Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14333/2021 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 233/13/2021 depositata il 14/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME presentava all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Milano istanza di rimborso delle somme oggetto di ritenute effettuate, quale sostituto d’imposta, dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e già RAGIONE_SOCIALE), ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2bis , d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a titolo di aliquota addizionale del dieci per cento sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione pagata al medesimo contribuente, relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014, per mancanza tanto del presupposto soggettivo quanto del presupposto oggettivo.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo fondate le censure del contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/05/2025.
Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente deduce la «Formazione del c.d. ‘giudicato esterno’ a seguito della definitività delle sentenze della CTR della Lombardia n. 1102/2020 e n. 368/2020, n. 1033/2020 emesse anche nei confronti di altri dipendenti della medesima società RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE ed aventi ad oggetto il medesimo petitum dell’odierno contenzioso ».
Nella sostanza si contesta la sentenza in scrutinio nella parte in cui non tiene conto della definitività delle decisioni assunte dalla CTR aventi ad oggetto l’applicazione dell’addizionale.
1.1. Il motivo è infondato per plurime concorrenti ragioni.
Deve rilevarsi innanzitutto che la formazione di un giudicato opponibile (che sia uno di quelli eccepiti dal contribuente o altro che possa interessare comunque quest’ultimo) trova ostacolo in relazione alla pura «interpretazione giuridica» della norma tributaria, nel caso di specie, l’interpretazione «in astratto» dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, come novellato dal d.l. n. 98 del 2011, in particolare riguardo al concetto di «settore finanziario» ed alla questione dell’abrogazione tacita o meno della f ormula «che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione», di cui al comma 1), ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Cass. n. 23723/2013).
Nel caso di specie, le decisioni che si vorrebbe esplicassero efficacia di giudicato dipenderebbero, al netto delle possibili questioni di fatto (peraltro relative a dati oggettivi variabili, dei quali non è presumibile la permanenza e la costanza in tutti gli anni d’imposta), esclusivamente dall’interpretazione del ridetto art. 33, ovvero dall’esegesi della fattispecie legale astratta, che non vincola pertanto i successivi giudicanti.
Ferma restando tale premessa, sufficiente all’integrale rigetto del motivo, deve aggiungersi, con specifico riferimento alle decisioni dedotte nel motivo di ricorso, che le sentenze sulle quali si fonda l’eccezione di giudicato non sono state emesse nei co nfronti dello stesso contribuente, mentre l’efficacia di giudicato esterno (non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 1306 c .c.: cfr. Cass. n. 691/2011; Cass. n. 24558/2015; Cass. n. 12252/2017) presuppone
necessariamente che la decisione divenuta irrevocabile sia stata emessa all’esito di un procedimento svoltosi tra le stesse parti ( ex plurimis : Cass., Sez. U., n. 13916/2006; Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 16684/2022; Cass. n. 23658/2008), il che non si verifica nel caso di specie, ove le sentenze si riferiscono a parti diverse dall’odierno contribuente.
Infine, ferme le ragioni della generale infondatezza del mezzo, va pure considerato che il giudicato esterno, per essere eccepito o rilevato comunque per la prima volta nel giudizio di legittimità, deve essere sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata con il ricorso. In relazione alle predette sentenze irrevocabili, rispetto alla data di deposito della sentenza qui impugnata (14 gennaio 2021) e comunque alla data della relativa udienza di deliberazione (11 novembre 2020), termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello nel rito tributario (cfr. ex plurimis Cass. n. 25863/2022; Cass. n. 14883/2019, nel giudizio ordinario; Cass. n. 35920/2021), tale condizione non sussiste per alcuna delle sentenze prodotte, depositate in data 17/06/2020 (la sentenza della CTR Lombardia, n. 1102/2020), il 7/02/2020 (la n. 368/2020), il 15/06/2020 (la n. 1033/2020), sicché la rilevazione del relativo giudicato sarebbe comunque ulteriormente preclusa.
Del resto, la sentenza qui impugnata non rende conto della deduzione (e della documentazione) in quel grado di merito del preteso giudicato esterno, né comunque della proposizione, da parte dello stesso contribuente, della relativa eccezione, che neppure nel ricorso per cassazione si deduce sia stata già sollevata dal contribuente.
