Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6241 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6241 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso n. 3038-2024, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. –
Intimata
Avverso la sentenza n. 128/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, depositata il 23.01.2015; adunanza camerale del 28 gennaio udita la relazione della causa svolta nell’ 2026 dal AVV_NOTAIO,
FATTI DI CAUSA
Dalla decisione impugnata si evince che alla RAGIONE_SOCIALE, società concessionaria nel commercio di autovetture, fu notificato l’avviso d’accertamento, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2004 contestò la mancata fatturazione, ai fini Iva, de i cd. ‘bonus qualitativi’ conferiti alla società dalla concedente RAGIONE_SOCIALE, con conseguente
IVA -Bonus quantitativi e qualitativi -Art. 26 dPR 633/1972 -Trattamento fiscale
ripresa ad imponibile dell’Iva non dichiarata, nella misura pari ad € 106.329,36.
La controversia trova genesi nella mancata fatturazione dei premi corrisposti dalla mandante alla concessionaria, odierna intimata, rispetto al raggiungimento di standards contrattuali, pattuiti in un rapporto sinallagmatico tra le suddette parti, premi ritenuti invece dai verificatori, e poi dall’ufficio, rientranti nelle ipotesi assoggetta bili ad Iva ex art. 3, d.P.R. n. 633/1972.
Avverso l’atto impositivo la società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, che con sentenza n. 674/2010 ne accolse le ragioni.
L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, fu respinto con sentenza n. 128/2015. Il giudice regionale, dopo aver inquadrato i fatti e la questione giuridica dibattuta -nella quale la qualificazione erariale dei bonus tra quelli compresi nella categoria dei cd bonus qualitativi era stata disattesa dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto di riconoscerne la natura mista (quantitativa e qualitativa), con preminenza di aspetti quantitativi, esclusi dal campo applicativo iva-, si è soffermato sulla natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni collegate, nel caso specifico, ai suddetti bonus, ravvisandone ora l’estraneità alla prestazione di un facere, ora elementi di tipo qualitativo, legati al contrario alla esecuzione di talune prestazioni contrattualmente concordate con la concedente, ora, infine, obblighi non diversi ‘ontologicamente da quelli fondamentali del rapporto di concessione’ . Ha tuttavia concluso per il rigetto dell’appello erariale, ritenendo insufficiente l’approfondimento dell’ufficio sulla fondatezza della pretesa fiscale e sulle modalità con cui gli impegni convenzionali dovessero essere eseguiti dalla concessionaria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi, cui la società non ha inteso resistere, restando intimata.
La causa è stata decisa all’esito dell’adunanza camerale del 2 8 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Ufficio si duole della «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, lett. a), 3, 21 e 26, secondo comma,
RGN 3038/2016 AVV_NOTAIO rel. COGNOME
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ed all’art. 62, primo comma, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546».
La sentenza escluderebbe il carattere qualitativo dei bonus con una argomentazione erronea, per non aver saputo identificare la natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni alla luce RAGIONE_SOCIALE attività ulteriori, rispetto a quella ordinaria di vendita RAGIONE_SOCIALE autovetture, cui la concessionaria si era impegnata con la concedente RAGIONE_SOCIALE, prestazioni di servizio che, secondo la ricostruzione della ricorrente, implicavano specifiche obbligazioni, autonome e imponibili ai fini Iva.
Con il secondo motivo l’amministrazione finanziaria ha denunciato la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
La sentenza sarebbe sorretta da una motivazione carente e contraddittoria, la cui ratio decidendi sarebbe incomprensibile, con argomentazioni inconferenti.
L’esame del secondo motivo, con cui si denuncia una motivazione apparente o perplessa, è prioritaria, perché, ove fondata, comporterebbe la declaratoria di nullità della sentenza per i gravi vizi da cui sarebbe afflitta.
Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il
giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).
Nel caso di specie, ancorché con esposizione non molto perspicua, il giudice d’appello, dopo aver elencato le tipologie di servizi cui erano collegati i bonus, ha ritenuto che non fosse possibile discernere tra caratteristiche quantitative e qualitative RAGIONE_SOCIALE prestazioni relazionate ai bonus, prospettando uno scarso approfondimento, a suo dire, del fondamento RAGIONE_SOCIALE pretese fiscali (elementi di qualificazione dei contenuti della convenzione intervenuta tra le parti e modalità di svolgimento degli impegni convenzionali concordati).
A prescindere dalla condivisione o meno degli apprezzamenti e RAGIONE_SOCIALE conclusioni cui è pervenuto il giudice d’appello, non può ritenersi che la motivazione sia apparente, o che il suo sviluppo argomentativo sia affetto da grave perplessità logica.
Deve pertanto rigettarsi la denuncia di un grave vizio della sentenza per apparente motivazione.
Il secondo motivo, con il quale viene denunciato un errore di diritto, è invece fondato.
RGN 3038/2016 AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME giurisprudenza di legittimità, in materia, ha affermato che, in tema di IVA, sono soggetti all’ordinario regime impositivo i cd. bonus “qualitativi”,
ovvero le erogazioni pagate dalla RAGIONE_SOCIALE produttrice di autoveicoli, attraverso il distributore nazionale, al concessionario di vendita, quale corrispettivo dello svolgimento di specifiche obbligazioni di fare, riconducibili alla categoria dei servizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., 28 giugno 2017, n. 16128).
