Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6980 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
DINIEGO RIMBORSO -IRPEF 2011-20122013.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6120/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
–
contro
ricorrente
–
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita,
-intimata –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE n. 51/01/2019, depositata l’8 agosto 2019 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO; dato atto che il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettati gli altri motivi;
FATTI DI CAUSA
NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE, con istanza in data 22 giugno 2015 e notificata il 2 luglio 2015, il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte IRPEF versate per gli anni 2011-2012-2013, chiedendo l’applicazione dei benefici fiscali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 (c.d. ‘bonus rientro -cervelli’), per essere rientrata in Italia dopo un periodo di sei anni di studio e lavoro all’estero.
Formatosi il silenziorifiuto da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, la contribuente proponeva quindi ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 129/01/2018 pronunciata il 25 giugno 2018, depositata il 1° agosto 2018, dichiarava estinto il processo per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, per avere l’Ufficio corrisposto quanto richiesto.
2.1. Successivamente, con cartella di pagamento n. 0212017-001266738, notificata in data 5 maggio 2017, l’RAGIONE_SOCIALE procedeva al recupero RAGIONE_SOCIALEa somma rimborsata alla contribuente, oltre interessi ed accessori, ritenendo di avere erroneamente proceduto al rimborso in questione.
Avverso tale cartella di pagamento la contribuente proponeva quindi separato ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 130/01/2018, depositata il 1° agosto 2018, lo accoglieva, annullando la cartella in oggetto.
3 . Interposto gravame dall’ RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE avverso le due sentenze di primo grado, la Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 51/01/2019, pronunciata il 19 luglio 2019 e depositata in segreteria l’8 agosto 2019, previa riunione dei due ricorsi accoglieva entrambi gli appelli, dichiarando legittimo il silenziorifiuto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e legittima la cartella di pagamento n. 021-2017-0012667-38, nei limiti del solo importo erroneamente rimborsato, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite
Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Non si è costituita in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria.
All’udienza pubblica del 14 novembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, ed il rigetto degli altri motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 238/2010, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. AVV_NOTAIO civ.
Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la Commissione tributaria di secondo grado aveva escluso la ricorrenza dei presupposti per poter usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali in questione, in quanto, ai fini di tali agevolazioni, non rilevava in alcun modo il fatto che l’Università di Salisburgo (frequentata dalla ricorrente) si trovasse ad una ‘distanza fisiologica’ dal luogo di residenza RAGIONE_SOCIALEa contribuente, né che l’interessata fosse , sin dall’inizio dei suo studi all’estero , intenzionata a rientrare in Italia.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) , nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod AVV_NOTAIO civ.
Deduce, in particolare, che erroneamente la Commissione di secondo grado non aveva ritenuto nulla la cartella di pagamento impugnata, che invece doveva ritenersi nulla per difetto di motivazione e per indicazione di un credito diverso da quello recuperato.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n 546, in relazione all’art. 360, primo c omma, num. 4), cod. AVV_NOTAIO civ.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che, stante l’avvenuto pagamento del rimborso richiesto, la Commissione di secondo grado avrebbe dovuto comunque confermare la declaratoria di cessazione del contendere, con riferimento al giudizio afferente
al silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso, già disposta dalla Commissione tributaria di primo grado.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso la AVV_NOTAIONOME COGNOME eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 354, secondo comma, e 308 cod. AVV_NOTAIO civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. AVV_NOTAIO civ.
Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era viziata, in quanto non sarebbe stata consentita la riunione dei due procedimenti, posto che, se la Commissione di secondo grado avesse ritenuto errata la sentenza di estinzione del primo giudice, avrebbe dovuto rimettere la causa nuovamente al primo giudice.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
Per ragioni di ordine logico-giuridico, vengono esaminati preliminarmente il secondo, terzo e quarto motivo, riguardando questioni processuali.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non sarebbe stato possibile conoscere il motivo del recupero fiscale di cui alla cartella di pagamento impugnata, non contenendo essa una specifica descrizione del credito tributario.
Deve tuttavia rilevarsi che la stessa contribuente, sin dal ricorso di primo grado avverso la cartella in questione, aveva dimostrato di conoscere compiutamente le ragioni del credito oggetto del recupero, e quindi era perfettamente a conoscenza dei moti vi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione senza
indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non pu ò condurre alla dichiarazione di nullit à , allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio RAGIONE_SOCIALE‘atto abbia determinato al suo diritto di difesa» (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580; Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722).
Ne consegue, pertanto, che correttamente la C.T.R. ha escluso la sussistenza, nella specie, di un vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento impugnata.
2.2. Anche il terzo motivo di ricorso appare infondato.
Ed invero, nel processo tributario, la declaratoria di cessione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere -la quale, diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, è espressamente contemplata dall’ordinamento (art. 46 d.lgs. n. 546/1992) e dalla quale consegue l’effetto RAGIONE_SOCIALE‘estinzion e del processo -presuppone comunque la cessazione RAGIONE_SOCIALEa posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto oggetto di impugnazi one) idonei a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia; il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi RAGIONE_SOCIALEa lite contestata (Cass. 27 febbraio 2020, n. 5351).