Infine, e comunque, questa Corte ha già deciso analoga controversia del medesimo contribuente rigettandone il ricorso contro la sfavorevole decisione di appello (Cass. n. 18960/2023), il che, a anche a volere ritenere che si formi giudicato, avrebbe efficacia prevalente in quanto formatosi successivamente (Cass. n.
19803/2022 e Cass. n. 13804/2018 secondo cui, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 attesa l’assenza del c.d. requisito oggettivo di cui all’art. 33, primo comma, d.l. n. 78/2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ».
Il contribuente lamenta l’erronea interpretazione fornita dai giudici di seconde cure con riferimento al comma 2bis dell’art. 33 d.l. cit., che, secondo la lettura offerta, condurrebbe ad una abrogazione implicita del primo comma, non tenendo in considerazione la differenza -anche funzionale -delle due norme. Nella prospettazione della parte, il primo comma, invero, individua il requisito oggettivo, di carattere quantitativo, necessario a far operare la tassazione; il comma successivo (2bis ), invece, esplicita la base imponibile su cui calcolare l ‘ addizionale, in virtù della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente. Nella pronuncia gravata i giudici hanno ritenuto applicabile l’addizionale nei casi in cui la componente variabile del reddito percepito dal soggetto qualificato ecceda la parte fissa, così pervenendo ad un ‘ interpretazione contrastante con la lettera e la ratio della norma medesima.
2.1. Il motivo è infondato, avendo questa Corte già univocamente fatto affermazione, in tema di rapporti tra il comma 1 ed il comma 2bis dell’art. 33 citato, del principio di diritto per il quale «Per effetto del comma 2bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 (introdotto dall’art. 23, co.50 -bis , del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l.
n. 111 del 2011), relativamente ai compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di ” bonus ” e ” stock options “, ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, l’imposta addizionale prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti, si applica sull’ammontare di detti compensi che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa della retribuzione» ( Cass. n. 15861/2023, resa all’esito di udienza pubblica tematica e successivamente ribadita da numerosissime pronunce tra cui Cass. n. 18752/2023; Cass. n. 18756/2023; Cass. n. 18552/2023; Cass. n. 18556/2023; Cass. n. 18562/2023; Cass. n. 18624/2023; Cass. n. 18629/2023; Cass. n. 18646/2023; Cass. n. 18660/2023; Cass. n. 18748/2023; Cass. n. 18757/2023; Cass. n. 18760/2023; Cass. n. 18960/2023, relativa al medesimo contribuente, Cass. n. 21631/2023; Cass. n. 28860/2024; Cass. n. 3159/2025).
La presenza di numerosi precedenti in tal senso, stratificatisi negli ultimi anni, dà conto della presenza di un formante giurisprudenziale ormai consolidato e al quale occorre dare continuità.
Si è infatti osservato che , prima dell’introduzione, con l’art. 23, comma 50bis , del d.l. n. 98 del 2011, del comma 2bis nell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, il comma 1 di quest’ultima disposizione si prestava pacificamente ad una lettura univoca. Il presupposto impositivo, individuato dal legislatore quale dato rivelatore della ricchezza riconducibile ad un determinato soggetto, era delineato nella sua connotazione soggettiva («dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario») ed oggettiva («compensi sotto forma di bonus e stock options »). La base imponibile, quale
quantificazione del presupposto e parametro cui commisurare il tributo (ovvero, nella sostanza, l’importo su cui calcolare le imposte), era determinata nei compensi «che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione».
Il comma 2bis , secondo cui «Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione», ha inequivocabilmente inciso sulla base imponibile, individuandola non più (come già nel comma 1) nei «compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione» , ma nell’ «ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione». Viceversa, lo stesso comma 2bis non ha modificato il presupposto (oggettivo e soggettivo) dell’imposizione già disciplinato dal comma 1, che infatti richiama espressamente, nei limiti del fatto economico preso in considerazione dal legislatore («Per i compensi di cui al comma 1 »).
Poiché, invariato il presupposto dell’imposizione nelle sue connotazioni soggettive ed oggettive, il comma 1 ed il comma 2bis regolano diversamente la base imponibile (rispettivamente identificandola nell’eccedenza del triplo della parte fissa della retribuzione e nell’eccedenza pura e semplice della parte fissa della retribuzione), si è quindi evidenziata tra le due disposizioni, nei limiti cronologici in cui sia ipotizzabile una loro contemporanea vigenza -ovvero relativamente ai compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011un’incompatibilità che comporta, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, l’abrogazione tacita, in parte qua , del precedente comma 1 da parte del nuovo comma 2bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010.
Con il terzo motivo si censura la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 attesa l’assenza del c.d. requisito soggettivo di cui all’art. 33, primo comma, d.l. n.
78/2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. », avendo i giudici di secondo grado ritenuto sussistente il requisito soggettivo in realtà assente. I dirigenti assoggettati al prelievo in oggetto sono infatti esclusivamente quelli operanti nel settore finanziario, laddove la società RAGIONE_SOCIALE opera nel settore della consulenza finanziaria e redige il proprio bilancio secondo le regole previste per i soggetti «industriali», confermandosi perciò estranea alle regole poste per i soggetti finanziari.
3.1. Anche tale motivo, relativo al requisito soggettivo dell’appartenenza al «settore finanziario» della società che corrisponda la retribuzione variabile, operativa nel caso di specie nella consulenza finanziaria, è infondato, alla luce del principio affermato, anch’esso all’esito di udienza pubblica, da Cass. n. 16257/2023, secondo cui «L’imposta addizionale prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 – trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di ” bonus ” e ” stock options ” quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione – si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali – derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali – possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie tributaria interna». Nella specie la Corte ha ritenuto che rientrino in
essa le società che svolgano servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria alle aziende.
Tali principi sono stati affermati consapevolmente superando i diversi precedenti di Cass. n. 22692/2020 e Cass. n. 3913/2022 e risultano ribaditi da numerosissimi ulteriori arresti (Cass. n. 28199/2023; in relazione alla medesima società; Cass. n. 28502/2023; Cass. n. 28519/2023; Cass. n. 28614/2023; Cass. n. 28681/2023; Cass. n. 31080/2023; Cass. n. 18624/2023; in relazione alla medesima società; Cass. n. 18748/2023; Cass. n. 18757/2023; Cass. n. 18960/2023; relativa al medesimo contribuente; Cass. n. 25509/2023).
Il percorso argomentativo adottato da questa Corte può essere compendiato nei seguenti passaggi:
-l’analisi delle ragioni della crisi portò ad evidenziare l’attitudine del sistema a creare, per gli operatori, un metodo di incentivi distorto e deresponsabilizzante, rendendo necessario intervenire, con funzione generale e preventiva, soprattutto in materia di politiche di remunerazione dei manager e di gestione dei rischi;
-in tale quadro si collocò l’intervento dell’organismo di consultazione economica mondiale del G20, frutto del summit del settembre 2009, nel cui leaders’ statement riassuntivo si menzionava l’assunzione di rischi sconsiderati e irresponsabili da parte non solo di banche, ma anche di altri «istituti finanziari»;
-una tale locuzione, in un contesto internazionale necessariamente sintetico rispetto alle più specifiche fattispecie domestiche, va interpretata in senso ampio, tenendo conto della sua connotazione in termini di idoneità ad esporre a rischio l’economia reale in seguito alle possibili condotte degli operatori (conformemente a quanto, peraltro, rappresentato dagli organismi dell’Unione Europea nell’ambito di iniziative coeve);
-in questo senso va valutata l’iniziativa del legislatore italiano, il quale del resto, se avesse voluto limitare il riferimento dell’art. 33
agli intermediari regolati dal T.U.B., o ad altra specifica categoria di operatori, lo avrebbe fatto con previsione esplicita o, quantomeno, di rinvio alla fonte;
la ragione socio-economica della norma era quindi quella di intervenire ad ampio raggio sul «settore finanziario», per comprendere, con imposizione di pericolo astratto (o presunto), tutti gli attori che, operando sulla scena finanziaria globale, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di incentivi retributivi (come si evince anche dal fatto che l’addizionale è stata estesa anche al di fuori del normale rapporto di preposizione organica, ovvero ai «titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore»).
Anche tali principi appaiono frutto di giurisprudenza consolidata, cui va quindi data continuità.
Concludendo, il ricorso deve essere respinto. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/05/2025.