Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1635 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1635 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
Oggetto: Avviso di accertamento per omessa ritenuta d’acconto su royalties -Convenzione RAGIONE_SOCIALE -Germania contro doppie imposizioni -Beneficiario effettivo RAGIONE_SOCIALE royalties -Nozione.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5368/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale domicilia ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, con la quale è elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE sito in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4417/2016, depositata in data 5 agosto 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Udita per la ricorrente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Udita per la controricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Dagli atti di causa emerge che la RAGIONE_SOCIALE appartiene ad un gruppo multinazionale facente capo alla società statunitense RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore della produzione e distribuzione di chiusure in metallo, plastica e mastice per prodotti alimentari e bevande. In Europa il gruppo opera attraverso compagini societarie localizzate in diversi Paesi, sotto il coordinamento e la gestione della RAGIONE_SOCIALE, sita in Germania. La società contribuente, controricorrente nel presente giudizio, è la consociata che opera nel mercato italiano, utilizzando il marchio ed il know-how della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Cap.
In relazione al periodo d’imposta 2009, la contribuente operava ritenute d’acconto, sulle royalties corrisposte alla RAGIONE_SOCIALE tedesca per lo sfruttamento del marchio e del know-how , nella misura del 5%, aliquota prevista dall’art. 12 del MoRAGIONE_SOCIALE di Convenzione RAGIONE_SOCIALE contro le doppie imposizioni, stipulata tra RAGIONE_SOCIALE e Germania.
Tuttavia, all’esito dell’attività ispettiva espletata dalla Guardia di Finanza nel 2013, emergeva che effettiva beneficiaria del pagamento RAGIONE_SOCIALE predette royalties era stata la casa madre statunitense, ossia la RAGIONE_SOCIALE, sicché la misura della ritenuta d’acconto da applicare avrebbe dovuto essere del 10%, come previsto dall’art. 12 della Convezione RAGIONE_SOCIALE-U.S.A. per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con una differenza di euro 28.571,90 rispetto a
quanto effettivamente versato sulla base della diversa misura del 5%. Tale conclusione era fondata sul rinvenimento di una e-mail proveniente dall’ufficio contabile della RAGIONE_SOCIALE tedesca in cui si era dichiarato che le royalties non erano state inserite nel conto economico in quanto integralmente ‘girate’ alla casa madre statunitense.
L’Amministrazione finanziaria notificava, quindi, alla contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui accertava l’omesso versamento della somma di euro 28.571,90 a titolo di ritenute d’acconto per l’anno d’imposta 2009 e applicava la sanzione di euro 34.286,40 per infedele dichiarazione del sostituto d’imposta ed omessa effettuazione di ritenute.
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, assumendo, da un lato, che effettiva beneficiaria RAGIONE_SOCIALE royalties era la società tedesca, che non poteva considerarsi una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e che, dall’altro, l’Ufficio non aveva attivato lo scambio di informazioni con le autorità tedesche previsto dalla relativa Convenzione contro le doppie imposizioni; inoltre, contestava l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo privo di fondamento l’assunto dell’Ufficio, posto che, da un lato, la RAGIONE_SOCIALE tedesca, in forza di un contratto di licenza, deteneva i diritti di utilizzazione in Europa del marchio e del know how di proprietà della casa madre statunitense, e che, dall’altro, la mancata attivazione da parte dell’Ufficio della procedura RAGIONE_SOCIALE scambio di informazioni con le autorità tedesche impediva di riscontrare la fondatezza dell’assunto stesso, restando basata l’asserita natura interpositiva della società tedesca su meri indizi, non confortati da evidenze documentali.
L’RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che rigettava l’appello ritenendo insussistente una interposizione sia fittizia che reale della
società tedesca, la quale aveva svolto l’effettivo ruolo di headquarter europeo del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della CTR, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo.
La società contribuente resiste con controricorso.
In data 08/12/2025 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
In data 23/12/2025 la controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
All’udienza pubblica del 07/01/2026 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la ricorrente ha chiesto accogliersi il ricorso. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse della controricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, nella persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del DPR 600/73, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 12 e 27 della Convenzione RAGIONE_SOCIALE -Germania per evitare le doppie imposizioni del 18 ottobre 1989, ratificata con legge n. 459 del 24 novembre 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Secondo la CTR, la RAGIONE_SOCIALE tedesca non poteva costituire una mera intermediaria tra la società contribuente e la casa madre statunitense in quanto la prima è una società effettiva ed operante sul mercato, ragion per cui era inconfigurabile una fattispecie tanto di interposizione fittizia quanto di interposizione reale, potendo quest’ultima essere sanzionata secondo lo schema dell’abuso del diritto solo a fronte di « una costruzione societaria priva di ogni finalità economica diversa dal mero risparmio fiscale ». Né poteva ritenersi sufficiente l’e -mail proveniente dall’ufficio contabilità della RAGIONE_SOCIALE tedesca, posto che l’Ufficio avrebbe dovuto attivare
la procedura di scambio di informazioni con l’autorità fiscale tedesca al fine di ottenere una ‘prova rigorosa’ dell’elusione.
Tali statuizioni, secondo la ricorrente, sono viziate per errata interpretazione della portata applicativa dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, che, nel prevedere l’imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare, non distingue tra interposizione fittizia e reale, posto che la condotta elusiva non richiede un comportamento fraudolento del contribuente, ma può attuarsi anche tramite operazioni effettive e reali.
La circostanza, quindi, che la RAGIONE_SOCIALE tedesca fosse società effettivamente operante sul mercato non escludeva che la stessa si fosse posta, nel caso di specie, quale intermediaria della società statunitense nell’incasso RAGIONE_SOCIALE royalties , come emergeva dalla e-mail proveniente dalla stessa società tedesca nella quale si era affermato testualmente che « le royalties non sono presenti nel loro Conto Economico, in quanto vengono girate in rapporto 1:1 (cioè pari importo) alla casa madre americana, registrando sia le partite in dare che in avere sullo stesso conto ».
La CTR ha immotivatamente escluso la rilevanza probatoria di tale email e ha erroneamente addossato all’Ufficio l’obbligo di attivare i canali di collaborazione con l’Autorità fiscale tedesca procedura che, invece, ai sensi dell’art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni, costituisce oggetto di una facoltà -al fine di raggiungere una ‘prova rigorosa’ dell’elusione, sebbene, al contrario, l’Ufficio potesse assolvere l’onere probatorio su di sé gravante anche mediante il ricorso a presunzioni.
Il motivo, in primo luogo, si sottrae alle censure di inammissibilità sollevate dalla società controricorrente.
2.1 Invero, per quanto attiene all’asserita violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha riportato la motivazione dell’impugnata
sentenza e ha formulato specifiche censure avverso la stessa, richiamando sia gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di condotte elusive che la documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio (in particolare, l’e -mail proveniente dall’ufficio contabilità della RAGIONE_SOCIALE tedesca, di cui è stato trascritto anche il contenuto a pag. 10 del ricorso) idonea a dimostrare l’opera di intermediazione svolta dalla consociata tedesca, nella riscossione RAGIONE_SOCIALE royalties , per conto della società madre statunitense.
2.2 Il fatto, poi, che la ricorrente abbia riportato nel corpo del ricorso per cassazione l’immagine scansionata della motivazione della sentenza della CTR non incide sull’ammissibilità del ricorso, in quanto tale scansione -che, comunque, è cosa ben diversa dal mero assemblaggio di atti e documenti non accompagnato da uno sviluppo linguistico RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate – corrisponde, nella sostanza, alla riproduzione del testo della medesima sentenza e non fa venir meno l’agevole comprensione della censura prospettata, articolata sulla base di una chiara enunciazione dei profili di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR in relazione alle varie statuizioni della sentenza impugnata.
Inoltre, per questa Corte non viola il principio di autosufficienza, avuto riguardo alla complessità della controversia, il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta o seguita da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (Cass. 10/07/2020, n. 14756; Cass. 24/07/2018, n. 19562; Cass., Sez. U., 24/02/2014, n. 4324). Nella specie, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, sia prima che dopo la riproduzione della motivazione della sentenza impugnata, ha focalizzato le questioni dirimenti per la soluzione della controversia.
2.3 Neppure sussiste il profilo di inammissibilità asseritamente derivante dalla richiesta di un nuovo esame nel merito della controversia,
posto che la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme indicate nell’articolazione del motivo, avendone la CTR offerto, secondo l’Ufficio, una interpretazione non in linea con quella ricavabile dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Nel merito il motivo è fondato.
3.1 Occorre premettere, in relazione al quadro normativo di riferimento, che, ai sensi dell’art. 12 (sotto la rubrica “Canoni”) della Convenzione RAGIONE_SOCIALE -Germania contro le doppie imposizioni (ratificata e resa esecutiva con legge n. 459/1992): « 1. I canoni provenienti da uno RAGIONE_SOCIALE contraente e pagati ad un residente dell’altro RAGIONE_SOCIALE contraente sono imponibili in detto altro RAGIONE_SOCIALE. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello RAGIONE_SOCIALE contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto RAGIONE_SOCIALE, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione ».
Lo stesso articolo (comma 4) stabilisce che: « il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti ».
Nel caso in esame, si controverte dell’imposizione fiscale RAGIONE_SOCIALE royalties dovute quale contropartita del diritto allo sfruttamento di beni immateriali (marchio e know-how ).
L’art. 9 del Protocollo, quale parte integrante della Convenzione, precisa che: « La persona che percepisce dividendi, interessi e canoni è considerata beneficiario effettivo ai sensi degli articoli 10 , 11
e 12 se ad essa spetta il diritto al quale tali pagamenti si ricollegano e se i redditi che ne ritrae devono essere ad essa attribuiti in virtù della legislazione fiscale dei due Stati ».
3.2 Ebbene, questa Corte ha già avuto occasione di delineare le caratteristiche del “beneficiario effettivo”, in relazione a dividendi, interessi e canoni. Si è, infatti, evidenziato che la prassi internazionaltributaria ha elaborato il concetto di “beneficiario effettivo” al fine di contrastare quelle pratiche volte proprio a trarre profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva statale; in particolare, in ambito RAGIONE_SOCIALE, il concetto di “beneficiario effettivo” è comparso per la prima volta nel moRAGIONE_SOCIALE di convenzione del 1977, negli articoli 10 e 11 (dedicati rispettivamente al regime di tassazione dei dividendi e degli interessi).
La prassi statale si è, quindi, conformata a tale orientamento, adottando la clausola del “beneficiario effettivo” ( beneficial owner ) nei diversi trattati sottoscritti (Cass. 19/07/2023, n. 21140; Cass. 06/09/2022, n. 26290; Cass. 30/09/2019, n. 24287; Cass. 19/12/2018, n. 32840, in relazione alla tassazione RAGIONE_SOCIALE royalties ; Cass. 28/12/2016, n. 27116; Cass. 16/12/2015, n. 25281).
Tale clausola generale dell’ordinamento fiscale internazionale è volta ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di treaty shopping con lo scopo di riconoscere la protezione convenzionale a contribuenti che, altrimenti, non ne avrebbero avuto diritto o che avrebbero subìto un trattamento fiscale, comunque, meno favorevole. Il treaty shopping implica lo sfruttamento RAGIONE_SOCIALE differenze nei trattati stipulati fra le varie nazioni, mediante la frapposizione di un soggetto residente in uno RAGIONE_SOCIALE terzo ( RAGIONE_SOCIALE ) nel flusso reddituale tra lo RAGIONE_SOCIALE della fonte e quello del beneficiario effettivo. L’introduzione della detta clausola nell’art. 10 del MoRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consente di limitare la potestà impositiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della fonte (nel caso di specie l’RAGIONE_SOCIALE) solo laddove il
vero percettore dei dividendi (beneficiario effettivo) abbia sede nell’altro RAGIONE_SOCIALE contraente.
3.3 Pertanto, in virtù della clausola del “beneficiario effettivo”, può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell’altro RAGIONE_SOCIALE contraente, che abbia l’effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione (in tal senso, ex multis , Cass. 10/07/2020, n. 14756, nonché Cass. 08/06/2023, n. 16173).
In sostanza, nel caso degli agenti, dei nominees e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE companies , che operano quali fiduciari, il percettore di interessi, dividendi o canoni non ne è il beneficiario effettivo, in quanto il medesimo non ha il diritto di disporre dei redditi percepiti, ma ha l’obbligo di trasferirli ad altro soggetto. La società “condotto” funge, quindi, da mero “canale di transito” dei redditi, ossia dalla fonte al beneficiario finale, sicché la scelta di “canalizzazione” si giustifica unicamente nelle più vantaggiose implicazioni fiscali del “transito”.
Il “beneficiario effettivo”, invece, ha sia la titolarità che la disponibilità del reddito percepito e non è tenuto ad alcun trasferimento RAGIONE_SOCIALE stesso a terzi, ragion per cui non possono essere ricomprese tra i “beneficiari effettivi” le società RAGIONE_SOCIALE (società interposte), ossia società che, sebbene formalmente titolari di redditi, dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati, risultando essere semplici fiduciarie o semplici amministratori agenti per conto RAGIONE_SOCIALE parti interessate (in tal senso Corte Giustizia UE, 26/02/2019, cause riunite: n. 115/16, N. COGNOME; n. 118/16, X COGNOME; n. 119/16, NOME. COGNOME; n. 299/16, COGNOME; paragrafo 6). Devono, in tal caso, essere utilizzate le norme anti-abuso volte a far prevalere la sostanza sulla forma nonché le regole di “sostanza economica” (cfr. paragrafo 7 della decisione citata).
Analoga disciplina è dettata nella direttiva 2003/49/CE InteressiRoyalties : una società di uno RAGIONE_SOCIALE membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria (art. 1 della direttiva).
3.4 L’indagine sul ‘beneficiario effettivo’ s’interseca, quindi, con la verifica del ruolo concretamente assunto dalla società intermediaria ( RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE ), con l’ulteriore notazione, da parte della dottrina, che nell’ordinamento eurounitario la clausola del beneficiario effettivo ha lo scopo di impedire che possa attuarsi una particolare forma di abuso RAGIONE_SOCIALE convenzioni contro le doppie imposizioni, mediante l’interposizione, reale (se la società esiste effettivamente) o fittizia (se la società è una costruzione puramente artificiosa, c.d. letter box ), di società RAGIONE_SOCIALE in un flusso reddituale transfrontaliero. In particolare, l’interposizione reale – nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all’atto, il quale è effettivamente voluto -neppure presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, ma postula l’uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da consentire di eludere l’applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta, essendo finalizzata a stigmatizzare operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale alla luce del più generale principio del divieto di abuso del diritto (Cass. 27/04/2021, n. 11055).
3.5 Si è poi precisato, nella versione 2014 del Commentario al moRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che rileva, ai fini della individuazione del beneficiario effettivo, non già il diritto esclusivo ad usare e godere dei flussi reddituali (” the full right to use and enjoy “), come previsto nel draft (bozza) del 2011, ma la circostanza che il diritto del beneficiario dei flussi non sia vincolato da specifici obblighi legali o contrattuali di ritrasferimento (” recipient’s right to use and enjoy …is constrained by a contractual or legai obligation to pass on the payment received to another person “; è
esclusa, quindi, la qualifica di beneficiario effettivo qualora “il diritto di disporre e godere…è limitato da obbligazioni contrattuali o legali a trasferire il pagamento ricevuto ad altro soggetto”). Pertanto, nella prassi RAGIONE_SOCIALE, nei casi di agente, nominee , RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , fiduciario o amministratore, il percettore non è qualificabile come beneficiario effettivo perché il suo diritto di godere e disporre dei flussi è limitato da un’obbligazione legale o contrattuale di trasferire i pagamenti ricevuti a terzi. Tale obbligo – che, di norma, deriva da documenti legali, ma può anche discendere da circostanze di fatto – deve però riguardare lo specifico pagamento ricevuto.
Questa Corte ha, poi, affermato che il Commentario RAGIONE_SOCIALE, pur non avendo valore normativo, costituisce, comunque, una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti all’RAGIONE_SOCIALE (Cass. 05/03/2020, n. 6242; Cass. 28/07/2006, n. 17206), tanto che il valore interpretativo di tale moRAGIONE_SOCIALE si rinviene in numerosi precedenti di legittimità (Cass. 21/12/2018, n. 33218, con riferimento alla stabile organizzazione; Cass. n. 32840/2018, cit., in tema di royalties per il concetto di “beneficiario effettivo”; Cass. 07/09/2018, n. 21865, in materia di redditi percepiti all’estero dagli artisti; Cass. 10/11/2017, n. 26638, in relazione alla Convenzione RAGIONE_SOCIALEFederazione Russa per l’individuazione della residenza della persona fisica).
3.6 Nella già citata pronuncia della Corte di Giustizia UE 26/02/2019 (paragrafo 124), proprio in tema di individuazione del beneficiario effettivo per i pagamenti di “interessi” e di “canoni” fra società consociate di Stati membri diversi, si è altresì affermato che la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per
mezzo della creazione artificiosa RAGIONE_SOCIALE condizioni necessarie per il suo ottenimento. In tale decisione si chiarisce che « il termine ‘beneficiario effettivo’ non è utilizzato in un’accezione ristretta e tecnica, bensì deve essere esteso nel suo contesto alla luce dell’oggetto e dell’obiettivo della convenzione, segnatamente per evitare le doppie imposizioni nonché prevenire la frode e l’evasione fiscale » (cfr. punto 6 della decisione che richiama il punto 8 del Commentario RAGIONE_SOCIALE, edizione 2003).
Inoltre, sempre nella decisione sopra indicata, si rileva che la natura artificiosa di una costruzione può risultare avvalorata dalla circostanza che il gruppo di società sia strutturato in modo tale che la società percettrice degli interessi versati dalla società debitrice debba essa stessa ritrasferire gli interessi medesimi ad un terza società, non rispondente ai requisiti d’applicazione della citata direttiva 2003/49/CE (regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni), con la conseguenza che essa realizza unicamente un utile imponibile insignificante, agendo da società interposta al fine di consentire il flusso finanziario dalla società debitrice verso l’entità effettiva beneficiaria RAGIONE_SOCIALE somme versare (paragrafo 130). La circostanza che una società agisca come società interposta può essere accertata quando l’unica attività della medesima sia costituita dal percepimento degli interessi e dal loro successivo trasferimento al beneficiario effettivo (paragrafo 131).
Ancora, secondo la Corte di Giustizia UE, possono costituire indizio di una costruzione artificiosa: la sussistenza di contratti tra le società interessate generatori di flussi finanziari infragruppo; le modalità di finanziamento RAGIONE_SOCIALE operazioni; la valutazione dei fondi propri RAGIONE_SOCIALE società intermediarie; l’assenza, nelle società interposte, del potere di disporre economicamente dei dividendi percepiti. A tal riguardo, sono idonei a costituire indizi di tal genere, non solo obblighi contrattuali o legali, per la società percettrice dei dividendi, di ritrasferirli a terzi, ma anche il fatto che la società medesima, pur in assenza di un obbligo contrattuale o
legale di tal genere, non disponga del diritto di utilizzare detti dividendi e di goderne. La Corte, infine, ha precisato che tali indizi possono esser avvalorati da coincidenze o da contiguità temporali.
3.7 Più recentemente, questa Corte, sia pure in tema di esenzione degli interessi e di altri flussi reddituali dall’imposta ex art. 26quater del d.P.R. n. 600/1973, ha statuito che l’indagine volta a verificare la qualità di ‘beneficiario effettivo’ si articola in tre test, autonomi e disgiunti, come denominati dalla dottrina, la quale ha razionalizzato i princìpi cardine enunciati dalla giurisprudenza, comunitaria e di legittimità, e dalle Corti anglosassoni e mitteleuropee; trattasi di test che, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei “parametri spia” o “indici segnaletici”: i) il substantive business activity test , che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva, ossia se la società interposta sia o meno una costruzione artificiosa; ii) il dominion test , che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo (che può essere anche una società appartenente allo stesso gruppo multinazionale); iii) il business purpose test , che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se abbia una funzione nell’operazione di finanziamento o se sia mera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale (Cass. 28/02/2023, n. 6005; conforme Cass. 08/06/2023, n. 16173).
3.8 In definitiva, non può che ribadirsi il principio per cui, in tema di benefici o esenzioni nella fiscalità internazionale, il giudice di merito è tenuto ad adottare un’interpretazione coerente con i principi eurounitari di parità RAGIONE_SOCIALE parti ed effettività della concorrenza, compiendo un’indagine in fatto fino ad individuare il concreto effettivo beneficiario, sia facendo leva su elementi sintomatici di una costruzione artificiosa o di una mera interposizione (in cui figura un soggetto comunitario atto al mero
trasferimento a destinatario estero), se fissati dalla norma o presenti nelle prassi, sia considerando chi riceve il reale vantaggio economico dal beneficio, dallo sgravio o dall’esenzione concessa (in tal senso, Cass. 19/07/2023, n. 21140).
3.9 Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta ai predetti principi, in quanto, sebbene dall’e -mail inviata dall’ufficio contabilità della RAGIONE_SOCIALE tedesca risultasse che le royalties a questa versate dalla società contribuente erano state ritrasferite integralmente alla società madre statunitense, che dunque costituiva il ‘beneficiario effettivo’ di tali redditi, il giudice d’appello, limitando la propria sfera d’indagine, ha ritenuto di dover escludere che la società tedesca fosse una « mera intermediaria per garantire a RAGIONE_SOCIALE un risparmio di imposta » in quanto non poteva configurarsi né una fattispecie di interposizione fittizia di tale società -posto che questa impiegava circa 360 dipendenti ed aveva effettuato ingenti investimenti per la propria attività « operando sia quale controllore del gruppo sul mercato europeo sia quale produttore e distributore sul mercato tedesco » -né un’ipotesi di interposizione reale, configurabile solo in presenza di « una costruzione societaria priva di ogni finalità economica diversa dal mero risparmio fiscale ». La RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, sostenuto che l’e -mail predetta fosse un elemento indiziante da solo non « sufficiente per disconoscere in capo alla società tedesca l’effettivo ruolo e le funzioni di headquarter europeo del gruppo ».
Così ragionando, però, la CTR non ha tenuto conto che il thema decidendum non verteva in via principale sull’accertamento di una effettiva, stabile e operativa struttura in capo alla RAGIONE_SOCIALE tedesca (avendo, peraltro, anche l’Ufficio escluso la configurabilità di un’interposizione fittizia), bensì sulla individuazione del ‘beneficiario effettivo’ – di cui all’art. 12 della Convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e Germania contro le doppie imposizioni, alla luce dell’interpretazione fornita in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte nonché da quella unionale – RAGIONE_SOCIALE royalties
versate dalla società contribuente, potendo la società RAGIONE_SOCIALE anche essere costituita da un ente effettivamente esistente ed operativo, ma che, tuttavia, faccia da mero intermediario nella riscossione dei canoni per conto di un soggetto residente in altro RAGIONE_SOCIALE (diverso dagli Stati contraenti RAGIONE_SOCIALE).
Lo scopo elusivo perseguito dalla contribuente può, in sostanza, anche essere realizzato con operazioni effettive e reali, non essendo all’uopo necessario, per escludere il predetto scopo, che il soggetto intermediario, ossia l’apparente beneficiario dei redditi, sia costituito da « una costruzione societaria priva di ogni finalità economica diversa dal mero risparmio fiscale »; al contrario, è ben possibile che l’attività economica da questo effettivamente espletata sul mercato si accompagni alla funzione di intermediazione, nella percezione dei redditi, svolta nell’interesse di altra società terza. E ciò in ragione del fatto che la nozione di ‘beneficiario effettivo’, come si evince dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, va verificata alla luce della reale ‘disponibilità” e “titolarità” del reddito percepito, rilevando, in proposito, anche il superamento del cd. dominion test . Trattandosi, peraltro, di possesso come situazione di fatto tale da comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale (Cass. 19/10/2018, n. 26414; Cass. 30/12/2015, n. 26057), esso appare coerente con il fatto che la prova è affidata anche a circostanze di carattere indiziario (Cass. 07/04/2025, n. 9095).
Nella memoria ex art. 378 c.p.c. la controricorrente assume che, nelle more del presente giudizio, si sarebbe formato il giudicato, tra le stesse parti ed in relazione al medesimo rapporto giuridico, dapprima con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 8334/09/17 -con cui è stato rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per il
recupero di ritenute d’imposta per l’anno 2011 – e successivamente con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 8359 del 2019, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente ed annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa per il recupero di ritenute d’imposta per l’anno 2010.
Con tali sentenze, entrambe divenute definitive per omessa impugnazione, la CTR ha escluso espressamente il carattere di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ossia di mera intermediaria, della RAGIONE_SOCIALE tedesca, che è stata invece qualificata quale beneficiaria effettiva RAGIONE_SOCIALE royalties pagate dalla contribuente. Trattandosi della stessa questione di fondo oggetto del presente giudizio, la stessa, secondo la controricorrente, sarebbe ormai coperta dal giudicato esterno, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza.
4.1 Tale conclusione è infondata.
4.2 Per quanto attiene alla sentenza n. 8359/2019, non vi è prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della stessa, posto che non risulta depositata l’attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. (norma applicabile per analogia legis al processo tributario ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: cfr. Cass. 11/04/2025, n. 9458), emessa dalla segreteria della CTR.
4.3 In relazione all’altra sentenza richiamata dalla contribuente (CTR Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 8334/09/17), tale pronuncia, emessa tra le stesse parti in relazione all’anno d’imposta 2011, non esplica, sulla questione oggetto del presente giudizio inerente all’anno d’imposta 2009, l’efficacia espansiva di giudicato esterno. E tale affermazione vale, in ogni caso, per quanto si dirà, anche per la sentenza della CTR campana n. 8359/2019, inerente all’anno d’imposta 2010.
Invero, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione
alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie tendenzialmente permanenti, in quanto suscettibili di variazione annuale (Cass. 04/03/2021, n. 5939; Cass. 28/11/2019, n. 31084; Cass. 06/07/2018, n. 17760). In particolare, l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. 09/10/2015, n. 20257).
4.4 Nel caso di specie, la sussistenza del presupposto fattuale, al quale la controricorrente ricollega il formarsi del giudicato (ossia la qualifica di beneficiario effettivo RAGIONE_SOCIALE royalties in capo alla RAGIONE_SOCIALE tedesca), va accertata con riferimento a ciascun anno d’imposta, in ragione del possibile mutamento nel tempo di detto elemento, che non rientra tra quelli stabili o, anche solo, tendenzialmente permanenti: ne consegue che il giudicato esterno sulla sussistenza o meno di tale requisito relativamente ad uno o piu anni d’imposta non può avere effetto con riferimento ad anni d’imposta diversi (Cass. 30/09/2019, n. 24287; Cass. 21/11/2018, n. 30033).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE anzidette considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, attenendosi agli indicati principi, nonché alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa
composizione, proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME Giudicepietro