Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13224/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliata in FISCIANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 6971/2023 depositata il 13/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’importo di euro 13.195,00 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni, in relazione all’atto del 31.01.2019 per notaio NOME , con cui la contribuente aveva acquistato il fabbricato sito in Montoro, alla INDIRIZZO, in corso di costruzione, contestando la decadenza della contribuente dal beneficio fiscale accordato alla prima casa, ‘per non aver ultimato i lavori nel triennio dalla registrazione dell’atto di compravendita dell’immobile agevolato , contravvenendo all’impegno di ultimazione dello stesso assunto in atto’. La contribuente deduceva di essersi attivata per il completamento del fabbricato, come confermato dalle tre pratiche SCIA presentate al Comune di Montoro; che, purtroppo, nelle more si verificava la pandemia COVID 19 che rendeva impossibile, per causa non imputabile alla contribuente ma per indisponibilità delle maestranze e blocco ex lege di quasi tutte le attività produttive non essenziali, il completamento del fabbricato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 1271/2023, rigettava il ricorso, in quanto le scadenze relative ai benefici connessi all’acquisto dell’abitazione principale non rientrano tra quelle sospese dall’art. 24 del decreto liquidità, come invece sostenuto dalla ricorrente.
Sull’appello della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania con sentenza n. 6971/2023,
accoglieva l’impugnazione, richiamando un recente precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sent. n. 5180/2022), secondo cui, nel silenzio della legge, il termine di ultimazione dei lavori, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale ‘prima casa’, in relazione agli immobili in corso di costruzione alla stipula del contratto di vendita, deve ricavarsi in via interpretativa e non può certamente essere un termine maggiore di quello previsto per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, chiamata a verificare la permanenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire del beneficio fiscale.
L’amministrazione finanziaria ricorre avverso detta pronuncia svolgendo un unico motivo, illustrato nelle memorie difensive.
Replica con controricorso e memoria la contribuente.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Con un unico motivo, l’ente impositore denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 76, comma 2, del testo unico sull’imposta di registro, per avere il Giudice di merito ritenuto applicabile al termine triennale (ricavato in via interpretativa) gravante sul privato per la realizzazione dell’immobile, la causa di sospensione prevista, nell’ambito della legislazione emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, sul diverso termine, gravante sull’Amministrazione finanziaria, entro il quale deve essere svolto il controllo. Si assume che la legislazione emergenziale non poteva essere applicata in via analogica al privato.
Si osserva che se, dunque, il termine gravante sul privato è quantificato, secondo il consolidato orientamento di legittimità in tre anni, il termine gravante sull’Amministrazione decorre solo dal momento in cui i lavori di realizzazione dell’immobile da destinare a prima casa si sono realizzati (al massimo tre anni dopo la registrazione dell’atto), perché solo da questo momento l’intenzione, dichiarata dal contribuente, è oggettivamente
contro
llabile. Si afferma che il termine di decadenza stabilito dalla legge (nella specie triennale, ex art. 76, co. 2^, d.P.R. 131/86 ) non può che farsi decorrere a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l’atto od il comportamento accertativo e, cioè, dal momento in cui l’opera è realizzata. Secondo l’ente, il termine per l’esercizio del potere accertativo si differenzia notevolmente dal termine gravante sul privato e, soprattutto, i due termini non corrono insieme, ma -anzi -il dies ad quem del termine gravante sul privato costituisce il dies a quo del termine gravante sull’Amministrazione; ciò, in quanto il termine gravante sul privato riguarda la fase ‘antecedente’ al controllo amministrativo, quella in cui l’opera viene realizzata, mentre il termine gravante sull’Amministrazione si colloca strutturalmente nella fase successiva.
Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso avanzata dalla controricorrente, giacchè, sul piano dell’autosufficienza, l’impugnazione in esame ha ricostruito i contenuti della vicenda controversa, tramite l’indicazione della pretesa impositiva, le ragioni dell’impugnazione propost a dalla contribuente avverso l’atto impositivo, i contenuti delle difese svolte dalle parti nei due gradi di giudizio e della sentenza impugnata, consentendo di comprendere compiutamente, attraverso la sola lettura del ricorso, l’oggetto del contendere, che non predicava la necessità di ritrascrivere l’atto impositivo che aveva revocato l’agevolazione fiscale. Peraltro, le erronee valutazioni giuridiche dedotte dalla ricorrente non implicano affatto la rivisitazione nella presente sede di legittimità di aspetti fattuali e/o di merito, quanto questioni di stretta rilevanza tecnicogiuridica, che rendono inconferente nella specie il richiamo al requisito di specificità ed autosufficienza, giacchè proprio la natura squisitamente giuridica delle doglianze contenute nel motivo di impugnazione esclude che la loro illustrazione richiedesse
l’inserimento, la trascrizione o lo specifico richiamo di elementi diversi ed ulteriori dalla normativa asseritamente violata in rapporto alle domande ed eccezioni di parte, il cui sviluppo nel corso dei vari gradi del processo è stato riassunto in termini pacifici tra le parti.
Il ricorso è infondato.
3.1.Si stabilisce all’art.1 Nota II-bis) tariffa allegata d.P.R. n. 131/86 che: .
3.2. Non vi è dubbio che i cd. benefici prima casa debbano essere riconosciuti anche nel caso di immobili in corso di costruzione, in ragione della ratio sottesa all’art. 1 della Tariffa Parte prima, nota II bis, del d.p.r. n. 131 del 1986, con la quale il legislatore ha inteso promuovere e favorire l’acquisto della casa da adibire a prima abitazione, sicché è sufficiente che ad una simile finalità tenda l’acquirente con l’atto di trasferimento, purché l’immobile acquistato sia idoneo ad essere utilizzato come alloggio e presenti le caratteristiche delle abitazioni non di lusso. Ovviamente, richiedere la presenza degli elementi «distintivi» già al momento
della cessione dell’immobile, finirebbe per escludere dalla procedura agevolativa proprio l’acquisto di appartamenti di nuova abitazione che ben può avvenire prima che la costruzione sia ultimata.
3.3. Questa Corte ha così riconosciuto che può beneficiare delle agevolazioni “prima casa” l’acquirente di immobile «in corso di costruzione» da destinare ad abitazione «non di lusso» (Cass. n. 8748 del 18/06/2002; Cass. n. 32121/2018; Cass. n. 28577/2020; Cass. n. 5180/2022; Cass. n. 27528/2023) purché esso, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, sia conforme ai criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969; criteri richiamati dall’art. 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, sempre nel testo ratione temporis applicabile.
3.4.Tale ultima disposizione, nel disciplinare l’agevolazione in esame, non prevede un termine per l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile; termine che, evidentemente, deve farsi coincidere con quello entro il quale l’amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione ex art 76, comma 2, TUR e che decorre dalla richiesta di registrazione dell’atto. In sostanza, entro il suindicato termine il contribuente deve dare seguito alla volontà espressa nell’atto di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal d.P.R. n. 131 del 1986 e, pertanto, realizzare la finalità dichiarata di destinare ad “prima casa” l’immobile acquistato. Quanto sopra risponde al principio secondo cui, se il legislatore non ha fissato in modo specifico un termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale dipenda la concessione di un beneficio, tale termine non potrà essere mai più ampio di quello previsto per i controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso; rispondendo ciò anche all’ulteriore esigenza che tali controlli non siano differiti sine die al momento in cui il contribuente completa i lavori di costruzione dell’immobile.
3.2. Già Cass. n. 13317/16 ha statuito che i benefici possono essere conservati soltanto a condizione che la finalità – dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto – di destinare l’immobile, avente le caratteristiche “non di lusso” richieste dalla legge, a propria abitazione, venga realizzata al massimo entro il termine triennale di decadenza stabilito – ex art. 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, poi art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi» (Cass. n. 3604 del 2003; seguita da Cass. n.28577/2020).
