Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34833 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34833 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/12/2023
Tributi Regionali
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 28203/2021 R.G. proposto da NOME, con domicilio eletto in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 259/III/2021, depositata il 14 aprile 2021, della Commissione tributaria regionale di Abruzzo;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 259/III/2021, depositata il 14 aprile 2021, la Commissione tributaria regionale di Abruzzo ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione della tassa automobilistica dovuta dal contribuente per l’anno 2012;
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
-secondo la tesi svolta dall’appellante, nella fattispecie si era perfezionata l’estinzione, per prescrizione triennale ( d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53), della tassa automobilistica dovuta per l’anno 2012, in quanto – una volta interrotto tale termite con avviso di accertamento notificato il 21 aprile 2015, e divenuto definitivo (per difetto di impugnazione) il 21 giugno 2015 – da detta data (di definitività dell’avviso di accertamento) decorreva il (nuovo) termine triennale previsto per la riscossione del tributo, così che l’obbligazione tributaria avrebbe dovuto ritenersi estinta, per prescrizione, a fronte di ingiunzione di pagamento notificata oltre la data del 21 giugno 2018;
detta tesi non era condivisibile alla luce della disciplina posta dal d.l. n. n. 953/1982, art. 5, cit., secondo la quale rilevava il compimento del terzo anno successivo a quello dell’atto interruttivo;
a detti fini, peraltro, trovava applicazione il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, così che dal lato del notificante rilevava, per la verifica della tempestività della notifica, la data di spedizione dell’atto;
–NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53 (come sostituito dal d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, conv. in l. 7 marzo 1986, n. 60) , ed all’art. 2945 , comma 1, cod. civ.;
si assume, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva computato il termine di prescrizione con riferimento al compimento del terzo anno successivo a quello della notifica dell’atto interruttivo in quanto – così come ritenuto dalla stessa Corte di legittimità (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25420) – una volta notificato l’atto di imposizione (nella fattispecie alla data del 21 aprile 2015), il dies a quo del (successivo) termine di prescrizione, con riferimento (ora) alla riscossione del tributo, deve identificarsi con detta notifica (del 21 aprile 2015) o, al più, con la definitività dell’atto di imposizione (così) notificato (21 giugno 2015) così che l’obbligazione tributaria avrebbe dovuto ritenersi estinta, per prescrizione, a fronte di un’ingiunzione di pagamento notificata oltre la data del 21 giugno 2018;
-la trattazione del ricorso va rimessa in pubblica udienza;
– il d.l. n. 953 del 1982, art. 5, cit., dispone che «L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente
al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.» (comma 51, qual sostituito dal d.l. n. 2 del 1986, conv. in l. n. 60 del 1986, art. 3);
3.1 – in tema di prescrizione del credito tributario che, così come nella fattispecie, sia stato posto in riscossione una volta definita la fase di accertamento e di imposizione, la Corte di Legittimità ha enunciato il principio di diritto secondo il quale la prescrizione triennale del credito per la tassa automobilistica inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall’inizio dell’anno successivo, in virtù della previsione di cui all’art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l’allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (così Cass., 10 agosto 2022, n. 24595 cui adde Cass., 6 settembre 2022, n. 26157; v. altresì. Cass., 9 maggio 2014, n. 10067; Cass., 8 febbraio 2008, n. 3048);
3.2 – in senso contrario si è, però, rilevato che la disposizione speciale dettata in tema di tassa automobilistica – alla cui stregua, come anticipato, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse e delle relative sanzioni «si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.» (d.l. n. 953 del 1982, art. 5, cit.) – sarebbe riferibile (esclusivamente) alla fase dell’accertamento, non anche a quella della riscossione (Cass., 1 aprile 2022, n. 10641);
-c on quest’ultima pronuncia si è, quindi, ritenuto che correttamente il giudice del gravame, nella fattispecie esaminata, aveva escluso che «la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche … per ogni atto impositivo o esecutivo dovesse seguire, quanto al dies a quo , il criterio previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5 per l’avviso di accertamento», con decorrenza da individuarsi, dunque, «dal primo gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata, perché l’ente può richiederla entro e non oltre il terzo anno e fino alla data del 31 dicembre»; ciò in quanto si tratterebbe di «eccezionale previsione» riferibile (solo) all’atto di accertamento – la cui ratio si correla «all’eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell’imposta nel corso dell’anno di competenza» – e, in quanto tale, non applicabile «agli anni successivi che hanno invece una decorrenza ben individuata nella data di notifica dell’atto prodromico», così che, nel caso di una intimazione di pagamento emessa dopo la notifica dell’avviso di accertamento, la prescrizione deve decorrere non dall’anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell’atto stesso;
-come reso esplicito da quanto sin qui esposto, la quaestio iuris di fondo del motivo di ricorso riveste rilevanza nomofilattica ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., così che ne risulta opportuna la trattazione in pubblica udienza, come del resto già rilevato dalla Corte sulla specifica questione (Cass., 4 maggio 2023, n. 11689; Cass., 4 maggio 2023, n. 11694);
come, poi, già rimarcato dalla Corte, la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè della particolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante, così che, in applicazione analogica dell ‘ art. 380bis , comma
3, cod. proc. civ., è ammissibile la rimessione della causa dall ‘ adunanza camerale alla pubblica udienza (Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533).
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.