Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5092/2021 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3689/2020 depositata il 15/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di pagamento per acconto TARI 2018;
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con due motivi di ricorso, come integrati dalle due memorie depositate;
il Comune di Barano d’Ischia si è costituito con controricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso del contribuente; ha inoltre depositato memoria di richiamo.
…
Considerato che
Risulta in parte fondato il secondo motivo del ricorso e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) risulta infondato. Occorre premettere che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei
periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Vedi Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 – 01);
le sentenze richiamate nel ricorso introduttivo non possono rilevare nell’ ottica prospettata dal ricorrente poiché attengono ad annualità diverse e riguardano elementi mutevoli quali, in particolare, le superfici tassabili connesse all’ utilizzo dell’arenile (che può essere diverso, nei suoi spazi di utilizzabilità, per ogni stagione). Il contribuente, peraltro, si è limitato a rilevare che le altre sentenze avrebbero ad oggetto annualità precedenti con identico atto impugnato, senza tuttavia chiarire quali sarebbero gli elementi comuni, dato questo che rende la censura inammissibile, anche, per difetto di specificità ed autosufficienza.
Risulta fondato, invece, in parte, il secondo motivo di ricorso (violazione degli art. 70, 71, d. lgs. 507/1993, 21, settimo comma, 49, primo e quattordicesimo comma, d. lgs. 22 del 1997, 11, undicesimo comma, d. P.R. 158/1969, 62 e 67 d. lgs. 507/1993 e art. 1, l. 147/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Come già ritenuto da questa Corte di Cassazione nelle decisioni n. 29539 del 2021, n. 2602 del 2023 e n. 17840 del 2023 (di identico oggetto alla presente) la determinazione della superficie tassabile non tiene conto di quanto espressamente previsto nel
Regolamento del Comune (art. 10, terzo comma, Regolamento, pure riportato per l’autosufficienza del ricorso da parte del contribuente). Per il detto Regolamento la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili, ove inferiore a quella risultante dall’atto di concessione, è quella risultante dalla media delle misurazioni (tre annuali: il 30 giugno, il 27 luglio ed il 22 agosto) che il Comune effettuerà in contraddittorio con il contribuente. La sentenza impugnata, sul punto, si è limitata a richiamare il regolamento e ad addossare al contribuente un onere di corretta determinazione delle superfici tassabili. Inoltre, la modifica del regolamento ad opera della delibera del Consiglio C omunale dell’8 marzo 2017 non poteva trovare applicazione prima della scadenza dei termini sopra visti per la determinazione delle superfici (appunto il 30 giugno, il 27 luglio ed il 22 agosto del 2018). Invece, l’avviso di pagamento impugnato è stato notificato al contribuente il 10 maggio 2018, prima delle date previste per le misurazioni in contraddittorio.
4. Infondata è la parte di doglianza connessa alla durata del periodo di tassazione, se annuale o limitato stagionalmente alle denunce, di inizio e cessazione dell’attività , presentate dal contribuente per la sua attività. Il contribuente beneficiava di una riduzione del 30 %, come rappresentato dal Comune controricorrente per il tipo di attività e, conseguentemente, non poteva beneficiare di altre deduzioni sulla durata dell ‘attività (mesi di apertura), per il divieto previsto dal regolamento del Comune di Barano d’Ischia, come puntualmente argomentato nella sentenza impugnata (v. anche Cass. n. 31460/19 tra stesse parti).
Infine, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che sul punto ha costantemente ritenuto che, con la licenza annuale di esercizio, l’imposta deve pagarsi per l’intero anno: «In tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, contempla, all’art. 66, dei temperamenti all’imposizione per le situazioni che possono obiettivamente
comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lettera b) del comma terzo di tale disposizione, con conseguente riduzione percentuale della tariffa applicabile; l’esclusione della tassabilità, invece, è prevista dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 solo nel caso di aree scoperte accessorie o pertinenziali ad abitazioni e per i locali e le aree che, per loro natura, o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, e le relative circostanze debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella di variazione e suscettibili di essere rilevate direttamente o a mezzo di idonea documentazione. Ne consegue che la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste dall’art. 62 citato»; (Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012, Rv. 622868 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016, Rv. 641545 -01 e Sez. 6, del 22 ottobre 2021 n. 29539).
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/03/2024 .