449; Cass. 10 aprile 2025, n. 9410). L’obbligo di motivazione del relativo avviso, in tali ipotesi, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo -censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita ), all’esito della verifica fattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più RAGIONE_SOCIALE volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass. 9 febbraio 2021, n.
3104; Cass., Sez. 1° febbraio 2022, n. 3017; Cass. 1° marzo 2025, n. 5449).
7.2. Ora, nella concretezza della fattispecie in esame, emerge che la maggiore rendita venne attribuita dall’ufficio all’esito di una rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto emergenti dalla DOCFA, senza concreta immutazione o contestazione circa lo stato dei luoghi così come descritto dalla richiedente, con la precisazione che l’ufficio ha preso atto dell’intervenuto frazionamento di una struttura (subalterno n.4) in due unità immobiliari: subalterno 6 (superficie coperta 219 mq) e subalterno 7 (superficie coperta 1480 mq) la cui somma complessiva non poteva implicare una diminuzione RAGIONE_SOCIALE rendite. Appare, quindi, evidente che la censura in esame mira, nella sostanza, ad una rivalutazione del merito (natura del bene ed adeguatezza del relativo valore) non consentita in questa sede (v. Cass. n. 14980/2020; Cass. n. 3005/2021), spettando al giudice di legittimità solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quelle compete in via esclusiva l’individuazione RAGIONE_SOCIALE fonti del proprio convincimento, la verifica della loro attendibilità e concludenza e di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 13.01.2020, n. 331; SS.UU. 27.12.2019, n. 34476).
Il secondo motivo è anch’ esso infondato: correttamente i giudici regionali hanno affermato che per ottenere il cambio di destinazione d’uso urbanistico fosse necessario richiedere, preventivamente, il permesso al comune, come desumibile dalla normativa di settore.
8.1. Va premesso che l’art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dispone che “il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le
caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all’atto del classamento”. A norma del successivo art. 62 poi: “La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare”.
Questa Corte, in passato, ha avuto modo, in più occasioni, di chiarire che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. (vedi Cass., 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 9 novembre 2021, n. 32868; Cass., 5 ottobre 2023, n. 28114; Cass., 15 novembre 2024, n. 29542).
Si è pure osservato che, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell’immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (vedi Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166).
Occorre osservare che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (vedi Consiglio di Stato, pronunzia n. 6562/18 del
20.11.2018) l’art. 8 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 aveva stabilito la necessità di richiesta di concessione edilizia nei casi di mutamento della destinazione d’uso solo se connessa a variazione essenziali del progetto con conseguente variazione degli standard previsti dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968, dovendosi così ritenere non necessaria la richiesta di concessione nell’ipotesi di mutamento di destinazione non connessa con modifiche strutturali dell’immobile. Il mutamento di destinazione realizzato con opere interne cui non occorreva la concessione, era assoggettato dall’art. 26 della stessa legge 47/1985 al regime dell’autorizzazione, sempreché non ‘in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti’.
L’ultima parte dell’art. 25 della l. 47/1985 cit. aveva attribuito alle Regioni il potere di fissare con legge i casi in cui il mutamento di destinazione d’uso senza opere dovesse essere sottoposto al regime dell’autorizzazione o della concessione.
Quest’ultima disposizione era stata, poi, modificata dall’art. 2, comma 60° della l.23 dicembre 1996, n. 662, che aveva riconosciuto alle Regioni la facoltà di poter applicare una disciplina uniforme agli interventi sia di carattere strutturale che funzionale, prevedendo la necessità di sottoporre a concessione edilizia i mutamenti d’uso maggiormente significativi, con maggiore impatto sull’assetto urbanistico-territoriale, ma limitando a semplice autorizzazione quelli realizzati nell’ambito di una medesima categoria funzionale.
Il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) ha poi ulteriormente trattato la materia della destinazione d’uso e dei relativi cambiamenti, stabilendo all’art.3, comma 1°, lett. a) che ‘nell’ambito degli interventi di manutenzione strao rdinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione RAGIONE_SOCIALE superfici RAGIONE_SOCIALE singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata
la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso’ (lettera così modificata dall’art. 17, comma 1, lettera a, legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 13); nel successivo art.10 comma 1°, lett. c) che ‘costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: … gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso…’ (lettera così modificata d all’art.17, comma 1, lettera d, legge n. 164/2014); nell’art.14 comma 1 -bis, che ‘per gli interventi di ristrutturazione edilizia … è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione’; all’art. 22 comma 2°, che ‘sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia’; all’art. 23 ter che ‘salva diversa previsione da parte RAGIONE_SOCIALE leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale … la destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile … il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è
sempre consentito’; all’art. 32, che sono ‘ … variazioni essenziali al progetto approvato … quando si verifica una o più RAGIONE_SOCIALE seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard(s) previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968′.
Da questa complessa e articolata normativa ( ratione temporis vigente ) si è condivisibilmente affermato che il legislatore, dopo le prime incertezze, ha inteso sistemare razionalmente i casi di mutamento di destinazione che possano incidere sensibilmente sull’assetto del territorio, sottoponendone, in generale, la realizzazione al regime autorizzatorio o a quello semplificato della dichiarazione d’inizio attività.
La giurisprudenza penale, a sua volta, (cfr. Cass. n. 9894 del 20/01/2009; Cass. n. 5712 del 13/12/2013; Cass. n. 39897 del 24/06/2014; Cass. n. 26455 del 05/04/2016) ha reiteratamente chiarito che la destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione, individuando il bene sotto l’aspetto funzionale e specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona, come tale, soggetto di per sé all’ottenimento di un ‘titolo edilizio abilitativo’.
8.3. Ne discende che posto che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere) e che dalla normativa sopra richiamata emerge univocamente che il cambio di destinazione d’uso urbanistico è soggetto a verifiche di tipo urbanistico-edilizio da parte degli enti
preposti ed a provvedimenti autorizzativi che nella specie, secondo quanto è incontroverso, non sono intervenuti, non è possibile un classamento dell’immobile fondato su una diversa destinazione d’uso operata da contribuente senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE prescr itte autorizzazioni, non potendosi ammettere una iscrizione in catasto che prescinda dalla regolarità urbanistica del bene; l’accatastamento, infatti, non è una semplice registrazione a fini fiscali, ma presuppone la regolarità urbanistica ed edilizia.
8.5. Il motivo suddetto deve essere, pertanto respinto in applicazione del seguente principio di diritto: « In ipotesi di cambio di destinazione urbanistica operata dal contribuente, il provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita catastale dell’immobile, a fronte di DOCFA presentata, in quanto atto tributario riferito alle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche in genere, del bene non può prescindere dalla verifica della regolarità urbanistica ed edilizia, non potendosi, quindi, tenere conto di un cambio di destinazione d’uso privo di un ‘titolo edilizio -urbanistico abilitativo ».
Il terzo motivo è da ritenere inammissibile o, comunque, infondato.
9.1. Occorre chiarire che i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per cui la perizia di parte non appariva decisiva, precisando quanto segue: ‘Irrilevante, infine, la perizia di stima di parte invocata dall’appellante risale a una doc fa anteriore del 5 gennaio 2011. Peraltro in questa perizia i costi RAGIONE_SOCIALE costruzioni vengono fatti senza specificare la provenienza mentre la decurtazione del valore dell’immobile è asserita a causa della vetustà. Se non che non è contestato che benché l’epoca di costruzione l’immobile risalga al 1963 tuttavia esso è stato totalmente ristrutturato nel 2010 come dichiarato a pagina 2 -mod. 2NB – parte I- quadro pagina 7 (Quadro A)’.
9.2. Ma in disparte tale profilo, va precisato che come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 27 novembre 2014, n. 25216; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass. 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass. 22 luglio 2021, n. 20963; Cass. 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., 30 maggio 2022, n. 17359; Cass. 10 novembre 2023, n. 31327; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass. 21 maggio 2025, n. 13573). L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile
la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass. 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass. 10 novembre 2023, n. 31327; Cass. 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6 settembre 2019, n. 22397; Cass. 20 aprile 2021, n. 10285; Cass. 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass. 10 novembre 2023, n. 31327; Cass. 29 febbraio 2024, n. 5426).
9.3. Appare, dunque, evidente l’inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza della censura che non chiarisce quali specifici dati storici oggettivi sarebbero stati pretermessi dai giudici di appello ai quali si contesta, in ultima analisi, in modo chiaramente inammissibile ai fini che occupano, il mancato recepimento RAGIONE_SOCIALE valutazioni tecniche operate dal perito.
Il quarto motivo è inammissibile per carenza del requisito della c.d. autosufficienza: la parte non allega, in modo analitico e specifico come sarebbe stato suo onere, gli elementi di fatto idonei a comprovare che sarebbe intervenuta una motivazione postuma dell’atto impositivo, facendo semplicemente generico riferimento alla circostanza che i giudici di appello avrebbero fondato la propria decisione sulla scorta di quanto ‘novellamente e tardivamente esposto dall’ufficio’.
Anche il quinto motivo non coglie nel segno.
11.1. La RAGIONE_SOCIALE contribuente si limita a dedurre, del tutto genericamente, che nella specie sarebbe stato effettuato un classamento senza seguire le indicazioni metodologiche operative obbligatorie nei procedimenti di stima RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari di categoria speciale, come previste dalle norme di legge richiamate, formulando censure ‘astratte’ a fronte del congruo accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.
11.2. La CTR ha, invero, accertato che era stata operata una stima diretta, precisando che non erano intervenute RAGIONE_SOCIALE modifiche sostanziali rispetto alla consistenze dichiarate in precedenza sicché essendo le superfici rimaste pressoché immutate, di conseguenza anche le somme algebriche dovevano essere uguali a quella iniziale o di partenza, precisando che la valutazione effettuata dall’ufficio, condotta alla stregua di procedure normativamente contemplate, trasparente e verificabile, rendeva corretto il classamento.
11.3. Ciò premesso, risulta evidente che la parte contribuente, lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata allegano un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice di appello. Risulta, dunque, chiaro che nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam RAGIONE_SOCIALE censure sollevate deve, piuttosto, individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dai giudici territoriali del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o RAGIONE_SOCIALE circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una
(tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta necessariamente mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa e, pertanto, di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione. Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).
Questa Corte (v.Cass.n.24298 del 29/11/2016; Cass. n. 23745 del 28/10/2020) è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione RAGIONE_SOCIALE singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica RAGIONE_SOCIALE soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle
desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (Cass. 23233 del 2022)
Il sesto motivo è, anch’ esso, infondato.
12.1. Orbene, la RAGIONE_SOCIALE contribuente si è limitata a rilevare, del tutto genericamente, che ‘La sentenza n. 371/32/16 emessa sempre dalla CTR di Napoli …definendo un giudizio tra le stesse parti stabiliva che un terreno frazionato di proprietà della RAGIONE_SOCIALE in due u.i. di diverse categorie D/7 e D/8 avessero il valore rapportato all’anno censuario 1988-89 rispettivamente di euro 294 mq. e 381 mq., una di queste due u.i. quella di categoria D/8 con DOCFA è stato ulteriormente frazionata in altre due u.i. una di minore estensione che rimane di categoria D/8 e altre cui viene attribuita la categoria D/7′, senza tuttavia chiarire sotto quale profilo sarebbe stato violato detto giudicato posto che, peraltro, la senten za da atto che l’ufficio aveva ‘mantenuto’ il valore di euro 284 al mq. per la cat. D/7 e di euro 381 al mq. per la categoria D/8 ‘proprio partendo della stessa decisione n. 371/32/16 invocata dalla contribuente’, circostanza questa che rende la censura inammissibile in quanto, comunque, inidonea ad incrinare la ratio decidendi .
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
13.1. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento in favore dell’ufficio controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 15 ottobre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME