Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14785 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14785 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 23/01/2025
TARSU
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34884/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Montecorvino Pugliano (SA), alla INDIRIZZO località Pagliarone -in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura e nomina rilasciate in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’Avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in INDIRIZZO
per la cassazione della sentenza n. 2956/12/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno – depositata il 3 aprile 2019, non notificata. Data pubblicazione 02/06/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 23 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è il sollecito di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Montecorvino Pugliano chiedeva alla contribuente il versamento della somma di 19.411,18 € a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2010.
La suindicata Commissione regionale rigettava i due motivi di appello proposti dalla società avverso la sentenza n. 6977/8/2016 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, osservando che:
quanto al primo motivo di appello, concernente il difetto di legittimazione passiva per essere i locali detenuti da altra società sin dall’anno 2001, la contribuente era tenuta al pagamento dell’imposta (come avvenuto per gli anni precedenti) non avendo presentato la relativa dichiarazione di variazione;
-quanto al secondo motivo di appello, concernente l’applicazione di tariffe non coerenti con la destinazione dell’area per essere stata considerata l’intera area destinata a negozi, diversamente dal criterio praticato sino all’anno precedente (2009) in base al quale le aree erano state suddivise secondo il loro effettivo utilizzo, la ricorrente -a dire della Commissione – aveva fatto riferimento a tariffe che non ricevevano corrispondenza con l’elenco riportato nell’avviso di pagamento della tassa applicata per l’anno di imposta 2009.
Numero sezionale 450/2025
Numero di raccolta generale 14785/2025
Avverso tale pronuncia IRAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo al Comune di Montecorvino Pugliano il 4 novembre 2019, formulando due motivi d’impugnazione, depositando in data 12 gennaio 2025 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c. evocativa dei contenuti del ricorso. Data pubblicazione 02/06/2025
Il Comune di Montecorvino Pugliano è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha dedotto, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., il vizio di motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 63, 70, 71 e 76 d.lgs. n. 507/93 nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il travisamento della prova in ordine ad un fatto decisivo per la controversia.
Tutto ciò, assumendo che la Commissione regionale aveva erroneamente rigettato il ricorso sul rilievo della mancanza della denuncia di variazione, travisando gli elementi probatori acquisiti in giudizio ed omettendo, in particolare, di esaminare il documento del 6 dicembre 2002 con il quale era formulata la richiesta di voltura dell’utenza a favore di RAGIONE_SOCIALE, aggiungendo che, a tutto voler concedere, poteva essere applicata solo una sanzione per infedele denuncia, ove si ritenesse quella presenta dalla contribuente irrituale perché non veicolata tramite i consueti formulari amministrativi.
1.1. Il motivo risulta inammissibile.
Pur risistemando l’articolazione del motivo, scindendo la censura della violazione di legge da quella del travisamento della prova, (cfr. Cass. n. 39169/2021, che richiama Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 19893/2017, Cass. n. 7009/2017, Cass, Sez. Un., n. 9100/2015, Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; Cass., Sez.
Un., n. 32415/2021), come se fossero separati, alternativi o subordinati, va osservato che la doglianza si presenta comunque inammissibile. Numero sezionale 450/2025 Numero di raccolta generale 14785/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
1.2. Lo è con riferimento alle dedotte violazioni di legge, le quali sono state costruite non sull’asserita diretta erronea applicazione/interpretazione delle predette disposizioni, ma quale conseguenza del denunciato travisamento dei fatti probatori e, dunque, poggiando l’intera logica del motivo del ricorso sulla valutazione delle circostanze fattuali, vale a dire sul merito della controversia, come se l’impugnazione in oggetto fosse una forma di terzo grado di giudizio di merito.
In tale direzione la censura manifesta un uso improprio del parametro prescelto, mascherando sotto l’egida della violazione di legge la riproposizione di rilievi che coinvolgono questioni di natura fattuale, come tali inammissibili nella presente sede.
1.3. L’inammissibilità resta anche con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num., 5, c.p.c., in quanto la doglianza, da un lato, non supera la preclusione della doppia conforme, avendo entrambi i giudici di merito (v. pagina n. 7 del ricorso con riguardo alle medesime valutazioni del primo Giudice circa l’assenza della denuncia di variazione) ritenuto sussistere la soggettività passiva della società in assenza di una «specifica» (così nella sentenza) denuncia di variazione circa l’occupazione delle aree tassate, con ciò reputando, per altro verso, necessaria che la denuncia fosse specifica, vale dire a dire veicolata con le forme amministrative previste (come ben inteso dalla ricorrente) sulla base di una valutazione, quindi, che esclude sia l’omesso esame, che il travisamento della prova.