Laddove invece i “bonus”, erogati dalla RAGIONE_SOCIALE automobilistica al concessionario per il raggiungimento di obbiettivi quantitativi e qualitativi, abbiano in concreto natura mista, per essere il riconoscimento dello sconto collegato ad obbligazioni qualitative non autonome, ma funzionali alla realizzazione dell’obbiettivo quantitativo (al cui verificarsi è condizionata l’esigibilità del “bonus”), sì da determinare una riduzione dei prezzi praticati dalla RAGIONE_SOCIALE madre, ad essi trova applicazione il regime fiscale riservato agli “abbuoni o sconti” di cui all’art. 26, comma due, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Cass., 3 giugno 2015, n. 11398).
Si è anche chiarito che lo sconto o abbuono praticato sul prezzo di fornitura, che attribuisce al cedente, ai sensi degli artt. 19 e 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il diritto di portare in detrazione l’imposta versata sulla nota di variazione, previa registrazione della stessa, si distingue dal premio o “bonus” riconosciuto ai cessionari, periodicamente o a fine rapporto, in funzione del conseguimento di specifici obiettivi o risultati contrattualmente predeterminati, al quale si applica un diverso regime fiscale, poiché il primo è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce o del servizio, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni poste in essere, mentre il secondo è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un fatturato determinato o per incentivarlo a futuri acquisti (Cass., 30 marzo 2012, n. 5208, in una ipotesi nella quale la RAGIONE_SOCIALE. ha annullato con rinvio la decisione impugnata, che erroneamente aveva ritenuto sconto commerciale e non premio l’importo corrisposto da un fornitore ai clienti sulla base di previsione contrattuale quale incentivo al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita). Si è opportunamente chiarito, cioè che, laddove sia riconosciuta la natura quantitativa di premio di fine anno, ossia di un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti, tale premio esula dagli sconti o abbuoni, per i quali soli,
RGN 3038/2016
incidendo sul prezzo, al cedente può riconoscersi il diritto alla detrazione di quanto corrisposto (Cass., inoltre 13 gennaio 2017, n. 815; sulla disciplina applicabile nelle ipotesi di fatturazione per operazioni non sottoposte ad Iva, cfr. Cass., 4 marzo 2025, n. 5675).
Mentre quest’ultima, infatti, è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni compiute, il premio di fine anno è, invece, un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti (Cass., 5 marzo 2007, n. 5006).
Pertanto, nel marcare la distinzione tra lo sconto incidente direttamente sul prezzo e sul costo della merce, rapportata ad una specifica prestazione, e il premio versato a fine anno, a prescindere da specifiche obbligazioni, ma per l’intento di incoraggia re il raggiungimento -non obbligatorio- di un fatturato, o il superamento di un certo fatturato concordato, è stato ulteriormente chiarito che lo sconto si differenzia dal premio (segnatamente di fine anno) in quanto il primo è un valore incidente direttamente in diminuzione sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni compiute, mentre il premio (di fine anno) è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente (a fine esercizio) al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti. Pertanto, solo il premio, e non anche lo sconto, è sussumibile nella categoria della cessione gratuita di denaro esente dall’IVA ex art. 2, comma 3, lett. a, d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che lo sconto si riferisce alla riduzione dei prezzi in concreto praticati nelle singole operazioni fatturate, mentre il premio configura ex se un’autonoma cessione avente a oggetto denaro, come tale non soggetta all’IVA (Cass., 23 marzo 2023, n. 8364).
Ebbene, nel caso di specie, la commissione regionale, che pur aveva dettagliatamente elencato i bonus non fatturati, descrivendone l’oggetto RAGIONE_SOCIALE prestazioni che per ciascuna occorreva rendere (si legga la descrizione RAGIONE_SOCIALE attività, tutte riconducibili al miglioramento qualitativo dei servizi, riportata a pag. 3 della sentenza), e da cui è agevole evincere che fossero collegabili ad un facere (ad es. monitoraggio del livello di soddisfazione della clientela, inserimento dei dati dei clienti nel sistema ‘estranet’ –RAGIONE_SOCIALE, CSI,
CDP-, organizzazione di almeno due eventi annui di animazione commerciale, piano di marketing, organizzazione degli spazi espositivi tra l’usato e le autovetture nuove -DCI-, previsione della presenza di addetto/interlocutore dedicato ai cd. ‘grandi clienti’), si limita ad affermare che essi non sembra che postulino ‘in misura apprezzabile’ prestazioni specifiche di un facere da parte del concessionario, oppure che non sembra che richiedano obblighi diversi ontologicamente da quelli fondamentali del rapporto di concessione.
Le sintetiche, e per certi aspetti criptiche valutazioni non tengono in alcun conto i principi enunciati in tema dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, che sostanzialmente esclude la fatturazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni solo nelle ipotesi per le quali il contributo-premio è del tutto svincolato dalla esecuzione di una prestazione di servizi, così come individuati nell’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. In altri termini è mancata la valutazione, pur possibile e pur dovuta, del rapporto tra il bonus e lo svolgimento di specifiche prestazioni di servizi da parte del concessionario.
Il motivo trova dunque accoglimento, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, d ovrà riesaminare l’appello erariale, tenendo conto dei principi di diritto qui enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 28 gennaio 2025
La Presidente NOME COGNOME