Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22210 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
sul ricorso 6062/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., nella sua qualità di incorporante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL), elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n. 3509/3/15 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia, depositata il 6 agosto 2015 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta in data 11/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Udita per parte ricorrente l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO e per l’Avvocatura l’AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 3509/3/15 depositata il 6 agosto 2015 rigettava l’ appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, oggi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 189/6/11 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avente ad oggetto l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui veniva ripresa ad imposizione IVA relativa all’anno di imposta 2005 e venivano irrogate le conseguenti sanzioni.
Le riprese traevano origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza, in virtù del quale veniva recuperata a tassazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE l’IVA detratta dalla società per il periodo d’imposta suddetta in relazione alla fattura n. 174/2005 del 18.10.2005 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di acconto per attività di consulenza svolta circa rinnovi di polizze assicurative per l’anno 2005.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il contratto stipulato tra la contribuente e la società RAGIONE_SOCIALE aveva natura di intermediazione in campo assicurativo svolta da broker e, perciò, ai fini IVA le prestazioni rese dovevano considerarsi esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Conseguentemente, nella prospettiva dell’RAGIONE_SOCIALE la detrazione dell’imposta armonizzata era stata illegittimamente esercitata dalla contribuente.
Con il ricorso introduttivo la contribuente sosteneva, al contrario, che le prestazioni erogate da questa società e fatturate non fossero riconducibili all’attività di brokeraggio, ossia non fossero volte a mettere in relazione RAGIONE_SOCIALE con le imprese assicuratrici, bensì costituissero vere e proprie consulenze tecniche in ambito assicurativo, come tali soggette ad IVA. Sulla base di tale qualificazione, la COGNOME aveva correttamente applicato l’imposta armonizzata in fattura e, specularmente, la contribuente aveva detratto tale imposta dal proprio debito IVA complessivo.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo inquadrava il negozio de quo in un contratto di brokeraggio assicurativo, collocandolo nella figura della mediazione atipica o unilaterale, e rigettava il ricorso.
Il giudice d’appello confermava tale interpretazione, riconducendo il contratto all’attività di intermediazione relativa alle operazioni di assicurazione e riassicurazione. Secondo la CTR in forza del contratto la RAGIONE_SOCIALE svolgeva attività di broker assicurativo, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ossia un’attività di mediazione atipica in forma di impresa commerciale. L’attività di collaborazione intellettuale rientrava nell’attività del broker assicurativo che svolgeva tale attività imprenditoriale come mediatore di assicurazione e riassicurazione. In ultima analisi, la suddetta attività di consulenza assicurativa posta in essere nel caso di specie non poteva ritenersi principale ai fini qualificatori essendo la stessa accessoria e ricompresa nell’attività di broker , da ciò
desumendo che l’operazione economica dovesse ritenersi esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. n. 633/1972.
La contribuente ricorre per cassazione per nove motivi, che illustra con memoria ex art.378 cod. proc. civ., cui replica l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Nella memoria parte contribuente richiama il fatto che con e-mail inviata alla Cancelleria il 23 maggio 2024, allorquando erano scaduti i termini di trattazione per la presente pubblica udienza dell’11 giugno 2024, la difesa di parte ricorrente ha chiesto la trattazione congiunta, alla presente udienza o con un breve differimento ad una successiva pubblica udienza, della presente controversia con altri due ricorsi pendenti tra le parti, iscritti ali RGNN 18019/2016 e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
La Procura RAGIONE_SOCIALE ha depositato requisitoria scritta.
Considerato che:
Con il primo motivo parte ricorrente ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -deduce la nullità della sentenza impugnata per essere la motivazione resa dai giudici di appello meramente apparente (artt. 36 e 61 del d. lgs. n. 546/1992), in considerazione dell’assoluta non consequenzialità dell’iter logico -giuridico sotteso alla decisione impugnata, nella parte in cui ha inteso desumere l ‘applicabilità del regime di esenzione da IVA alle attività di consulenza intellettuale prestate da RAGIONE_SOCIALE in ragione di una assiomatica e assolutamente indimostrata premessa secondo la quale le prestazioni d’opera intellettuale (la ‘collaborazione intellettuale”) rese dai brokers sarebbero sempre e comunque attività ‘accessoria e ricompresa nell’attività di broker e secondo la quale le attività di brokeraggio consistono in attività di “assicurazione e riassicurazione’.
Con il secondo motivo ai fini dell’art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. -si denuncia, in via di subordine, per il denegato caso in cui
si ritenga che nella specie la sentenza qui impugnata rechi una motivazione non meramente apparente, l’omesso esame di taluni fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Il riferimento è alle circostanze fattuali che provano la natura non intermediaria, o comunque non ‘accessoria’ ad attività esenti da IVA , delle prestazioni di cui è causa, il cui esame è stato omesso, ossia: a) l’omessa considerazione delle previsioni contrattuali poste alla base delle prestazioni intellettuali svolte da NOME in favore di NOME; b) l’omessa considerazione delle prestazioni effettivamente rese da NOME; c) l’omessa considerazione delle modalità di determinazione del corrispettivo per le dette prestazioni.
Il terzo motivo -in relazione a ll’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. -in via subordinata lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ ., in ragione della violazione delle regole dell’ermeneutica contrattuale in cui sono incorsi i secondi giudici in sede di interpretazione del contratto tra le parti.
Con il quarto motivo ai fini dell’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. -si censura la violazione dell’art. 1 della l. n. 792/1984 vigente ratione temporis, in combinato disposto con l’art. 10, comma 1, n. 9 d.P.R. 633/72, per aver i giudici di seconde cure considerato che l’attività svolta dal broker dovesse necessariamente essere inquadrata tra le attività di intermediazione nell’assicurazione e riassicurazione, senza tenere in considerazione le specificazioni della giurisprudenza domestica e comunitaria, che escludono il carattere esclusivamente intermediario dell’attività del broker e la consequenziale necessità che tutte le prestazioni dallo stesso rese siano indistintamente soggetta al regime di esenzione da IVA.
Con il quinto motivo -in relazione a ll’art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. -viene ulteriormente dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla doglianza di carenza di motiva-
zione dell’avviso di accertamento, già dedotta nel primo grado di giudizio al par. 1 del ricorso introduttivo, e riproposta nel secondo (par. 4.3. dell’appello, a pag. 18).
Il sesto motivo deduce la medesima censura anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 56, comma 2 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione a ll’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. 7. Con il settimo motivo -in rapporto a ll’art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. -si denuncia ancora la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicare le sanzioni per obiettiva incertezza della normativa di riferimento, già dedotta nel primo grado di giudizio al par. 4 del ricorso introduttivo, e riproposta nel secondo (par. 4.3. dell’appello, a pag. 18).
8. L’ottavo motivo deduce la già menzionata doglianza anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione a ll’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ..
Con il nono motivo -ai fini de ll’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. -prospettato in via di estremo subordine, si censura la violazione e falsa applicazione del comma 4 dell’art. 5 e del comma 6 dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così come modificati dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, applicabile al caso di specie in forza del principio del favor rei di cui all’art. 3, comma 2 d. lgs. n.471/97.
10. In accoglimento della richiesta inoltrata da parte ricorrente con email del 23 maggio 2024, allorquando erano scaduti i termini di trattazione e ribadita alla pubblica udienza, la trattazione del presente ricorso dev’essere differita per trattazione congiunta con i ricorsi iscritti all’RGNN 18019/2016 e 4369/2024, per connessione oggettiva e soggettiva dal momento che i tre ricorsi traggono origine da altrettante impugnazioni afferenti il medesimo contratto quadro triennale.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i ricorsi iscritti all’RGNN 18019/NUMERO_DOCUMENTO e 4369/2024.
Roma, così deciso in data 11 giugno 2024