Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6640 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
Oggetto: principio di corrispondenza chiesto pronunciato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28503/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente principale – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NITTI LEONARDO, NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.2377/15/2015 depositata il 12 novembre 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia veniva accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 121/11/2009 di rigetto, previa riunione, dei ricorsi introduttivi proposti dai contribuenti nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’agente della riscossione, aventi ad oggetto l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento n. 014200700780724570002 per IVA relativa all’ anno di imposta 2002.
La cartella faceva seguito all’ avviso di accertamento notificato alla società di persone e non impugnato, con conseguente iscrizione a
ruolo del credito a carico della società RAGIONE_SOCIALE somme dovute sulla base di tale atto impositivo e la notifica della consequenziale cartella di pagamento alla società, quale intestataria del ruolo, e ai soci, quali coobbligati in solido al pagamento dei debiti sociali ex art. 2291, co. 1, cod. civ..
Il giudice di prime cure rigettava la prospettazione dei contribuenti. Con riferimento alla pretesa inesistenza o nullità della notifica della cartella alla società, la CTP osservava che l’agente della riscossione, in allegato alla memoria di costituzione, aveva prodotto valida prova del ricevimento.
Incardinato il giudizio d’appello , la CTR sospendeva il processo in attesa dell’esito del giudizio civile di querela di falso nelle more instaurato da NOME COGNOME avverso la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della notifica della cartella alla società. La querela di falso si concludeva davanti all’AGO con la declaratoria della falsità della firma di NOME COGNOME apposta sull’avviso di ricevimento della cartella indirizzata alla società. Riassunto il processo, la CTR interpretava l’articolo 2304 cod. civ., in tema di responsabilità dei soci di una società in nome collettivo, stabilendo che i creditori sociali, anche se la società era in RAGIONE_SOCIALE, non potevano pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale della società.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso principale l’agente della riscossione affidato ad un motivo. L ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, affidato a due motivi. Replica il contribuente con un unico controricorso avverso le due impugnazioni.
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale dell’agente della riscossione -in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 24, 25, 45 e 50 del d.P.R. 602/73, nonchè dell’art. 2304 cod. civ. per aver la
CTR deciso la causa sul presupposto che la cartella di pagamento sia un atto dell’esecuzione forzata.
Il motivo per connessione va esaminato unitamente all’analogo secondo motivo del ricorso incidentale che, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. -deduce a sua volta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2304, 2291 comma 1 e 1292 cod. civ.. 8. I due motivi, sostanzialmente sovrapponibili, sono fondati.
8.1. Va rammentato il principio consolidato secondo il quale la cartella di pagamento, al pari del sollecito di pagamento, non possono essere qualificati come atti dell’esecuzione (Cass. Sez. U. 14648/2017).
8.2. Nella ratio decidendi espressa sul beneficium excussionis , il giudice all’ultima pagina della sentenza afferma che « nessuna richiesta di pagamento poteva essere avanzata nei confronti dei soci in mancanza di una valida escussione della società ». Così facendo la CTR implicitamente ritiene che la cartella di pagamento sia un atto dell’ esecuzione, per tale ragione soggetta all’osservanza del disposto di cui all’art. 2304 cod. civ.. L’ interpretazione offerta dalla sentenza impugnata non è corretta, in quanto la cartella non legittima il pagamento e il beneficium excussionis , ma è solo l’atto che preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva.
Con il primo motivo del l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale -dedotto ai fini dell’art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -si lamenta il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice d’appello, in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ.. La CTR ha espresso un’unica ratio decidendi , incentrata sulla nullità della notifica della cartella di pagamento nei confronti della CTR e sulla necessità del preventivo beneficio dell’escussione del patrimonio sociale anteriormente all’escussione del patrimonio dei soci, ma i contribuenti non avrebbero mai sollevato in primo grado né in appello la questione del beneficium excussionis .
10. Il motivo è fondato e non trova accoglimento l’eccezione di inammissibilità del mezzo di impugnazione per difetto di autosufficienza sollevata in controricorso.
Infatti, non solo con riferimento al profilo di doglianza relativo all’omessa pronuncia sussiste un potere-dovere del giudice di esame degli atti del processo, ma è la sentenza stessa a rendere noto con precisione quali fossero i motivi di ricorso in primo grado e poi in appello.
11. In sentenza, nello svolgimento del ‘fatto’, si legge che davanti alla CTP i ricorrenti: « Ivi hanno chiesto l’annullamento della cartella impugnata: – per violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 in quanto priva di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal predetto articolo di legge; – per violazione dell’art. 1, co. 5 bis, lett. b) d.l. n. 106/2005 in quanto non notificata alla RAGIONE_SOCIALE ma solamente ai suoi due soci; – per violazione dell’art. 2, co. 2, dell’art. 5, co. 1, dell’art. 11, co. 1 e 2 e dell’art. 27 del d.l.gs. n. 472/1997, in quanto le sanzioni nei confronti dei soci possono essere irrogate solo ove si accerti una loro responsabilità nel compimento di atti illegittimi; – per violazione dell’art. 6, co. 5, RAGIONE_SOCIALE statuto del. contribuente e dell’art. 60, co. 6, d.P.R. n. 633/1972 in quanto l’ente impositore ha omesso di invitare al contraddittorio il contribuente prima dell’emissione dell’atto di accertamento. ».
12. Inoltre, sempre nello svolgimento del ‘fatto’, il giudice riporta accuratamente i motivi di appello: « Ivi hanno dedotto la nullità della sentenza impugnata in quanto – i giudici di prime cure avrebbero dovuto interrompere il giudizio perché prima dell’udienza di discussione il sig. COGNOME aveva depositato copia dell’atto di citazione per querela di falso in corso di notificazione come da attestazione apposta dall’Ufficiale Giudiziario; – i giudici di prime cure: a) non hanno considerato che la notifica della cartella di pagamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, è stata eseguita presso l’indirizzò di residenza del liquidatore e non presso la sede legale della società in persona del liquidatore; b) hanno omesso di pronunciarsi sulla
eccepita nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione e per mancata indicazione del responsabile del procedimento e sulla eccepita illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate nei confronti dei soci. » .
Non vi è traccia della menzione del beneficio della previa escussione del patrimonio sociale prima dell’escussione del patrimonio dei soci, questione non rilevabile d’ufficio e che dev’essere posta nel giudizio dalla parte che vi ha interesse (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 28709 del 16/12/2020), in quanto previsione specificamente dettata nell’interesse del credito condebitore solidale che vi ha interesse.
L’accoglimento di entrambi i ricorsi determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per i suddetti profili, oltre che per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso il 13.2.2024