Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16585 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16585 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
Oggetto: processo tribu- tario – calcolo termini ap- pello – mesi e non giorni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12638/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5295/6/2021, depositata il 23.11.2021 e non notificata. aprile 2025
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5295/6/2021, depositata il 23.11.2021 veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Roma n. 17279/22/2018 avente ad oggetto due intimazioni di pagamento notificate ad NOME COGNOME in data 10.2.2017 e le undici cartelle di pagamento sottese per II.DD. e IVA.
Il giudice di prime cure accoglieva in parte le difese del contribuente e dichiarava intervenuta la prescrizione di una parte dei crediti portati dalle cartelle. Il giudice d’appello riteneva tardivo l’appello proposto dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione assorbendo ogni altra questione.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE deducendo un unico motivo cui replica il contribuente con controricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4., cod. proc. civ., la violazione degli artt. 155, comma 2, e 327 cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello per aver illegittimamente ritenuto tardivo l’appello RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
Il motivo è fondato. La sentenza di primo grado, non notificata, come accerta lo stesso giudice d’appello , è stata depositata in data 9.10.2018, e non risulta la notifica RAGIONE_SOCIALEa stessa. In materia di processo tributario, il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., dev’essere calcolato in 6 mesi e non in 180 giorni come
ritiene il controricorrente. Il termine, nel caso di specie, è scaduto il 9.4.2019, proprio allorquando, come afferma lo stesso giudice d’appello, è stato spedito l’atto d’appello che è perciò tempestivo. La sentenza impugnata trae le erronee conseguenze da tale premessa fattuale, ritenendo il gravame tardivamente proposto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 .4.2025