Con la seconda censura la società ha lamentato, sempre in relazione al canone dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., il
vizio di motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 70 d.lgs. n. 507/93 e 2967 c.c., nonché, con riferimento al criterio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., il travisamento della prova in ordine ad un fatto decisivo per la controversia, ponendo in evidenza che la Commissione aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta in primo grado (allegati nn. 17, denominato Avviso di pagamento tassa rifiuti solidi urbani Ta.R.S.U. anno 2009, inviato dal Comune di Montecorvino Pugliano -Ufficio Tributi alla RAGIONE_SOCIALE e n. 18, denominato Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 1° aprile 2010, oggetto Servizio rifiuti solidi urbani -anno 2010 -determinazione costi e tariffe) ed allegati anche in secondo grado. Numero sezionale 450/2025 Numero di raccolta generale 14785/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
Da detti atti -a dire della contribuente – emergeva la prova positiva della difformità tra quanto richiesto con il sollecito di pagamento del 2010 (con cui le quattro unità negoziali erano state qualificate come ‘locali destinazione negozi’, applicando ad essi l’uniforme tassazione di 5,52 €/mq) e quanto richiesto nel 2009 ed approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 1° aprile 2010 (sulla base della suddivisione delle varie aree secondo la loro specifica destinazione a locali commerciali, uffici e stabilimenti industriali ed applicando per esse distinte tariffe), non avendo il Comune di Montecorvino Pugliano dimostrato di aver modificato i parametri di tassazione e la qualificazione delle superfici tassabili, anche in assenza di una espressa denuncia in variazione ex art. 70 d.lgs. n. 507/93.
2.1. Il motivo va accolto nella sua seconda parte.
Valgono, infatti, per le dedotte violazioni di legge, le riflessioni sopra esposte al § 1.2.
2.2. Quanto al dedotto travisamento della prova, va premesso che in tal caso la censura è ammissibile, in primo luogo, perché
diverse risultano le valutazioni operate dai giudici di merito, avendo la società allegato che la Commissione di primo grado aveva motivato il rigetto del ricorso sul punto «in assenza di richiesta di differenziazione dei tributi in modifica di quella precedente» (v. pagina n. 8 del ricorso), considerando corretta l’applicazione da parte del Comune in base a quanto richiesto per gli anni dal 2001 al 2007, mentre il Giudice regionale aveva diversamente basato la propria decisione sulla mancata corrispondenza tra le tariffe dedotte dal contribuente e quelle di cui all’« elenco riportato nell’avviso di pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2009» (così nella sentenza impugnata). Numero sezionale 450/2025 Numero di raccolta generale 14785/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
In ogni caso, il motivo non intercetta il divieto della doppia conforme, risultando chiaro il travisamento della prova (cfr. sul principio, Cass. Sez. Un. n. 5792/2024).
2.3. Detta valutazione evidenzia, infatti, la travisata lettura del fatto probatorio documentato dalla ricorrente, giacchè dalla riferita documentazione (prodotta in atti) emerge che il Comune per gli anni 2009 e 2010 aveva effettivamente suddiviso le aree occupate secondo la loro diversa destinazione, applicando per ciascuna di esse una distinta tariffa.
La Commissione regionale ha, dunque, travisato detta risultanza probatoria, che assume decisività ai fini della misura dell’imposizione, stabilita per l’anno 2009 in 10.953,00 €, mentre per quello oggetto di causa (2010) la richiesta è stata di 19.406,00 €, superiore a quella derivante dalle tariffe approvate con delibera di Giunta comunale n. 72 del 1° aprile 2010, pari a 12.400,95 € annua, come pure dedotto dalla contribuente innanzi al Giudice regionale.
Alla stregua delle complessive ragioni che precedono il ricorso va accolto nel suo secondo motivo nei termini sopra considerati. Numero di raccolta generale 14785/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
La sentenza va, quindi, cassata ed occorrendo accertamenti in fatto in punto di determinazione dell’imposta dovuta, la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione distaccata di Salerno -in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione distaccata di Salerno -in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME