Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30852 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30852 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18502/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa,
AVVISO DI ACCERTAMENTO 2015
in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, al INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 378/2023, depositata in data 1/2/2023;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto in udienza il rigetto del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l ‘RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO per la società contribuente;
Fatti di causa
A seguito di un controllo fiscale attivato a carico della contribuente con la consegna da parte dei funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE, in data 3 giugno 2020, del questionario n. NUMERO_DOCUMENTO, dalla documentazione prodotta in risposta a mezzo e-mail del 3 luglio 2020, risultò che, nel periodo d’imposta 2015, la società aveva corrisposto 8.829.449,73 di euro a titolo di fees alla consociata RAGIONE_SOCIALE applicando la ritenuta prevista dall’art. 12 della Convenzione RAGIONE_SOCIALE-Svizzera nella misura del 5%.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla parte in risposta al citato questionario, l’Ufficio ritenne insussistenti i requisiti utili all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE più favorevoli condizioni previste dall’articolo 12 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni e, di conseguenza, emise l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, a mezzo del quale applicò alla suddetta transazione la ritenuta con aliquota ordinaria del 30% ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del d. P.R. n. 600/73.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso della contribuente annullando l’avviso di accertamento impugnato .
La sentenza di primo grado, su appello dell’Ufficio, fu confermata dalla CGT-2 della Lombardia.
Avverso la sentenza di appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Il Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE ha depositato una requisitoria scritta, modificando le sue conclusioni in udienza.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
Innanzitutto, occorre dare atto della tempestività del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
Come ben chiarito nella memoria difensiva dell’amministrazione, infatti, il termine lungo semestrale per il ricorso per cassazione veniva a scadenza l’1/9/2023 .
Aggiungendo a tale scadenza gli undici mesi previsti dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, si arriva alla scadenza dell’1/8/2024 e dunque, al netto del periodo feriale, all’1/9/2024 , data di notifica del l’odierno ricorso , sicché quest’ultimo è tempestivo.
Va infatti chiarito che, ai fini del calcolo del termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE impugnazioni quando opera la sospensione straordinaria prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, occorre prima individuare il dies di scadenza ordinaria, tenendo conto del periodo di sospensione c.d. feriale.
Quindi, nel caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata l’1/2/2023, considerando il periodo feriale dall’1 /8/2023 al
31/8/2023, il termine ordinario semestrale di impugnazione scadeva l’1/9/2023 (la scadenza all’1/8/2023, all’interno del periodo feriale, era ordinariamente sospesa fino all’1/9/2023).
Individuato così il termine di scadenza ordinario dell’impugnazione, rientrando esso nella forbice temporale indicata dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022 (1/1/2023 -31/10/2023), occorre applicare la sospensione ‘straordinaria’ di undici mesi dall’1/9/2023, pervenendosi così all’1/8/2024 .
Orbene, è vero che questa Corte ha più volte affermato che il periodo ordinario di trentuno giorni di sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969 e ss.mm., in mancanza di disposizioni specifiche, non si cumula con il periodo di sospensione straordinaria fissato dalle varie leggi che hanno previsto la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie, e dunque anche dalla legge n. 197 del 2022 (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 28398 del 15/10/2021, Rv. 662817 -01; Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020, Rv. 657875 -01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16876 del 24/07/2014, Rv. 632070 – 01), ma deve chiarirsi che detta non cumulabilità significa solo che il periodo ordinario di sospensione feriale che cada completamente all’interno degli undici mesi di sospensione straordinaria (quelli previsti dalla legge n. 197 del 2022) non viene recuperato, rimanendo assorbito ne gli undici mesi di sospensione ‘straordinaria’, fermo restando che se, invece, la sospensione di undici mesi scada all’interno del periodo feriale, alla detta sospensione dovrà applicarsi l’ulteriore sospensione prevista per l’ordinario periodo feriale, affinché l’avvocato possa comunque godere, per la redazione e la notificazione del ricorso, di un termine che tenga conto del suo diritto al riposo (per gli affari non sottratti all’operatività della generale sospensione feriale) nel periodo dall’1 agosto al 31 agosto.
Ne consegue che, essendo venuto a scadere, nel caso di specie, il termine per impugnare, considerata la sospensione straordinaria di undici mesi prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, in data 1/8/2024, tale termine è rimasto sospeso fino al l’1/9/2024 ( recte , fino al 2/9/2024, cadendo l’1/9/2024 di domenica).
In conclusione, il 2/9/2024 era il termine ultimo entro il quale il ricorso poteva essere tempestivamente notificato, e tale termine è stato rispettato.
Deve, inoltre, sostanzialmente convenirsi con la contribuente lì dove, in controricorso, afferma che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha impugnato la sentenza d’appello con riferimento all’accertamento che RAGIONE_SOCIALE avesse residenza fiscale in Svizzera ai fini dell’applicazione dell e ritenute con l’ aliquota ridotta sulle ritenute corrisposte, prevista dalla Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni, sicché l’unica questione sostanziale devoluta alla cognizione di questa Corte è quella relativa alla qualità di RAGIONE_SOCIALE di soggetto effettivo beneficiario RAGIONE_SOCIALE royalties ad esso versate dalla odierna contribuente.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 c. 1d. lgs. 31.12.1992 n. 546, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato che essa non avrebbe appellato la parte della sentenza di primo grado in cui la RAGIONE_SOCIALE.T.P. aveva desunto la qualità della RAGIONE_SOCIALE di soggetto effettivo beneficiario dei pagamenti della odierna contribuente dalla stessa certificazione dell’autorità elvetica in cui la RAGIONE_SOCIALE risultava essere residente fiscalmente in Svizzera.
1.1. Il motivo è infondato.
Al di là del poco chiaro passaggio contenuto nella parte motiva della sentenza impugnata, evidenziato dalla odierna ricorrente, deve
rilevarsi che la sentenza d’appello non è affetta da minuspetizione, in quanto essa affronta sia la questione della residenza fiscale di RAGIONE_SOCIALE sia quella della qualità, in capo ad essa, di effettiva beneficiaria RAGIONE_SOCIALE royalties pagate dalla odierna contribuente.
Il giudice di appello, infatti, ha affermato la qualità di beneficiaria effettiva in capo a RAGIONE_SOCIALE valorizzando fatti e circostanze diverse e ulteriori rispetto al certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità elvetica.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, c. 5 e 12 c. 2, 27 Convenzione RAGIONE_SOCIALE-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 23.12.1978 n. 943, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE si duole che il giudice di appello abbia ritenuto corretta la motivazione della sentenza di primo grado secondo la quale il certificato di residenza di RAGIONE_SOCIALE rilasciato dall’autorità elvetica era di per sé sufficiente anche a provare la qualità, in capo alla stessa RAGIONE_SOCIALE, di effettiva beneficiaria dei pagamenti effettuati dalla odierna contribuente.
2.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata.
La CGT-2 , nell’attribuire alla RAGIONE_SOCIALE la qualità di effettiva beneficiaria dei pagamenti effettuati dalla odierna contribuente, ha analizzato la struttura societaria della società residente in Svizzera, i suoi dati di bilancio, la sua consistenza patrimoniale, giungendo ragionevolmente alla conclusione, in base agli elementi acquisiti al giudizio, che la RAGIONE_SOCIALE era la effettiva beneficiaria dei pagamenti della odierna contribuente.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 4, c. 5 e 12 c. 2, 27 Convenzione RAGIONE_SOCIALE-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 23.12.1978 n. 943, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata perché emessa in violazione dei
criteri di riparto dell’onere della prova . In particolare, la CGT-2 avrebbe deciso senza che la contribuente avesse addotto elementi validi a suffragio della qualità, in capo a COGNOME, di effettiva beneficiaria dei suoi pagamenti . L’onere della prova, infatti, gravava sulla contribuente, che non vi avrebbe adempiuto, non avendo dato dimostrazione che RAGIONE_SOCIALE fosse in grado di decidere autonomamente sulle sorti dei flussi di denaro che provenivano dalla odierna contribuente.
3.1. Il motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata il giudice di appello ha affermato che la struttura aziendale svizzera di RAGIONE_SOCIALE non rappresentava semplicemente una ‘stabile organizzazione’, ma la il centro decisionale della società, che sempre in Svizzera aveva la sua residenza fiscale.
La contribuente, inoltre, aveva dimostrato che i dati di bilancio della società svizzera erano sintomatici di una realtà economica operativa e pienamente funzionale, e dunque, in via presuntiva, in grado di decidere autonomamente sulla destinazione dei flussi di denaro costituiti dai pagamenti effettuati dalla contribuente medesima, con la conseguenza che non coglie nel segno la doglianza dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo la quale la CGT-2 avrebbe deciso senza prove o illegittimamente addossando su di essa la prova negativa della qualità di RAGIONE_SOCIALE come effettiva beneficiaria dei pagamenti della contribuente.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento , in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro ventimila per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
(NOME COGNOME)
(NOME COGNOME)