Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30722 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30722 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9748/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
LO PILATO NOME, NOME VINCENZINA, NOME NOME, NOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 896/2021 depositata il 26/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso notificato all’RAGIONE_SOCIALE i sig.ri NOME COGNOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME, quali eredi beneficiati del dott. NOME COGNOME, adivano la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni n. 2017/008/SC/000003956/0/010 con cui era stato richiesto il pagamento dell’imposta di registro pari ad € 486.511,50 (di cui € 486.389,00 per imposta di registro ed € 122,50 per entrate eventuali), in relazione alla sentenza civile n. 3956/17, emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 12.4.2017 e depositata il 2.10.2017, deducendo che: – a seguito del decesso del dott. COGNOME NOME, avvenuto in Grottaminarda (AV) in data 1.11.1998, succedevano ex lege , quali chiamati legittimi all’eredità, il coniuge COGNOME NOME e i figli COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; – che, con atto pubblico per AVV_NOTAIO del 2.12.2017 rep. n. 48527, raccolta n. NUMERO_DOCUMENTO, registrato presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Benevento in data 5.12.2017 al n. NUMERO_DOCUMENTO e annotato presso l’RAGIONE_SOCIALE del Territorio di Avellino in data 11.12.2017 ai n.ri 19612/1667 e 19613/1668, gli eredi beneficiati del dott. COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 507 cod. civ., provvedevano a rilasciare in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nonché in favore di tutti gli altri ipotetici creditori ereditari, tutti i beni facenti parte del patrimonio ereditario del defunto signor COGNOME NOME, deceduto ab intestato, in Grottaminarda (AV) in data 1 novembre 1998′, come individuati nei verbali di inventario redatti dal AVV_NOTAIO in data 16.7.1999 repertorio n. 7876/1718, registrato a Benevento il 31.7.1999 al n. NUMERO_DOCUMENTO, in data 6.8.1999, rep. n. 8159/1760, registrato a Benevento il 13.8.1999 al n. 2678 e in data 28.3.2014, rep. n. 42867/17462, registrato a Benevento
il 24.4.2014 al n. NUMERO_DOCUMENTO; che, successivamente all’atto pubblico di rilascio dei beni in favore della RAGIONE_SOCIALE, gli eredi beneficiati del dott. COGNOME NOME depositavano presso il Tribunale di Benevento istanza per la nomina di un Curatore dell’eredità ex art. 508 cod. civ, al fine di far conseguire al RAGIONE_SOCIALE le somme spettanti quale creditore del de cuius dott. COGNOME NOME; – che il Tribunale di Benevento nominava quale Curatore dell’eredità beneficiata l’AVV_NOTAIO, titolare dei poteri di amministrazione e di disposizione al fine della liquidazione dei beni ereditari; – che, con atto per AVV_NOTAIO del 29.4.1999, registrato in Benevento in data 10.5.1999 al n. 1600, l’erede COGNOME NOME procedeva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 484 cod. civ., all’accettazione con il beneficio dell’inventario dell’eredità del defunto genitore e, in conformità a quanto prescritto dall’art. 510 cod. civ., l’accettazione con beneficio d’inventario posta in essere dalla predetta estendeva i propri effetti anche a tutti gli altri chiamati all’eredità.
Con sentenza n. 8766/19 del 17.5.2019, depositata il 19.7.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’avviso di liquidazione impugnato.
Sull’appello dell’amministrazione, la Commissione tributaria della Campania, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva il gravame.
In particolare, i giudici regionali così statuivano .
Avverso detta decisione, ricorre l’amministrazione finanziaria sulla base di un unico motivo.
Replicano con controricorso i contribuenti.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 36 d.lgs. n. 346/1990, per avere il decidente omesso di considerare che l’accettazione con beneficio di inventario non far venir meno la titolarità dell’obbligazione, limitando solo il quantum dovuto al momento della riscossione.
Il ricorso è inammissibile.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice d’appello ha affermato -fornendo, così, una motivazione alternativa a quella qui fatta oggetto dell’unico motivo di ricorso che gli eredi hanno provveduto al rilascio dei beni ai creditori in virtù di un atto debitamente trascritto prima dell’emissione dell’avviso di liquidazione oggi in contestazione e che, pur non essendo il rilascio dei beni ai creditori un atto abdicativo o traslativo della proprietà, lo stesso ne comporta l’abbandono dell’amministrazione, che passa al curatore nominato ai sensi
dell’art. 508 c.c., al quale compete anche di provvedere alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e ss. c.c. Aggiungendo che detta ricostruzione della vicenda non era smentita dall’Ufficio che avevano chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere riconoscendo che l’avviso non produce effetti ai sensi degli artt. 507 e 508 c.c. nei confronti degli eredi che avevano accettato con beneficio di inventario e che avevano effettuato il rilascio dei beni.
4.L’unico motivo articolato con il ricorso, anche nella sua illustrazione, attinge esclusivamente l’erronea statuizione secondo cui l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario determina il venir meno della RAGIONE_SOCIALE patrimoniale degli eredi, dei quali fa unicamente sorgere il diritto a non risponderne ultra vires hereditatis.
4.1.Al contrario di quanto affermato dalla Corte distrettuale, occorre distinguere fra l’ipotesi in cui la pretesa dell’amministrazione sia fatta valere con avviso di accertamento e quella in cui la stessa consegua ad una notifica di cartella di pagamento. Solo nel primo caso, infatti, l’amministrazione identifica il soggetto legittimato passivo e l’importo che si ritiene debba essere corrisposto; l’avviso di accertamento, dunque, tende ad identificare nell’erede il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria già sussistente nei confronti del de cuius ed individua l’entità del debito tributario che, per effetto del fenomeno successorio, viene ora a gravare sull’erede. Pertanto, l’eventuale contestazione, da parte di quest’ultimo, dell’avvenuta accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e, quindi, l’invocazione della limitazione della propria RAGIONE_SOCIALE entro il perimetro del patrimonio ereditario, non attiene al giudizio con il quale si contesta la legittimità della pretesa fatta valere con l’avviso di accertamento; la natura del giudizio tributario è infatti «oppositiva di manifestazioni di volontà fiscali “esternate” al contribuente,
senza cioè che possa farsi luogo a preventive azioni di accertamento negativo del tributo» (cfr. Cass. n. 31013/2022; Cass. n. 22571/2021; v. anche Cass. n. 6610/2013, Cass. Sez. U. n. 6070/2013).
4.2. Tuttavia, non avendo l’amministrazione attinto la motivazione alternativa -concernente gli effetti del rilascio dei bene ereditari ai creditori rispetto a quella censurata con l”unico mezzo, si è venuta consolidandosi la motivazione alternativa non oggetto di critiche da parte dell’ente finanziario e tanto basta a determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso. Va, infatti, dato seguito al principio secondo cui è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076; Cass. n. 5102/2024; S.U. n. 201107/2024). Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata (v. Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. n. 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dei contribuenti che liquida in euro 8.221,00 per compensi, oltre 200,00 euro, rimborso forfettario e accessori come per legge. Così deciso in Roma, all’udienza della Sezione tributaria tenuta il 14 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME