Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28501 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28501 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA ROCCA NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19661/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME ;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1813/2019 depositata il 17/04/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 19 aprile 2023, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di pagamento per euro 10.003.732,53 spiccato nei suoi confronti sulla base di ingiunzione di pagamento del 19.3.1986 nei confronti del coniuge deceduto NOME COGNOME.
La ricorrente ha eccepito l’accettazione co n beneficio di inventario e l’avvenuta prescrizione della pretesa per decorso del termine trentennale, atteso che la notifica originaria dell’ingiunzione di pagamento del 1986 non si era perfezionata in quanto la relata riportava «omessa notifica perché da informazioni assunte in luogo il notificando è traslocato senza lasciare l’indirizzo».
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano ha respinto il ricorso, ritenuta insussistente la prescrizione e non provata l’accettazione con beneficio di i nventario.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia ha accolto l’appello della contribuente, osservando che la presentazione della dichiarazione di successione non equivale ad accettazione dell’eredità e che, nel caso di specie, era di mostrata l’accettazione con beneficio di inventario effettuata con nota di trascrizione presso l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate a seguito di atto redatto da notaio.
L’RAGIONE_SOCIALE delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi.
Resta intimata la contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando l’inesistenza o l’apparenza della motivazione, che si era limitata a dar conto dell’accettazione con beneficio di inventario, accogliendo così l’appello senza motivare sull’ incidenza di questa sull’atto emesso dall’Ufficio , rendendo così impossibile qualunque valutazione sul percorso logico -argomentativo della decisione.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 d.lgs. n. 546/1992 nonché dell’art. 19 d.l. n. 334/1939 e dell’art. 15 comma 3 TUA, in quanto il termine di prescrizione della pretesa erariale per accise petrolifere è di anni trenta e resta sospeso in pendenza di procedimento penale, definito in questo caso con sentenza del 6.6.1994.
Con il terzo motivo deduce, sempre in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 470, 484 e 490 c.c., in quanto l’accettazione con beneficio di inventario era stata trascritta presso l’RAGIONE_SOCIALE delle e ntrate successivamente alla notifica dell’atto impugnato e non risultava il perfezionamento della procedura di accettazione con beneficio di inventario.
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 60 comma 1 n. 4 c.p.c, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia , non avendo la CTR deciso sulle domande proposte, quella principale di decadenza dal beneficio di inventario e quella subordinata di inefficacia dell’accettazione con beneficio di inventario con riguardo all’atto impugnato, sul presupposto che i limiti di responsabilità derivanti dal beneficio di inventario valgono in sede di riscossione e resta in capo all’erede il potere di rappresentanza del patrimonio beneficiato.
Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.
L’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo nei limiti del c.d. ‘minimo costituzionale’, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa, o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. purché il
vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Cass., sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 7090 del 2022).
Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). Al di fuori di queste ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017), mentre, di contro, non è consentito in Cassazione l’esame del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v. Cass. sez. un., n. 8053 del 2014).
Nel caso in esame la CTR, affermato che la dichiarazione di successione non equivale ad accettazione dell’eredità, si è limitata ad osservare che era stata trascritta, in data 5.5.2016, l’accettazione con beneficio di inventario dell’eredità di NOME COGNOME da parte di NOME COGNOME e «pertanto» la Commissione non poteva che accogliere l’appello della contribuente. Il percorso
argomentativo resta effettivamente lacunoso e non restituisce un ragionamento logico -giuridico suscettibile di verifica. La CTR si affida al valore conclusivo della congiunzione, che non basta a dar conto delle precise ragioni giuridiche della decisione, omettendo anche di considerare le questioni sollevate dall’Ufficio : l’accettazione con beneficio di inventario era stata trascritta successivamente alla notifica dell’ atto oggetto di impugnazione, non risultava effettuato l’inventario né definita la relativa procedura, nulla si era detto sulla posizione dell’erede con beneficio di inventario riguardo ai debiti tributari compresi nell’eredità beneficiata.
La sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/04/2023.