Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5897 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27579-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nonché NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. CIRO
NOME (EMAIL), presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1759/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/01/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nonché a NOME COGNOME, nella qualità di socio accomandatario ed a NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, un avviso di accertamento cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre sanzioni ed interessi, relativamente all’anno di imposta 2012, conseguenti alla contestata partecipazione della società contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti;
che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 16398/2018 rigettò i ricorsi;
che i contribuenti proposero appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 1759/2022, depositata il 13/04/2022 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva -come i contribuenti avessero ottemperato all’onere della prova su di essi gravante, circa la inconsapevolezza di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti (cfr. la p. 2 della sentenza impugnata, terzultimo cpv. della motivazione);
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si sono costituiti con controricorso la RAGIONE_SOCIALE,
in persona del legale rappresentante p.t., nonché NOME COGNOME e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria ‘ (cfr. ricorso, p. 15) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto i contribuenti ottemperanti all’onere della prova su di essi gravante sulla base di ‘ circostanze…del tutto ininfluenti al fine di riconoscere la buona fede incolpevole del contribuente ai fini del diritto alla detrazione ‘ (cfr. ivi, p. 16);
che con il secondo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria ‘ (cfr. ricorso, p. 18), per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, onde escludere la consapevolezza, in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, gli elementi addotti dalla parte privata, senza ‘ effettua la necessaria comparazione…con quelli addotti dall’Ufficio, neppure elencati né tanto meno valutati ‘ (cr. ivi, penultimo cpv.);
che i motivi -suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese -sono fondati;
che è noto che, in tema di detrazione dell’I.V.A. connessa ad operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era
consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, incombendo sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02);
che, effettivamente, dall’esame della gravata decisione emerge che valutazione dei giudici di appello circa la prova della inconsapevolezza, da parte della società contribuente, di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti fonda (solo) su elementi (prezzi praticati in linea con quelli di mercato, regolarità delle scritture contabili, pagamenti alla consegna con mezzi tracciabili. Cfr. p. 2, cpv., della motivazione della decisione impugnata) inidonei all’uopo, per pacifico orientamento di questa Corte di legittimità, senza che, per altro verso -e come lamentato con il secondo motivo -la C.T.R. si sia confrontata gli elementi di segno contrario, indicati dall’Ufficio (e puntualmente decritti nell’avviso di accertamento riprodotto, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. alle pp. 4-8 del ricorso);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa
composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione