Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16233 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16233 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3799/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 6497/2021, depositata in data 9 settembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava il silenzio rifiuto, opposto dalla Direzione Provinciale di Salerno -Ufficio Territoriale, all’istanza, presentata in data 16 ottobre 2018, volta ad ottenere il rimborso di
Istanza di rimborso IRPEF – 2015 – Bonus retributivo
euro 37.585,51, concernenti la ritenuta a titolo di addizionale del 10%, di cui all’art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, operata dalla società RAGIONE_SOCIALE in qualità di sostituto di imposta, sugli emolumenti variabili (bonus) corrispostigli nel periodo di imposta 2015.
La C.t.p. di Salerno, con sentenza n. 92/2020 respingeva il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo, legittimanti l’applicazione dell’addizionale del 10% e, per l’effetto, corretto il diniego tacito di rimborso.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 6497/2021, depositata in data 9 settembre 2021, accoglieva l’appello riconoscendo all’appellante il diritto al rimborso dell’importo versato a titolo di addizionale.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, d.l. n. 31 maggio 2010 n. 78, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il comma 2 bis dell’art. 33 d.l. n. 78/2010 abbia voluto introdurre solo la specificazione che la base imponibile per l’applicazione dell’addizionale fosse da individuare in tutto l’importo percepito a titolo di variabile, mantenendo fermo però che requisito oggettivo per l’applicazione dell’addizionale fosse l’eccedenza per oltre il triplo dalla quota fissa.
Pregiudizialmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno avanzata nel controricorso.
Il giudicato esterno, per essere eccepito o rilevato comunque per la prima volta nel giudizio di legittimità, deve essere sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata con il ricorso. In relazione alla sentenza irrevocabile n. 1102/2020 della C.t.r., resa su ricorso di NOME COGNOME essa risulta divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2021 e, quindi, prima dell’11 luglio 2021, data dell’udienza di deliberazione della sentenza qui impugnata, termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello nel rito tributario ( cfr. ex plurimis Cass. 02/09/2022, n. 25863; Cass. 31/05/2019, n. 14883, nel giudizio ordinario; Cass. 22/11/2021, n. 35920).
2.1. Sul punto, con un precedente arresto (Cass. 16257/2023, ) si è rilevato che la formazione di un giudicato opponibile trova ostacolo in relazione alla pura “interpretazione giuridica” della norma tributaria (nel caso di specie, l’interpretazione della fattispecie legale astratta dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, ed in particolare sia l’interpretazione dell’espressione testuale ‘settore finanziario’, di cui al comma 1; sia, a seguito della novella di cui al d.l. n. 98 del 2011 e dell’introduzione del comma 2 -bis , l’abrogazione tacita o meno della formula «che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione», di cui al comma 1), ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Cass. n. 23723/2013).
Il motivo di ricorso proposto è fondato.
La questione investe l’interpretazione dell’art. 33 d.l. n. 78/2010 sull’assoggettamento all’addizionale del 10% e, ove non applicabile, la configurabilità del diritto al rimborso in capo al contribuente.
3.1. Soccorre qui il principio di diritto somministrato nella sentenza di questa Corte n. 15861 del 6 giugno 2023 secondo cui ‘Per effetto del co. 2bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 (introdotto dall’art. 23, co.50 -bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), relativamente ai compensi a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di “bonus” e “stock options”, ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, l’imposta addizionale prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti, si applica sull’ammontare di detti compensi che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa della retribuzione».
3.2. In considerazione dei principi normativi e giurisprudenziali declinati, non si pone evidentemente in continuità con essi la sentenza della C.t.r. qui impugnata laddove ha statuito che: «Ora, ritiene la Commissione che il comma 2 bis abbia voluto introdurre solo la specificazione che la base imponibile per l’applicazione dell’addizionale sia da individuare in tutto l’importo percepito a titolo di variabile; ma ciò fermo restando che requisito oggettivo per l’applicazione dell’addizionale sia l’eccedenza per oltre il triplo dalla quota fissa. In altre parole, il comma 2 bis modifica solo la base imponibile dell’addizionale. Tale interpretazione discende dalla stessa lettera della norma introdotta con il comma 2 bis , che cosi dispone: per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione; dunque, il richiamo alle disposizioni di cui ai commi precedenti non può che
far concludere nel senso che la norma introdotta con il comma aggiunto costituisce specificazione applicativa di quanto già disposto, incidente sulla base imponibile, ma che non apporta una modifica al presupposto applicativo dettato nel primo comma; modifica che avrebbe richiesto una specifica ed espressa disposizione». E’ evidente che siffatta argomentazione fa riferimento al requisito oggettivo dell’eccedenza oltre il triplo della quota fissa, in realtà venuto meno con la modifica legislativa in parola.
In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 9 maggio 2025.