Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26681 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso.
-controricorrente –
avverso la sentenza n.4406/39/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 maggio 2017;
Royaltiesbeneficiario effettivoConv.Italia/Luss emburgo
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità e per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
A seguito di processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza l’Ufficio contestava alla RAGIONE_SOCIALE di avere utilizzato per l’attività alberghiera marchi di proprietà altrui i cui licenziatari venivano individuati in società aventi sede in Lussemburgo. In particolare, la contestazione in ordine alle ritenute corrisposte nell’anno di imposta 2009 riguardava i compensi corrisposti alle società detentrici del marchio Marriot rispetto ai quali non era possibile individuare il beneficiario effettivo con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE minori ritenute ai sensi dell’art.12 della Convenzione Italia/Lussemburgo contro le doppie imposizioni.
Il ricorso proposto dalla NOME COGNOME di RAGIONE_SOCIALEdRAGIONE_SOCIALEora in poi RAGIONE_SOCIALE avverso l’atto impositivo venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale e la decisione, appellata dalla Società, veniva riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania che annullava integralmente l’avviso di accertamento.
Il Giudice di appello riteneva che la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito idonea prova atta a dimostrare che le società, aventi sede in Lussemburgo, fossero le effettive beneficiarie dei compensi corrisposti a titolo di royalties sui marchi con conseguente applicabilità dell’art.12 della Convenzione Italia/Lussemburgo contro le doppie imposizioni e corretta applicazione da parte della contribuente RAGIONE_SOCIALE ritenute nella misura del 10 per cento. Secondo la C.T.R. gravava sull’Ufficio l’onere,
non assolto, di provare che le società di diritto lussemburghese fossero RAGIONE_SOCIALE mere società veicolo attraverso le quali le royalties venivano retrocesse ad altro soggetto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, l’RAGIONE_SOCIALE cui resiste, con controricorso la RAGIONE_SOCIALE la quale ha, tra l’altro , eccepito l’esistenza di un giudicato esterno.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.
La Società ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente, con il primo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.12 della Convenzione Italia Lussemburgo e dell’art.115 cod.proc.civ. in relazione all’art.25, comma 2 , del d.P.R. n.600/1973 ed art.2697 c.c.censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la sentenza impugnata per avere la C.T.R. ritenuto non provata, da parte dell’Ufficio, la retrocessione RAGIONE_SOCIALE royalties, oggetto di accertamento, pur avendo l’onere di dimostrare che GHL era una RAGIONE_SOCIALE e che aveva stipulato accordi per retrocedere le somme incassate dal RAGIONE_SOCIALE a terzi sulla base di un obbligo legale.
2.Con il secondo motivo di ricorso -rubricato: violazione e /o falsa applicazione degli artt.2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all’art.360 nn.3 e 4 del c.p.c.si deduce che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova per presunzioni nel rapporto con il Fisco, avendo annullato l’atto impositivo impugnato senza operare una valutazione complessiva di tutte le circostanze
indiziarie addotte dall’Ufficio le quali, invece, avrebbero giustificato la conferma del rilievo fiscale in contestazione.
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione, sollevata in controricorso dalla Società, di inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt.324, 329 e 100 cod. proc. civ. Secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe formato il giudicato esterno per effetto della sentenza n.9457/2016 con la quale la C.T.R. aveva accolto l’appello proposto dalla contribuente in relazione ad analogo avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008 anche sul rilievo, non fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione, che anche a volere ritenere che il beneficiario effettivo fosse una società statunitense la ritenuta applicabile (dell’8%) sarebbe stata più favorevole rispetto a quella (del 10%) prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia /Lussemburgo.
3.1. L’eccezione non ha pregio , da un canto, perché avverso la sentenza della quale si invoca il giudicato pregiudizievole risulta essere stato proposto da parte dell’Amministrazione finanziaria ricorso per cassazione (chiamato per la trattazione alla stessa pubblica udienza del 12 settembre 2024 nel quale è stato trattato il presente ricorso) , d’altro perché, in ogni caso, si verte su avviso di accertamento relativo ad altra annualità di imposta rispetto al quale secondo il costante orientamento di questa Corte non può opporsi il giudicato esterno (v. Cass., Sez.U., 16 giugno 2006 n.13916 e, di recente ex plurimis, Cass. 3 gennaio 2019 n.37).
Procedendo, quindi, all’esame del primo motivo di ricorso va dato primario rilievo, ai fini della decisione, alla nozione di beneficiario effettivo, contenuta nell’art. 12 della Convenzione Italia/Lussemburgo, firmata in Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge n.747 del 14 agosto 1982, il quale dispone:
<<1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2.Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3.Ai fini del presente articolo il termine designa i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche e scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
4.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività industriale o commerciale pe r mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore dei canoni si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5.I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato concluso il contratto che ha originato il pagamento dei canoni e che sopporta l’onere di tali canoni, questi sono considerati come provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE altre disposizioni della presente Convenzione>>.
4.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di beneficiario effettivo, ben compendiata da Cass. n. 32840 del 19/12/2018: <>.
Il concetto, seppure per la differente fattispecie di interessi ma ugualmente applicabile in materia di royalties , è stato ulteriormente specificato da Cass. 28/02/2023 n.6005 la quale ha statuito che <>.
Il principio è stato ulteriormente confermato, di recente, da Cass 3 settembre 2024 n.23628 la quale (richiamando oltre alla già citata Cass. n. 6005/2023; Cass. sez. trib. 28 febbraio 2023, n. 6050), ha ribadito che <<l'indagine volta a verificare la qua lità di beneficiario effettivo si articola in tre test, autonomi e disgiunti, come denominati dalla dottrina in relazione ai principi cardine elaborati dalla richiamata giurisprudenza unionale e di legittimità, che, in rapporto alla fattispecie concreta, p rendono in considerazione dei 'parametri spia' o 'indici segnaletici': il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività effettiva; il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente RAGIONE_SOCIALE somme percepite a titolo di dividendi o interessi o sia invece tenuta a rimetterla ad un soggetto terzo; il RAGIONE_SOCIALE purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero e cioè se la società percipiente abbia una funzione di finanziamento o se invece sia una mera conduit RAGIONE_SOCIALE (o sociètèrelais).
4.2 Alla luce dei principi specificati e ribaditi in tale ultima pronuncia, il mezzo di impugnazione non appare meritevole di accoglimento, concordandosi con il P.G. per l'insussistenza nella sentenza impugnata alcun errore di diritto, avendo la C.T.R. correttamente individuato le norme e i principi regolatori della materia ed essendo pervenuta alla conclusione che le royalties versate da RAGIONE_SOCIALE a una società lussemburghese per l'uso del marchio Marriot dovesse essere applicata l'aliquota ridotta del 10% prev ista dalla Convenzione Italia/Lussemburgo, in luogo della più gravosa aliquota del 30% di cui all'art.25, comma 2, del d.P.R. n.600 del 1973, essendo la società di diritto lussemburghese la 'beneficiaria effettiva' RAGIONE_SOCIALE royalties e ciò sulla base di un apprezzamento di fatto fondato sugli elementi forniti dalle parti la cui censura, ad opera della ricorrente, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.3 cod.proc.civ. è inammissibile (cfr. Cass. 3.11.2023 n.30660). Invero e inoltre, dalla sentenza impugnata emerge che la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto in giudizio una copiosa quantità di prove documentali, tenute in conto dalla CTR, che dimostravano come RAGIONE_SOCIALE svolgesse un'attività economica effettiva sfruttando i Marchi e licenziandoli a terzi come RAGIONE_SOCIALE ( RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE test) , avesse il diritto di disporre dei Canoni senza alcun obbligo di riversarli a terzi ( dominion test) e avesse una funzione economica quale titolare dello sfruttamento dei Marchi ( RAGIONE_SOCIALE purpose test) .
Né meritevole di accoglimento appare la censura relativa ad una erronea, da parte della C.T.R., distribuzione dell'onere della prova essendosi anche in questo caso il Giudice di appello mosso lungo il solco interpretativo tracciato da Cass.n.6005/2023 cit. la quale, in motivazione, ha chiarito che <> .
5. Anche la censura articolata con il secondo motivo di ricorso è infondata alla luce degli insegnamenti di Cass. Sez.U 24 gennaio 2018 n.1785 costantemente seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte (v.di recente Cass.21 febbraio 2022 n.9054) secondo i quali:<>. Nonché di recente, in ambito tributario Cass. n. 11690 del 30/04/2024 <>.
5.2 Nel caso in esame, le argomentazioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE non prospettano la violazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ. nei termini sopra indicati, risolvendosi in definitiva nell’allegazione di una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE questioni di fatto e nella contrapposizione a quelli forniti dalla contribuente, dei diversi elementi indiziari (peraltro, come correttamente rilevato dal P.G. neppure dirimenti) forniti dall’Ufficio la cui valenza probatoria è stata espressamente disattesa dalla Commissione tributaria regionale.
6.Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato con spese, liquidate come in dispositivo, a carico della soccombente RAGIONE_SOCIALE.
7. Essendo soccombente un’ Amministrazione dello Stato la quale usufruisce della prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE spese non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate in complessivi euro 7.600,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 settembre 2024.