Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16585 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
Oggetto: processo tribu- tario – calcolo termini ap- pello – mesi e non giorni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12638/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso (PEC: EMAIL, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5295/6/2021, depositata il 23.11.2021 e non notificata. aprile 2025
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5295/6/2021, depositata il 23.11.2021 veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto dall’Agenzia delle EntrateRiscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 17279/22/2018 avente ad oggetto due intimazioni di pagamento notificate ad NOME COGNOME in data 10.2.2017 e le undici cartelle di pagamento sottese per II.DD. e IVA.
Il giudice di prime cure accoglieva in parte le difese del contribuente e dichiarava intervenuta la prescrizione di una parte dei crediti portati dalle cartelle. Il giudice d’appello riteneva tardivo l’appello proposto dall’agente della riscossione assorbendo ogni altra questione.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia dell’Entrate -Riscossione deducendo un unico motivo cui replica il contribuente con controricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l ‘Agenzia delle Entrate-Riscossione prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4., cod. proc. civ., la violazione degli artt. 155, comma 2, e 327 cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello per aver illegittimamente ritenuto tardivo l’appello dell’agente della riscossione.
Il motivo è fondato. La sentenza di primo grado, non notificata, come accerta lo stesso giudice d’appello , è stata depositata in data 9.10.2018, e non risulta la notifica della stessa. In materia di processo tributario, il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., dev’essere calcolato in 6 mesi e non in 180 giorni come
ritiene il controricorrente. Il termine, nel caso di specie, è scaduto il 9.4.2019, proprio allorquando, come afferma lo stesso giudice d’appello, è stato spedito l’atto d’appello che è perciò tempestivo. La sentenza impugnata trae le erronee conseguenze da tale premessa fattuale, ritenendo il gravame tardivamente proposto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 .4.2025