Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14811 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , ex lege domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avv ocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, presso AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO
-controricorrente/ricorrente incidentale- e nei confronti di
EQUITALIA SERVIZI di RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza n.2836/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione di Bari, depositata il 22.11.2016.
Cartella- interessi
Rilevato che:
la controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata da RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME per IRPEF, ILOR, sanzioni e interessi (divenuti dovuti a titolo definitivo a seguito di sentenza della Corte di cassazione).
La contribuente impugnò la predetta cartella, davanti alla competente C.T.P., eccependo, tra l ‘altro, l’incomprensibilità del calcolo degli interessi.
La Commissione adita accolse il ricorso limitatamente alla mancata esposizione nell’atto del calcolo degli interessi.
Proposero appello sia l’Ufficio finanziario che la contribuente la quale ribadì la nullità della cartella impugnata per mancata prova della notifica.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, statuì la regolarità della notificazione e l ‘ effettiva debenza della somma impositiva, ma ritenne, di contro, non dovuti gli interessi, in quanto, stante il decorso del tempo, a causa del contenzioso tra ente impositore e contribuente, quest’ultima non aveva potuto comprendere, in assenza di deposito da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di documentazione a prova della legittimità del calcolo operato, quale fosse stato il tasso effettivo degli interessi applicato nel tempo né il metodo di calcolo, ovvero se fosse stata applicata al caso in esame la capitalizzazione semplice o quella composta.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’ RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo di ricorso.
NOME COGNOME resisteva con controricorso nel quale, sebbene senza indicazione di ricorso incidentale, proponeva due motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE non svolgeva attività difensiva.
Successivamente la controricorrente, depositava istanza di sospensione del processo avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 6 della legge n.136 del 17 dicembre 2018.
A seguito di deposito da parte dell ‘RAGIONE_SOCIALE di atto di diniego della definizione agevolata, divenuto definitivo per mancata impugnazione, il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di c onsiglio, in prossimità della quale l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Considerato che:
1.Preliminarmente deve darsi atto, sulla base della documentazione versata dall’RAGIONE_SOCIALE, che all’istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente l’Ufficio ha opposto diniego, divenuto definitivo per mancata impugnazione, onde può procedersi all’esame, nel merito, della controversia.
In seno al controricorso, sebbene nell’intitolazione non si faccia indicazione di ricorso incidentale, NOME COGNOME articola due motivi di impugnazione che, attesa la ritualità della proposizione e tempestività della notificazione alle controparti, possono essere scrutinati da questa Corte in via prioritaria, trattando di questioni preliminari al merito della pretesa impositiva.
2.1. La ricorrente incidentale, con il primo motivo, deduce la violazione, ad opera della C.T.R. dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod. proc. civ., lamentando che il Giudice di appello non si fosse pronunciato sull’eccezione di disconoscimento RAGIONE_SOCIALE fotocopie prodotte da RAGIONE_SOCIALE sebbene tempestivamente sollevata fin dal primo grado di giudizio.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.4, del cod.proc.civ. la violazione dell’art.2179 cod.proc.civ. censurando il giudice di appello per avere
utilizzato, ai fini decisori, la fotocopia della relata di notifica e la fotocopia della cartella di pagamento.
2.3. Le doglianze sono infondate. A integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 2151 del 29/01/2021; Cass. n. 15255 del 2019) non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione.
Nel caso in esame, la C.T.R. ha ribadito l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio anche per non esserci state denunce di querela di falso avverso le attestazioni contenute nell’avviso di deposito. Deve, pertanto, ritenersi che il Giudice di appello abbia implicitamente rigettato, non ritenendole rilevanti, le diverse eccezioni formulate dalla parte.
2 .4 E’ infondato anche il secondo motivo. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte <<In tema di prova documentale il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (v. Cass. n.16557 del 20/06/2019; Cass. n.27633 del 2019; Cass. n.4912 del 2017; Cass. n. 14279 del 25/05/2021). Si è, altresi, specificato da Cass. n. 23426 del 26/10/2020 che <>.
Nel caso in esame, pertanto, correttamente la C.T.R. ha implicitamente rigettato l’eccezione svolta dalla parte evidentemente non ritenendo idoneo allo scopo il disconoscimento come effettuato dalla contribuente anche attraverso la disamina degli atti (in particolare le attestazioni dell’agente notificatore).
3 .Con l’unico motivo di ricorso principale rubricato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/90 e dell’art. 7 della Legge 212/2000, degli articoli 10,11 e 25 del DPR 602/73 e dell’art. 6 del decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p. c’ -l’RAGIONE_SOCIALE deduce l’errore commesso dalla C.T.R. per avere considerato non dovuti gli interessi per mancata indicazione nella cartella dei criteri di calcolo.
Più in particolare, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, sulle imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento di ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nel quali le imposte sono iscritte, gli interessi.
A mente dell’art. 6 della legge n. 29 del 1961, inoltre, gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile e, trattandosi di norme di legge -e come tali conoscibili da tutti i contribuenti- le stesse non devono essere richiamate in cartella.
L’RAGIONE_SOCIALE precisa, ancora, che le somme dovute a titolo di interessi sono determinate con decorrenza dal momento in cui è nata l’obbligazione tributaria, in ragione della misura percentuale vigente nei vari anni che si sono susseguiti, misura pienamente conoscibile da ogni contribuente perché determinata da norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
In ultimo, l’Ufficio ricorrente evidenzia come la cartella di pagamento abbia un contenuto necessario vincolato, di fonte primaria, che non prevede affatto come elemento di validità della cartella stessa la specificazione del calcolo degli interessi.
3.1 La censura è fondata. Sullo specifico aspetto RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo, la circostanza che i saggi d’interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) sono modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell’RAGIONE_SOCIALE, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell’atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall’interessato (così Cass. 19 dicembre 2014, n.27055, Cass., 15 gennaio 2021, n.593 e Cass., 1° febbraio 2022, n.3009) e individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere.
Il richiamo alla disposizione che regola il tipo di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi
predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell’obbligazione complessivamente pretesa. Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente (v. Cass., Sez.U., 14 luglio 2022 n.22281 che ha statuito che: <>).
Conclusivamente, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni sin qui svolte, va rigettato il ricorso incidentale e, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito affinché proceda al riesame e regoli le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 8 maggio 2024.