3.3. Principio più volte ribadito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 18300 del 2004; Cass. n. n. 10011 del 2009; Cass.n.27080/16; Cass. n. n. 2275/17; Cass. n.20265/18; Cass. n.5180/2022) richiamando quello espresso dalle SSUU con la sentenza n. 1196/2000, la quale -in una fattispecie di disconoscimento dell’agevolazione ‘prima casa’ – ha avuto modo di affermare in via generale che, in assenza di una specifica disciplina (come nel caso di recupero da parte dell’ufficio dell’imposta di registro, avente natura complementare, per ragioni differenti dalla rettifica di valore del bene) il termine di decadenza stabilito dalla legge (nella specie triennale, ex art.76, co.2^, d.P.R.131/86) non può che farsi decorrere, stante l’operatività anche in materia delle comuni norme dell’ordinamento (artt. 2964 e segg. cod. civ.), a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l’atto od il comportamento accertativo, dovendosi tenere altresì presente che l’operatività delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il contribuente realizzi un determinato intento, dichiarato nell’atto di acquisto, entro un termine di decadenza: è stato rilevato, infatti, che i benefici fiscali sono “naturaliter” subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi (Cass. n. 27528/2023; Cass n. 20376 del 2006; Cass., n. 20066 del 2005; Cass., n. 4714 del 2003; Cass., n. 797 del 2000). Va poi ricordato
che questa Corte ha sostenuto con l’ordinanza n. 3507/2011 depositata l’11 febbraio 2011, che il termine di diciotto mesi dalla stipula dell’atto ( termine previsto per il trasferimento di residenza nel Comune ove è ubicata l’abitazione) ha «carattere meramente sollecitatorio», senza potervi quindi riconoscere «natura perentoria, cui riconnettere la decadenza, effetto che deve, invece, ricollegarsi solo all’inutile decorso del termine triennale, decorrente, nel caso, dalla registrazione dell’atto» (così Cass. n. 3507/2011).
3.4. E’ su tale presupposto che le SSUU hanno poi preso in esame le diverse ipotesi in cui le parti attestino, in atto, l’esistenza di presupposti agevolativi in realtà inesistenti (mendacio originario), ovvero in cui la dichiarazione riguardi un proposito dichiaratamente destinato ad essere solo successivamente realizzato (mendacio per evento sopravvenuto). A seconda dei casi, il termine di decadenza dell’amministrazione finanziaria deve farsi differentemente decorrere – in applicazione del suddetto principio generale – dalla registrazione dell’atto stesso, ovvero dalla rilevabilità dell’evento sopravvenuto costituito dalla mancata realizzazione del proposito preannunciato. Hanno aggiunto le SSUU che: “Il mendacio originario sul progetto abitativo è equiparabile alle altre ipotesi dinanzi considerate, implicando l’immediata insorgenza del potere dell’ufficio di disconoscere i benefici e richiedere l’ulteriore imposta dovuta (con gli accessori). Tale potere, invece, nel caso di mendacio per evento sopraggiunto, nasce e può essere esercitato solo dall’evento stesso, il cui verificarsi viene così a coincidere con il giorno iniziale della decadenza”, osservando quindi che “l’individuazione nella singola controversia di detto giorno iniziale resta disciplinata, in assenza di previsioni derogative, dalle comuni norme sull’onere di allegazione e prova (art. 2697 cod. civ.)”.
3.5.Tanto premesso, giova osservare che l’art. 24 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “decreto liquidità”, « Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»), conv. c.m. in l. 40/2020, ha stabilito che «I termini previsti dalla nota IIbis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020». L’articolo 3, comma 11quinquies del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 (c.d. decreto Milleproroghe) ha disposto che all’articolo 24 sopra citato le parole «31 dicembre 2020 siano sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021». La Relazione illustrativa alla norma ha in particolare precisato che l’introdotta sospensione ‘ riguarda i termini di cui alla Nota II bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.p.r. n. 131 del 1986, ovvero il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso…’ .
3.6.La sospensione emergenziale dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’, fissata dall’articolo 24 del d.l. n. 23 del 2020 e finalizzata ad impedire la decadenza dall’agevolazione si è limitata a citare le agevolazioni di cui alla
nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, la quale non contempla quelle individuate in favore degli acquirenti di immobili in costruzione.
Sotto altro versante, l’art. 67, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 -come modificato dall’art. 151 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha prorogato il termine gravante sull’Amministrazione per lo svolgimento dei controlli e dell’attività accertativa.
3.7. Ebbene, proprio la particolare genesi del termine triennale per l’ultimazione della costruzione, germinato dalla giurisprudenza di legittimità, coincidente con quello entro il quale l’amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione ex art 76, comma 2, TUR, convince del fatto che entrambi, in quanto strettamente correlati, devono in ogni caso collimare. Pertanto, se il termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni ovvero della loro revoca è sospeso durante il periodo emergenziale (Covid) ai sensi del cit. art. 67, allo stesso modo il termine concesso al contribuente per ultimare l’unità abitativa -che, secondo l’interpretazione di questa Corte non può essere più ampio di quello previsto per i controlli – non può essere più breve di quello accordato all’ente impositore.
3.8.E’ proprio la particolare applicazione giurisprudenziale di questo termine triennale a far sì che esso non sia stato espressamente inserito nell’articolo 24 d.l. n. 23/2020, il quale ha previsto la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa di cui alla citata Nota II bis dell’art. 1: da ciò discende che la sospensione dei termini delle agevolazioni ‘prima casa’, che opera dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 (per effetto dell’art. 24, d.l. n. 23/2020) e dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023 (grazie all’art. 3, comma 10 -quinquies, d.l. n. 198/2022), sospende anche il termine di tre anni per la ultimazione della costruzione dell’immobile, atteso che, diversamente opinando, si legittimerebbe una ingiustificata
violazione del principio di uguaglianza, giacchè in relazione al medesimo evento (effetti sospensivi derivanti dalla normativa emergenziale del periodo pandemico) solo i termini per tutte le agevolazioni ‘prima casa’ espressamente richiamate dall’art. 24 menzionato verrebbero sospesi, analogamente al termine attribuito all’amministrazione per l’attività accertativa sospeso ai sensi dell’art. 67 d.l. n. 18/2020; mentre il termine triennale per l’ultimazione della edificazione a quest’ultimo correlato e la cui durata origina dal primo non si gioverebbe della sospensione di cui alla normativa emergenziale.
4.D’altra parte, se la ratio legis dell’art. 24 del d.l. n. 23/2020 risponde all’esigenza di prevedere la sospensione dei termini previsti dall’art. 1, Tariffa, Parte I, nota II -bis allegata al d.P.R. n. 131/1986 nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.12.2020 (legato all’emergenza sanitaria), al fine di evitare la decadenza dal beneficio ‘prima casa’, ne discende che una interpretazione estensiva di siffatta norma, anche se trattasi di norma derogatoria ed eccezionale, quale certamente deve considerarsi l’art. 24, è ammissibile condividendo l’agevolazione fiscale prevista per gli immobili in costruzione da destinare ad abitazione (prima casa) l’ eadem ratio delle ipotesi espressamente previste dal legislatore (ex multis, Cass. n. 9205 del 1° settembre 1999; Cass. n. 30722 del 30.12.2011; Cass. n. 4657 del 28.2.2018; Cass. n. 1651/2023, in motiv.). L’interpretazione estensiva di disposizioni “eccezionali” o “derogatorie” (come nella specie auspicata), se pur in astratto non preclusa, deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della regola con l’introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito di una eccezione già codificata in altre fattispecie aventi identità di ratio con quella espressamente contemplata.
Nel caso di specie, l’interpretazione estensiva dell’art. 24 del d.l. n. 23/2020 anche al termine triennale previsto per gli acquirenti di immobili in costruzione risponde alla medesima ratio di favore che è quella di consentire il mantenimento delle agevolazioni fiscali concernenti la prima casa in contesto emergenziale, tale da rendere non esigibile l’osservanza del termine di legge.
4.1.Ed invero, non si scorge alcuna differenza apprezzabile tra i termini previsti dalla nota II bis dell’art. 1 Tariffa parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 sospesi dall’art. 24 cit. – ed il termine triennale di applicazione giurisprudenziale concesso all’acquirente dell’immobile in costruzione, in quanto tutti destinati a soddisfare l’esigenza di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine per l’espletamento del potere accertativo dell’amministrazione.
5. Il mezzo in esame è dunque respinto, dovendo al riguardo pronunciarsi il seguente principio di diritto: .
Per la novità della questione si stima equo procedere alla compensazione delle spese del giudizio.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della