Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32149 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32149 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24367/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1358/2017 depositata il 15 marzo 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, breviter , NGI) un avviso di accertamento con il quale contestava alla prefata società l’omessa applicazione della ritenuta alla fonte, con l’aliquota del 27 per cento, sui dividendi da essa corrisposti nell’anno 2008 alla propria socia danese RAGIONE_SOCIALE (di qui in avanti NGD), a sua svolta partecipata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corporation (RAGIONE_SOCIALE); ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecuniarie collegate.
Secondo l’assunto dell’Ufficio, la contribuente avrebbe fatto un (cd. ) della Convenzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEDanimarca del 5 maggio 1999 contro le doppie imposizioni, avvalendosi della sub-RAGIONE_SOCIALE danese come schermo fittizio dietro il quale si sarebbe celata la beneficiaria effettiva dei dividendi corrisposti, da individuare nella RAGIONE_SOCIALE ( ) americana.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava tale avviso di accertamento proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE.
Deduceva di aver correttamente operato in osservanza dell’art. 10, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione, in quanto, essendo stata la NGD detentrice, per un periodo di dodici mesi anteriore alla data di distribuzione dei dividendi, di almeno il 25 per cento del capitale di essa società distributrice, l’imposta da applicare nello Stato italiano non poteva eccedere lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi medesimi.
Il giudice adìto, ritenute fondate le ragioni addotte dalla contribuente, annullava l’atto impositivo.
La pronuncia di primo grado veniva in sèguito riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 1358/2017 del 15 marzo 2017 accoglieva il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, rideterminando nel 5 per cento l’aliquota della ritenuta «a titolo
d’acconto» da operare sui dividendi in questione, ai sensi dell’art. 10, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEStati Uniti d’America del 25 agosto 1999 contro le doppie imposizioni.
A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava quanto segue:
-doveva escludersi che la richiesta dell’Amministrazione Finanziaria di applicazione della ritenuta del 5 per cento prevista dall’art. 10, paragrafo 2, lettera a), della menzionata Convenzione RAGIONE_SOCIALE-USA integrasse una nuova domanda vietata in appello, essendosi l’impugnante «limitata a ridimensionare la pretesa tributaria vantata» , pur sempre «continua (ndo) a fondare» detta pretesa «sul mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto sui dividendi» ;
-«dagli atti allegati ed elencati nell’accertamento risult (ava) la direzione ed il controllo da parte della società americana» ; segnatamente, dalla «corrispondenza via e-mail tra la società americana e le società europee» da essa controllate, «esclusa proprio la società danese, apRAGIONE_SOCIALEe controllante» , emergeva che «gli impulsi volitivi di gestione RAGIONE_SOCIALE operazioni di distribuzione dei dividendi (ammontare, date, modalità di pagamento, conti da movimentare, predisposizione RAGIONE_SOCIALE minute per le delibere assembleari di distribuzione, risoluzione di problematiche di carattere amministrativo e fiscale) provenivano sempre dalla società americana» ;
-«per contro, la struttura operativa della società danese era sostanzialmente inesistente, tanto da indurre lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consultato dalla contribuente (v. pareri allegati al PVC) a rimarcare l’esigenza di fornire una effettiva evidenza e dimostrazione dell’esistenza di valide ragioni economiche dietro l’insediamento in Danimarca della RAGIONE_SOCIALE e ad affermare, in altra occasione, la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare l’attività della RAGIONE_SOCIALE danese, quali la struttura organizzativa (locali, dipendenti, etc.), le
tecniche di business, il livello di indipendenza… nei confronti della casa madre RAGIONE_SOCIALE, il ruolo attivo di coordinamento e gestione RAGIONE_SOCIALE filiali europee» ;
-a mente del comma 5 dell’art. 27 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis» , spettava alla contribuente dare prova del fatto che la partecipazione societaria della RAGIONE_SOCIALE non fosse da questa detenuta allo scopo esclusivo o principale di consentire alla controllante americana di beneficiare indebitamente del regime fiscale di favore contemplato dal predetto articolo; sotto questo aspetto, «si d (o) ve (va) predicare l’insufficienza dell’esistenza di un reticolo societario in Europa, nonché degli atti di redazione dei bilanci e della partecipazione alle assemblee» , in mancanza di «dimostrazione della funzione economica della detenzione della partecipazione» .
Contro questa sentenza la NGI ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
La ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver omesso di dichiarare l’inammissibilità della nuova domanda proposta in grado d’appello dall’Amministrazione Finanziaria, incentrata sull’asserita applicabilità, nel caso di specie, della ritenuta con l’aliquota del 5 per cento stabilita dall’art. 10, paragrafo 2), lettera a), della Convenzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-USA del 25 agosto 1999
contro
le doppie imposizioni, laddove, in precedenza, essa aveva invocato l’operatività della ritenuta del 27 per cento prevista dalla diversa disciplina domestica recata dall’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 Come chiaramente emerge dalla ricostruzione della vicenda di causa operata nello stesso ricorso per cassazione, con l’avviso di accertamento che ha dato origine alla presente controversia l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla NGI l’omessa effettuazione della ritenuta alla fonte con l’aliquota del 27 per cento sui dividendi relativi all’anno 2008 da essa corrisposti alla propria socia danese RAGIONE_SOCIALE.
1.4 A fronte di questa iniziale posizione, la successiva richiesta dell’Ufficio di applicazione dell’inferiore aliquota del 5 per cento non costituiva esercizio di una pretesa tributaria diversa da quella risultante dall’atto impositivo, concretandosi in una mera riduzione quantitativa della medesima pretesa originariamente fatta valere, alla stregua della regola generale secondo cui il più comprende il meno.
1.5 Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che in tale richiesta fosse ravvisabile una violazione del divieto di «ius novorum» sancito dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, essendosi, in tutta evidenza, al cospetto di una semplice riduzione della domanda originaria, anche con riferimento all’entità RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecuniarie collegate al tributo (rideterminate da 7.384.162,50 euro in 965.250 euro: pag. 9 del ricorso, ultimo periodo).
1.6 Sull’argomento è stato chiarito che anche nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, sicché, qualora l’Amministrazione Finanziaria si avveda della fondatezza di un’eccezione sollevata dal contribuente, non per questo è tenuta a rinnovare l’intero procedimento amministrativo di accertamento, ben potendo, invece, ridurre la domanda originaria e rinunciare a una parte di essa.
1.7 Tale riduzione della domanda, non equivalendo a un diverso e
autonomo accertamento in via di rettifica, è ammissibile anche se operata per la prima volta in grado d’appello, con conseguente dovere del giudice di valutare la pretesa fiscale residua (cfr. Cass. n. 29732/2020, Cass. n. 15413/2017, Cass. n. 11265/2003).
1.8 Ai rilievi fin qui svolti va aggiunto che rientrava comunque nei poteri officiosi della CTR disporre che la ritenuta sui dividendi fosse operata con un’aliquota inferiore a quella indicata nell’avviso di accertamento, considerato che il processo tributario, quale giudizio di «impugnazionemerito», è diretto non già alla mera eliminazione dell’atto impugnato dal mondo giuridico, bensì alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che di quanto accertato dall’Ufficio.
1.9 Conseguentemente, laddove ritenga invalido l’avviso di accertamento per ragioni di carattere sostanziale, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla eventualmente alla corretta misura, sulla base di una motivata valutazione sostitutiva, entro i confini segnati dalle domande di parte (cfr. Cass. n. 3757/2025, Cass. n. 15055/2024, Cass. n. 11232/2015, Cass. n. 19122/2012).
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 della Convenzione RAGIONE_SOCIALE-Danimarca stipulata il 5 maggio 1999, ratificata con L. n. 170 del 2002.
2.1 Si censura l’impugnata sentenza per avere la Commissione regionale erroneamente interpretato l’espressione «beneficiario effettivo» contenuta nell’art. 10 della richiamata Convenzione RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Al riguardo, viene dedotto che:
– ;
– , come nella fattispecie in esame, ;
– .
2.3 Si soggiunge che:
la circostanza che RAGIONE_SOCIALE fosse a sua volta controllata da altra società avente sede negli USA , non rilevando in contrario in favore della socia americana;
anche ;
la certificazione rilasciata dalla competente autorità fiscale estera, versata in atti e facente prova fino a querela di falso, attestava ;
tutti questi elementi avrebbero dovuto indurre la RAGIONE_SOCIALE a riconoscere nella prefata società danese la beneficiaria effettiva dei dividendi percepiti dalla partecipata italiana;
il comportamento della RAGIONE_SOCIALE risultava, quindi, pienamente conforme alle previsioni della succitata Convenzione.
2.4 Il motivo è fondato.
2.5 L’art. 27bis del D.P.R. n. 600 del 1973, norma interna attuativa della direttiva 435/90/CEE (cd. direttiva , in inglese ), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 26, comma 2, lettera b), della L. n. 122 del 2016, prevedeva, al comma 5, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società «figlie» a società «madri» comunitarie a loro volta direttamente o indirettamente controllate da società non residenti in Stati della Comunità Europea, a condizione che queste ultime dimostrassero di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime fiscale contemplato dal detto articolo.
2.6 L’attuale formulazione della norma, applicabile con riferimento ai dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2016, stabilisce che «la direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015», la quale ha modificato l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio n. 2011/96/UE, «è attuata dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’art. 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».
2.7 Ne consegue che detta ultima disposizione, costituente clausola generale in materia di abuso del diritto o elusione fiscale, vale oggi come univoco riferimento normativo per legittimare il disconoscimento dell’esenzione dalla ritenuta su dividendi distribuiti da società figlie a società madri residenti nell’Unione Europea.
2.8 Come già affermato da questo giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 16173/2023, Cass. n. 23628/2024), la normativa interna di recepimento
della disciplina unionale va letta alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia Europea con le cd. , in particolare con quella del 26 febbraio 2019, resa in cause riunite C-116/16 e C-117/16, che specificamente attiene alla materia della distribuzione dei dividendi.
2.9 Deve, quindi, ulteriormente ribadirsi che, «in tema di dividendi madrefiglia, in ragione del disposto di cui all’art. 27 -bis, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -sia nella versione precedente alle modifiche di cui all’art. 26, comma 2, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122 sia nella versione successiva-, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici ivi previsti non ne sia ‘beneficiario effettivo’ è elemento da valutarsi per la ricostruzione della fattispecie in termini di pratica elusiva, quale segnale di una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell’Unione» .
2.10 Questa Corte Suprema ha chiarito che l’indagine volta ad accertare la qualità di beneficiario effettivo si articola in tre test, autonomi e disgiunti, i quali, a seconda della fattispecie concreta, prendono in considerazione dei «parametri spia» o «indici segnaletici» e sono stati denominati dalla dottrina, fattasi carico di razionalizzare i princìpi fondamentali enunciati dalla richiamata giurisprudenza comunitaria e di legittimità e dalle Corti anglosassoni e mitteleuropee in noti «leading cases» : (1) «substantive business activity test» , che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva o sia una costruzione di puro artificio; (2) «dominion test» , che rappresenta il centro dell’indagine e valuta se la società percipiente possa disporre liberamente RAGIONE_SOCIALE somme ricevute a titolo di dividendi o sia tenuta a rimetterle a un soggetto terzo; (3) «business purpose test» , che esamina le ragioni dell’interposizione della società nel flusso reddituale transfrontaliero, onde apRAGIONE_SOCIALEre se essa abbia una funzione di finanziamento o sia una mera «conduit RAGIONE_SOCIALE» o «sociètè relais» (cfr. Cass. n. 16173/2023 e Cass. n. 23628/2024,
nonché, con riferimento all’esenzione degli interessi e degli altri flussi reddituali dall’imposta ex art. 26 -quater del D.P.R. n. 600 del 1973, n. 6005/2023, Cass. n. 6050/2023; vedasi pure Cass. n. 26923/2024 in tema di «royalties» ).
2.11 Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la qui impugnata decisione si fonda sulle seguenti argomentazioni:
-ai sensi dell’art. 27 -bis , comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, nella versione vigente «ratione temporis» , spettava alla contribuente, onde potersi legittimamente avvalere dell’invocata esenzione dall’obbligo di operare la ritenuta sui dividendi corrisposti alla propria controllante danese, dimostrare che quest’ultima fosse stata la beneficiaria effettiva dei detti dividendi;
non essendo stata offerta una simile prova ed emergendo dagli atti di causa una serie di elementi che portavano a individuare nella RAGIONE_SOCIALE la «beneficial owner» dell’operazione, doveva applicarsi al caso di specie la disciplina contenuta nell’art. 10 della Convenzione RAGIONE_SOCIALE-USA del 25 agosto 1999 contro le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva con L. n. 20 del 2009, che per quanto qui interessa così recita:
«1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
(a)il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25 per cento RAGIONE_SOCIALE azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo
di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati; e
(b)il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi».
2.12 Così statuendo, la CTR laziale ha respinto la diversa tesi propugnata della contribuente, la quale anche in questa sede continua a sostenere che la vicenda di causa debba essere inquadrata nell’àmbito previsionale dell’art. 10 della Convenzione RAGIONE_SOCIALE -Danimarca del 5 maggio 1999 contro le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva con L. n. 170 del 2002, che così dispone ai primi due paragrafi:
«1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a)lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di dodici mesi anteriore alla data in cui sono stati distribuiti i dividendi;
b)il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi».
2.13 La soluzione accolta dal collegio regionale non appare conforme al surriferito insegnamento unionale e di legittimità, in quanto l’affermata esclusione della qualità di beneficiaria effettiva in capo alla società
danese non scaturisce dall’applicazione del cd. «dominion test» , dei cui esiti non viene dato conto nella motivazione della sentenza.
2.14 Invero, i giudici di secondo grado hanno concentrato la loro attenzione sui poteri di direzione e controllo esercitati dalla RAGIONE_SOCIALE sulle società europee dalla sub-RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché sugli «impulsi volitivi di gestione RAGIONE_SOCIALE operazioni di distribuzione dei dividendi» provenienti dalla stessa «RAGIONE_SOCIALE» americana e sulla di una «struttura operativa» della controllata danese, senza tuttavia verificare se quest’ultima trattenesse per sé, in tutto o in parte, i dividendi ricevuti, utilizzandoli per i propri scopi, sì da disporre del diritto di uso e godimento dei flussi reddituali ( «right to use and enjoy» ).
2.15 Una siffatta indagine avrebbe dovuto essere condotta anche sulla scorta dei bilanci prodotti in giudizio dalla contribuente, di cui viene fatta espressa menzione nella motivazione della sentenza (cfr., in questi termini, Cass. n. 23628/2024).
2.16 Inoltre, nell’effettuazione del cd. «substantive business activity test» , la CTR ha escluso che la società danese esercitasse un’effettiva attività economica per la «sostanziale inesistenza» di una «struttura operativa» ad essa facente capo, senza considerare le peculiarità di una RAGIONE_SOCIALE o sub-RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale non svolge direttamente attività commerciale, ma gestisce le partecipazioni in altre società (sull’argomento si vedano Cass. n. 27112-27113-27115-27116/2016, richiamate, fra le altre, da Cass. n. 6975/2023; vedasi pure Cass. n. 3272/2025).
2.17 Per le ragioni esposte, la censura va, dunque, accolta, non avendo il collegio regionale verificato se sussistessero in capo alla NGD tutte le caratteristiche rilevanti ai fini del riconoscimento o meno della sua qualità di beneficiaria effettiva dei dividendi, da accertarsi secondo i criteri e le modalità «sostanziali» di cui ai test surrichiamati e ai princìpi che li ispirano.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c..
3.1 Si contesta ai giudici d’appello: (a)di aver erroneamente attribuito rilievo decisivo, al fine di escludere che la NGD potesse essere considerata la beneficiaria effettiva dei dividendi in parola, alla circostanza che la società risultasse priva di una struttura operativa; (b)di non avere, invece, tenuto in alcun conto la summenzionata certificazione rilasciata dall’autorità fiscale danese, sebbene questa assumesse, sul punto, un valore dirimente.
3.2 Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento di quello precedentemente scrutinato.
Per le ragioni spiegate, va conclusivamente disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza, nei termini precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
4.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
4.2 Lo stesso giudice provvederà, altresì, sulla domanda restitutoria formulata dalla ricorrente, alla luce del disposto dell’art 389 c.p.c..
4.3 Tutte le richiamate norme del codice di procedura civile sono applicabili alle controversie tributarie in virtù del rinvio contenuto nell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in
motivazione, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME