Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32159 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16016/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 1388/36/15, depositata in data 17/12/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024 e, previa riconvocazione, del 23 ottobre 2024;
Fatti di causa
Con ricorso ritualmente notificato, ritualmente, NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) impugnò l’avviso di accertamento n. TTLM30367 relativo all’anno d’imposta 2005, in riferimento a maggiori canoni di locazione, e alla conseguente ripresa fiscale, riguardanti un fabbricato sito a Venezia, deducendo che si tratterebbe di un bene di interesse storico-artistico che godrebbe di un trattamento fiscale privilegiato.
La C.T.P. di Torino rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R. del Piemonte.
Avverso detta ultima sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con un unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Sulla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 legge n. 413/91 ed art. 3 legge n. 1089/1939, in connessione ai documenti prodotti agli atti di causa, nonché sull’errata valutazione delle prove documentali acquisite’ , la contribuente censura la sentenza impugnata perché ha respinto l’appello da essa proposto, sulla base della motivazione che
l’immobile sito in Venezia, per il quale ella aveva invocato l’applicazione de l beneficio di cui all’art. 11 della legge n. 413 del 1991, non risultava essere stato riconosciuto dal Ministero di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089 del 1939.
La contribuente, nel motivo in esame, precisa che non contesta il principio di diritto, affermato dalla C.T.R., secondo il quale il godimento del beneficio fiscale di cui all’art . 11 della legge n. 413 del 1991 presuppone che il riconoscimento dell’interesse storico o artistico dell’immobile fosse avvenuto con provvedimento formale ministeriale soggetto a trascrizione nei registri imm obiliari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089 del 1939.
Ella imputa, piuttosto, al giudice di appello di non aver considerato adeguatamente, e comunque di avere erroneamente valutato, l’atto notarile di compravendita nel quale si farebbe riferimento ad un decreto ministeriale trascritto che includerebbe l’immobile in questione tra gli edifici di notevole interesse storico ed artistico della città di Venezia.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La contribuente non si duole della violazione di una norma di legge, ma di come la C.T.R. abbia ricostruito la fattispecie sottoposta al suo esame tramite la valutazione delle prove prodotte dinanzi ad essa.
Né, deve aggiungersi, la contribuente fa valere, al di là della rubrica, un omesso esame di fatto decisivo discusso dalle parti , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Peraltro, l’atto notarile è stato debitamente valutato dalla C.T.R., che ha considerato il suo contenuto come insufficiente a dimostrare l’esistenza di un provvedimento ministeriale di apposizione del vincolo di particolare interesse storico o artistico.
Si tratta dell’esito dell’attività di valutazione delle prove , che al più avrebbe potuto essere censurato in questa sede in quanto
assolutamente carente di motivazione o sorretto da motivazione apparente, mentre la contribuente si limita a sollecitare questa Corte a una diversa, alternativa valutazione del decisivo documento acquisito in giudizio.
2.Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna della contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024