Ora, nel caso in esame tale circostanza non ricorre in quanto, se è vero che nel corso del giudizio di primo grado (avente ad oggetto il silenziorifiuto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione relativo all’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute IRPEF) l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha rimborsato la contribuente in data 30 novembre 2016, è anche vero che, al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa decisione da parte RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria di primo grado (25 giugno 2018) la questione RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione alla ricorrente era ancora controversa, in quanto l’Ufficio in data 14 aprile 2017 aveva depositato una memoria con la quale evidenziava l’errore RAGIONE_SOCIALE‘A.F. nell’effettuare il pagamento e ribadiva la posizione sostenuta durante tutto il corso del giudizio.
2.3. Anche il quarto motivo è infondato.
Invero, l’art. 354, secondo comma, cod. AVV_NOTAIO civ., stabilisce che il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice «nel caso di riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme RAGIONE_SOCIALE‘art. 308» RAGIONE_SOCIALEo stesso codice.
La norma menziona quindi il solo art. 308 cod. AVV_NOTAIO civ., che disciplina il solo reclamo contro l’or dinanza del giudice istruttorie; pertanto, la remissione al primo giudice è esclusa se, come nel caso in esame, l’estinzione del processo sia stata dichiarata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 307 cod. AVV_NOTAIO civ., e cioè con sentenza del collegio.
2.4. Il primo motivo è invece fondato.
Gli artt. 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 238/2010 prevedono una serie di benefici ed agevolazioni fiscali per determinate categorie di soggetti che, dopo avere trascorso un periodo di studio e lavoro all’estero, rientrino in Italia.
In particolare, secondo l’art. 2, comma 1, legge n. 238/2010 , «hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all’articolo 3: a ) i cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per
almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e RAGIONE_SOCIALE‘Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività, di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività; b ) i cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e RAGIONE_SOCIALE‘Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream , i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività».
La stessa disposizione, al comma 2, attribuisce al RAGIONE_SOCIALE il compito di individuare con decreto le categorie di cui al comma 1, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali. Il successivo D.M. 3 giugno 2011 identifica quindi due categorie di beneficiari: 1) cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, nati dopo il DATA_NASCITA, che vengono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi il proprio domicilio nonché la propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività, che siano in possesso di un titolo di laurea, abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e, negli ultimi
due anni, hanno risieduto fuori dal Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa; 2) cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea nato dopo il DATA_NASCITA, che vengono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi il proprio domicilio nonché la propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, e negli ultimi due anni o più abbiano risieduto fuori dal proprio paese d’origine e dall’Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream .
Entrambe le categorie di beneficiari (studenti e lavoratori) devono quindi: i ) aver risieduto continuativamente, per almeno 24 mesi, in Italia e ii ) avere risieduto o essere stati domiciliati all’estero almeno negli ultimi due anni antecedenti al 20 gennaio 2009 ovvero, per effetto RAGIONE_SOCIALEa modifica introdotta dal d.l. 29 novembre 2011, n. 216, conv. dalla legge 24 febbaio 2012, n. 14, almeno negli ultimi due anni antecedenti la data del rientro.
RAGIONE_SOCIALE, con circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, ha chiarito che: i ) la precedente residenza in Italia continuativa per almeno 24 mesi deve risultare dal certificato di residenza rilasciato dal Comune e può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; ii ) la residenza o il domicilio almeno biennale all’estero possono risultare dalla documentazione rilasciata o vidimata dall’autorità consolare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 30 marzo 2011, ovvero da idonea documentazione in italiano
o in inglese quale permessi di soggiorno, visti di ingresso e di uscita, contratti di locazione di immobili e di utenze, certificazione di frequenza del corso di studi, certificazione del luogo di svolgimento del lavoro da parte del datore, iscrizione ad albi o camere di commercio, dichiarazione dei redditi presentata nel paese estero.
Orbene, la normativa in questione (sia primaria che secondaria), ai fini RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALE‘incentivo per colo ro che hanno svolto periodi di studio all’estero, non fa alcun riferimento né alla distanza tra l’ateneo straniero ed il Comune di provenienza del soggetto (perché, all’evidenza, un criterio chilometrico siffatto contraddirebbe la ratio legis , consistente nell’evitare la perdita di capitale umano a favore di altri Stati, indipendentemente dal fatto che questi ultimi confinino o meno con l’Italia ), né alla preordinata limitatezza RAGIONE_SOCIALEa durata del periodo di permanenza al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘Italia al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa laurea, non rilevando, ai fini del beneficio, i motivi che hanno spinto il lavoratore a rientrare in Italia, né la preordinata volontà di rientrare al momento del trasferimento all’estero.
Ne consegue che la ricorrente, avendo svolto continuativamente attività di studio in Austria dal 2005 al 2011, ed avendo in precedenza vissuto in Italia per un periodo maggiore di 24 mesi (circostanze, queste, pacifiche), rientrava senz’altro tra le cate gorie aventi diritto all’agevolazione fiscale in questione.
3. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al primo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifiche le circostanze dedotte in giudizio, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dei ricorsi originari proposti dalla contribuente.
Le sp ese di giudizio seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Spese compensate per le fasi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, terzo e quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi originari proposti da RAGIONE_SOCIALE; per l’effetto, ordina il rimborso richiesto ed annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in solido tra loro, in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A
Compensa le spese dei gradi di merito. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.