Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28506 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20836/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ENTROPIC
-intimata-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 1627/2017 depositata il 22/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1627/2017 depositata in data 22/07/2017, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente o la società contribuente) contro la sentenza n. 23056/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro un avviso di accertamento relativo al recupero dell’IVA per l’anno d’imposta 2010.
La RAGIONE_SOCIALE -dato atto che le società fornitrici fossero RAGIONE_SOCIALE missing trader , cioè società fittiziamente interposte al solo fine di conseguire indebiti risparmi o rimborsi IVA (in quanto prive di strutture, sedi collaboratori, dipendenti, contabilità, clientela qualificata ecc…) ha evidenziato che veniva contestata, da parte del l’RAGIONE_SOCIALE, l’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni. Una volta appurato che queste ultime avevano avuto luogo, la buona fede del cessionario escludeva la sua respons abilità per l’operazione fiscalmente illecita. Di conseguenza, il giudice di prime cure aveva errato, dal momento che aveva dato rilievo al mancato deposito di documentazione bancaria attestante i pagamenti avvenuti, circostanza che risultava, peraltro, verificata anche nel PVC.
Il vantaggio della società contribuente poteva consistere, infatti, o nella retrocessione dell’IVA (nella specie neppure contestata dall’amministrazione finanziaria) o nel l’acquisto sottocosto (per il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito alcun elemento di prova, mentre la stessa contribuente aveva, invece, provato che i prezzi di acquisto corrispondevano alla media di mercato). Risultava, quindi, che la contribuente avesse comprato e pagato (con mezzi
bancari tracciabili) la merce in buona fede e che non poteva accorgersi del fatto che la venditrice fosse una missing trader e che la vendita intercorresse, in realtà, con un soggetto terzo.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, comma 7, e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver violato le regole in materia di ripartizione dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti di cui agli artt. 19, 21, comma 7, e 54 d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, il giudice di seconde cure non ha correttamente individuato il contenuto della prova che deve essere offerto dalle parti processuali, non avendo considerato che l’ufficio può ricorrere legittimamente all’uso di presunzioni nella rettific a della dichiarazione – ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, secondo il significato e la portata del ragionamento presuntivo che si desume dagli artt. 2727, 2728 e 2729 cod. civ. -ai fini dell’individuazione della sussistenza della frode e del coinvolgimento del cessionario. È il contribuente a dover provare la buona fede ai fini della legittima detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972. Richiama, quindi, la giurisprudenza di legittimità e quella unionale.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che il giudice di merito, dai complessi e univoci elementi contenuti nel processo verbale di constatazione avrebbe dovuto trarre la conclusione che la società fosse coinvolta in relazioni commerciali finalizzate a realizzare meccanismi evasivi.
Gli indizi gravi precisi e concordanti usati dall’amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa tributaria trovano analitica descrizione negli atti, tra i quali il PVC, dotato di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., i cui rilievi son o richiamat i nell’atto impositivo e nelle difese dell’ufficio in giudizio, a fondamento di acquisti da parte di soggetti privi di struttura organizzativa e di personale. Dal PVC si evince una condotta tendente negli anni all’uso di fatturazioni fittizie: in particolare, la società cedente RAGIONE_SOCIALE non aveva personale dipendente, né automezzi idonei al trasporto di merci, non era dotata di locali per lo stoccaggio di merci acquistate, sebbene dalla documentazione risultasse movimentare una grande quantità di merci. Inoltre, la cedente negli anni 2009 e 2010 dichiarava volumi d’affari in forte crescita rispetto agli anni precedenti, tali da apparire non congrui rispetto alla caratteristica di dettagliante dell’attività esercitata (situazione tipicame nte riscontrabile nelle cd. frodi carosello), non aveva esibito contratti e/o documenti che potessero attestare prestazioni d’opera in intermediazioni commerciali.
Il giudice di merito non ha, infine, attribuito rilevanza al fatto che la contribuente negli anni d’imposta consecutivi avesse avuto relazioni commerciali con due soggetti inesistenti, circostanza che, ad avviso di parte ricorrente, denota la partecipazione della
contribuente al meccanismo fraudolento, trattandosi, oltretutto, di acquisti non sporadici, ma significativi.
Diversamente da quanto ritenuto dalla CTR non spettava, poi, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provare la retrocessione dell’imposta o la convenienza dei prezzi praticati. Nel PVC si legge, peraltro, che la RAGIONE_SOCIALE applicava, al momento della rivendita della merce, un ricarico irrisorio.
Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
3.1. La ricorrente rileva che al contribuente spetta di provare la propria buona fede ai fini della legittima detrazione dell’imposta. Non può limitarsi a invocare genericamente la mancata conoscenza del fatto, ma deve dimostrare di aver usato l’ordinaria diligenza nell’intraprendere relazioni commerciali, per evitare di essere coinvolto nel meccanismo di evasione dell’IVA. Nella specie la contribuente non si è preoccupata minimamente di fornire la prova della sua buona fede, ritenendo che alcune circostanze fossero sintomatiche del mancato coinvolgimento della società nella frode. Ha prodotto un prospetto privo di valenza probatoria, per dimostrare che le operazioni fossero in linea con i prezzi di mercato e ha affermato che le transazioni avvenivano via web.
3.2. La ricorrente ha poi rilevato che l’onere della prova non è stato assolto dalla contribuente in linea con i dettami della giurisprudenza nazionale e unionale: sono stati depositati atti e documenti che non possono assumere alcun valore ai fini della prova contraria, in quanto relativi all’aspetto meramente formale RAGIONE_SOCIALE relazioni commerciali.
Non si trattava, peraltro, di una probatio diabolica : la contribuente poteva dimostrare di aver avuto contatti con la sede
effettiva della società o magari, trattandosi di acquisti on line, di aver avuto rapporti con quale operatore attraverso semplice corrispondenza.
I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Nel caso in esame la sentenza ha dato atto che le società fornitrici erano dei cd. missing traders e che gli acquisti erano effettivi, con la conseguenza che la ripresa dell’IVA riguardava operazioni soggettivamente inesistenti.
La RAGIONE_SOCIALE ha rilevato, inoltre, che le due società fornitrici della contribuente erano interposte, ricavando tale caratteristica dal fatto che fossero prive di strutture, sedi, collaboratori, dipendenti, contabilità, clientela qualificata.
Ha ritenuto, poi, che la contribuente avesse provato la propria buona fede in ragione dell’effettività dei pagamenti eseguiti (avvenuti mediante bonifici o assegni) e dei prezzi di mercato praticati.
4.1. Tale incedere argomentativo non è, tuttavia, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, ( ex multis , Cass., 04/10/2018, n. 24321), secondo la quale nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta.
Non entrano, quindi, nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture si riferiscono a operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la «copertura» di prestazioni acquisite
da altri soggetti. Difatti, in base all’articolo 168, lett. a), Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (cd. Direttiva IVA), per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l’interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e, dall’altro, che i beni o servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini RAGIONE_SOCIALE proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi siano forniti da un altro soggetto passivo.
Sempre secondo Cass., n. 24321 del 2018 la prova che deve essere fornita dall’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare:
« a) l’alterità soggettiva dell’imputazione RAGIONE_SOCIALE operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell’evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o “cartiera” del soggetto emittente le fatture;
b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. »
Una volta raggiunta tale prova spetta, quindi, al contribuente provare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.
4.2. Con particolare riferimento alla prova dell’elemento soggettivo questa Corte ha precisato, anche recentemente, che, in tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l’onere probatorio a carico
dell’Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce RAGIONE_SOCIALE regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi. (Cass., 19/05/2025, n. 13324; Cass., 09/08/2022, n. 24471; Cass., 20/04/2018, n. 9851).
Nel caso di specie -a fronte di elementi di natura presuntiva, prospettati dalla ricorrente in ordine alla prova della conoscenza o doverosa conoscibilità del carattere fraudolento dell’operazione, come la totale assenza di struttura organizzativa e di dipendenti RAGIONE_SOCIALE società fornitrici, così come l’elevato ammontare RAGIONE_SOCIALE operazioni concluse dalla contribuente con queste ultime -la CTR ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse assolto l’onere della prova contraria in ragione della documentazione inerente i pagamenti eseguiti e dell’assenza di benefici . Si tratta, tuttavia, di circostanze non dirimenti, dal momento che nelle operazioni soggettivamente inesistenti il danno è per l’erario cui non viene versata l’IVA addebitata in rivalsa dal missing trader , con la conseguenza che la buona fede del contribuente non può essere dimostrata provando la regolarità dei pagamenti o l’assenza di benefici, tanto più in
situazioni in cui è totalmente carente la benché minima struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE società cedenti. Né può essere valida giustificazione quella di aver contrattato esclusivamente via web, a fronte di acquisti eseguiti da figure professionali che operino in ambito imprenditoriale e non da semplici consumatori che acquistino beni per uso personale.
Alla luce di quanto evidenziato il ricorso è, pertanto, fondato nei termini di cui in motivazione e deve essere accolto.
5.1. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME