Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10417 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20105/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentaleCONTRO
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE – gestione separata RAGIONE_SOCIALE, C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE sede di SIRACUSA, n. 281/2021 depositata il 13/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso innanzi la CTP di RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di
accertamento avviso di accertamento n. 3040 Prot. n. 19115 I.C.I. 2008, del Comune di Priolo Gargallo per imposta comunale sugli immobili anno 2008, per parziale omesso versamento di imposta con riferimento a 12 unità immobiliari (dieci terreni agricoli, un gruppo catastale ed un fabbricato, in relazione al quale ultimo il RAGIONE_SOCIALE aveva parzialmente assolto l’obbligazione tributaria, provvedendo al versamento di complessivi € 7.271,28) .
La Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE ha emesso la sentenza n. 43/02/15, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che gli immobili in questione non ricadessero su area demaniale e quindi fossero soggetti a pagamento di ICI da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Tale decisione è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio di appello l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Territorio con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2016 rettificò il classamento del gruppo catastale da E/3 (categoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE, in qualità di RAGIONE_SOCIALE, e da RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionario, nella dichiarazione DOCFA ModNUMERO_DOCUMENTO del 4 gennaio 2013 e confermata dallo stesso RAGIONE_SOCIALE con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO) a D/7, confermando la rendita catastale di € 887.884,00. Ta le avviso fu impugnato innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE. Con sentenza n. 4171/04/2019 del 25 settembre -2 dicembre 2019 la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso del RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, riconoscendo corretta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. Anche tale decisione fu impugnata innanzi alla CTR.
Nel giudizio parallelo, relativo al classamento catastale, con la sentenza n. 284/4/2021 depositata il 13 gennaio 2021 il Collegio ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE Territorio, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO disposto dai Primi Giudici e riconoscendo corretta e dovuta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale.
Con la sentenza n. 281/4/2021, in questa sede impugnata, depositata in pari data, la CTR ha accolto parzialmente l’appello del RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo la astratta soggettività ai fini dell’ICI, ma la non debenza dell’ imposta per detti immobili in quanto classificabili catastalmente come E/3, ai sensi dell’art. 7 lett. b) del decreto legislativo 504/1992, in quanto, destinati od asserviti a RAGIONE_SOCIALE di depurazione idrica.
7 . Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, il quale ha formulato altresì ricorso incidentale contenente n. 2 motivi.
Avverso il ricorso incidentale si è costituito con controricorso il Comune di Priolo.
Successivamente il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il comune ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e degli artt. 1 e 39, co. 1 bis, D.lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice RAGIONE_SOCIALE ha definito il giudizio, nonostante la controversia pregiudicante sul classamento catastale del ‘gruppo catastale’ non fosse stata ancora decisa con sentenza passata in giudicato.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, RAGIONE_SOCIALE L. 14 novembre 1995, n. 481, per erronea attribuzione RAGIONE_SOCIALE rendita catastale all’impianto di depurazione, classato in E anziché in D.
RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, quanto ai motivi di ricorso, che il primo motivo sarebbe inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza resa nel giudizio pregiudicante è divenuta definitiva il 14 luglio 2021 per mancata impugnazione nei termini di legge; con riferimento al secondo motivo che il motivo è inammissibile, poiché non investe il convincimento maturato dal Collegio di appello, che si è pronunciato solo sull’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 7, primo comma lett. b) del d.Lgs. n. 504/1992, essendo il classamento catastale oggetto del parallelo giudizio, peraltro ormai definitivo.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia su motivi erroneamente dichiarati assorbiti, in riferimento 1) all’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica dell’avviso di accertamento; 2) ed alla sussistenza dei presuppos ti per il riconoscimento dell’esenzione dall’ICI disposta dall’art. 7, primo comma lett. a), del d.Lgs. n. 504/1992, così come autRAGIONE_SOCIALEcamente interpretato da ll’art. 31, diciottesimo comma, RAGIONE_SOCIALE l. n. 289/2002.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha rilevato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., dell’art. 143 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 3 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il collegio di appello avrebbe errato nel ritenere la natura demaniale del compendio immobiliare costituito dal depuratore per cui è causa quale immediata conseguenza RAGIONE_SOCIALE circostanza che esso è di proprietà del RAGIONE_SOCIALE. La Commissione Tributaria Regionale ha escluso la natura demaniale del compendio immobiliare costituito dal
depuratore per cui è causa quale immediata conseguenza RAGIONE_SOCIALE circostanza che esso è di proprietà del RAGIONE_SOCIALE. Tale convincimento si scontrerebbe con il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme sopra indicate, alla luce RAGIONE_SOCIALE quali deve ritenersi che appartengono al demanio pubblico gli impianti di depurazione appartenRAGIONE_SOCIALE a qualsiasi amministrazione pubblica, e tale condizione sarebbe da ritenersi pienamente rispettata nella fattispecie in esame, essendo irrilevante la circostanza che il RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico, abbia la piena proprietà del bene. Ferma, dunque, la natura demaniale del bene, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo nella fattispecie in esame rileverebbe la sua concessione a RAGIONE_SOCIALE
La soluzione RAGIONE_SOCIALE questione proposta con i motivi (secondo motivo di ricorso incidentale) presenta profili di novità e di interesse nomofilattico, sotto il profilo del particolare regime giuridico degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
6.1. Nella fattispecie, invero, sussiste una particolarità che riguarda i RAGIONE_SOCIALE, i quali sono considerati RAGIONE_SOCIALE di diritto pubblico non economico, sui cui aspetti non constano specifici precedRAGIONE_SOCIALE.
6.2. La normativa di riferimento dispone che ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. Regione RAGIONE_SOCIALE, 4 gennaio 1984, n. 1, art. 1, comma 2, <>. Si veda altresì la l. regione RAGIONE_SOCIALE, 12 gennaio 2012, n. 8, che ha costituito l’RAGIONE_SOCIALE definito ente pubblico non economico (art. 1, comma 1).
La l. n. 1 del 1984, art. 39, invece, ha così disposto, in tema di trasferimento dei beni patrimoniali RAGIONE_SOCIALE zone RAGIONE_SOCIALEli regionali:
‘I beni patrimoniali costituRAGIONE_SOCIALE le zone RAGIONE_SOCIALEli regionali istituite con legge RAGIONE_SOCIALE 21 aprile 1953, n. 30, e la zona RAGIONE_SOCIALEle ex statale
di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora ceduti a fini RAGIONE_SOCIALEli, sono trasferiti ai consorzi per le aree di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE per territorio. Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio RAGIONE_SOCIALE, vengono trasferite ai predetti RAGIONE_SOCIALE che cureranno lo espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure espropriative eventualmente non ultimate.
Ai trasferimRAGIONE_SOCIALE di cui sopra si provvede con decreto dell’ AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo RAGIONE_SOCIALE titolarità’.
L’articolo risulta così sostituito dall’articolo 33 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 34 del 08 novembre 1988.
6.3. Il decreto n. 729 del 4 marzo 1999 del Ministero LL.PP., ha trasferito le opere in proprietà al RAGIONE_SOCIALE.
6.4. La l. 12 gennaio 2012, n. 8, art. 19, comma 2, lett. cbis , nel disciplinare la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così ha disposto:
‘(…) 2. Il Commissario liquidatore provvede a: (…)
c bis ) trasferire in concessione d’uso, nelle more dell’individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte RAGIONE_SOCIALE Assemblee Territoriali Idriche RAGIONE_SOCIALE Regione e per la celere attuazione dell’articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competRAGIONE_SOCIALE gestori unici. In assenza RAGIONE_SOCIALE predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione o, al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo
impianto purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro penale, ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine RAGIONE_SOCIALEle. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, prevRAGIONE_SOCIALEvamente autorizzate dal RAGIONE_SOCIALE, sono riconosciute, all’atto del definitivo subentro, dal RAGIONE_SOCIALE; eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all’ente RAGIONE_SOCIALE o al precedente RAGIONE_SOCIALE. (…)’
6.5. Si pone dunque il problema del raccordo -posto che si tratta di un ente pubblico non economico – con la disposizione di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 143, secondo il cui disposto:
‘1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguRAGIONE_SOCIALE del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Spetta anche all’ente di governo dell’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 823, secondo comma, del codice civile’.
L’art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prende dunque in considerazione la proprietà pubblica.
Ai sensi dell’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli RAGIONE_SOCIALE locali devono essere affidate in concessione d’uso gratuita per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE gestione al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute nella convenzione (che regola i rapporti tra ente locale e RAGIONE_SOCIALE) e nel relativo disciplinare.
6.6. La norma RAGIONE_SOCIALE, letta nel più ampio contesto normativo riportato, ha però portata meramente ricognitiva del regime demaniale
‘accidentale’ RAGIONE_SOCIALE infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferRAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
6.7. A questo punto si pone il problema di verificare se nel caso dei depuratori dei RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE pubblici non economici, che ne sono proprietari), si possano ricondurre o meno tali beni alla categoria dei beni demaniali, e se i beni concessi in uso per lo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE siano riconducibili alla nozione di concessione demaniale che, in tema di ICI, trasferisce la soggettività passiva al concessionario, atteso che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, dispone nei seguRAGIONE_SOCIALE termini: <> (ai sensi dell’art. 158, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 388 del 2000, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2001).
Alla luce di quanto sopra, preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno il rinvio RAGIONE_SOCIALE trattazione RAGIONE_SOCIALE causa, considerando la necessità di approfondire il profilo del particolare regime giuridico degli RAGIONE_SOCIALE riguardo ai beni in questione nella fattispecie.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024.