Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30850 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4235/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa,
AVVISO DI ACCERTAMENTO 2014
in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, al INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 3523/2022, depositata in data 15/9/2022; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, dottAVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE uditi l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME per l RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO per la società contribuente;
Fatti di causa
A seguito di un controllo fiscale attivato a carico della contribuente con la consegna da parte dei funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE, in data 16 settembre 2019, del questionario n. NUMERO_DOCUMENTO, dalla documentazione prodotta in risposta a mezzo e-mail del 9 ottobre 2019, risultò che, nel periodo d’imposta 2014, la società contribuente aveva corrisposto 8.175.667,34 di euro a titolo di fees alla consociata RAGIONE_SOCIALE, applicando la ritenuta prevista dall’art. 12 della Convenzione RAGIONE_SOCIALE-Svizzera nella misura del 5%.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla contribuente in risposta al citato questionario, l’Ufficio non riscontr ò la sussistenza dei requisiti utili all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE più favorevoli condizioni previste dall’articolo 12 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni e, di conseguenza, emise l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, a mezzo del quale applicò alla suddetta transazione la ritenuta con
aliquota ordinaria del 30% ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del d. P.R. n. 600/73.
Con ricorso notificato in data 26 giugno 2020, la società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, impugnò l’avviso di accertamento citato a mezzo del quale l’Ufficio accertò maggiori ritenute per euro 2.043.917,00 ed irrogato sanzioni per euro 2.473.139,00.
La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso.
L’appello dell’Ufficio fu rigettato dalla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALERRAGIONE_SOCIALE della Lombardia.
Avverso la sentenza d’appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso la contribuente.
Il Sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 4, c. 5 e 12 c. 2, 27 Convenzione RAGIONE_SOCIALE-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 23.12.1978 n. 943; 31 ter dpr 29.9.1973 n. 600, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver affermato che la qualità di effettivo beneficiario, in capo a RAGIONE_SOCIALE, della corresponsione RAGIONE_SOCIALE royalties da parte della odierna contribuent e risultava dall’avere quest’ultima concluso con l’amministrazione un accordo di definizione preventiva dei prezzi di trasferimento corrisposti a RAGIONE_SOCIALE e dall’essere quest’ultima una società particolarmente solida, come appariva dal bilancio.
Deduce che l’accordo concluso con l’amministrazione aveva rilievo solo ai fini del transfer pricing , e che da esso non può argomentarsi la
qualità, in capo a RAGIONE_SOCIALE, di soggetto effettivo beneficiario RAGIONE_SOCIALE royalties corrisposte dalla odierna contribuente.
Inoltre, non rileverebbe nemmeno che RAGIONE_SOCIALE fosse una società realmente operativa, occorrendo invece la dimostrazione concreta che i flussi di denaro provenienti dalla contribuente non erano dirottati presso altre società del gruppo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Con esso, l’RAGIONE_SOCIALE tenta di devolvere a questa Corte di legittimità una valutazione di fatto, relativa alla qualità, in capo a COGNOME, di soggetto effettivo beneficiario RAGIONE_SOCIALE royalties corrisposte dall’odierna contribuente .
Il motivo di ricorso in esame, invero, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi posta dal giudice di appello a base della impugnata sentenza.
Quest’ultima, infatti, per argomentare la qualità di effettivo beneficiario di RAGIONE_SOCIALE, non ha addotto la circostanza della conclusione dell’accordo in tema di transfer pricing tra l’amministrazione e la contribuente, ma ha valorizzato la ‘ effettiva operatività della RAGIONE_SOCIALE e la solidità finanziaria della stessa desumibili dal bilancio e dalla relativa relazione prodotta dalla contribuente, dal numero di dipendenti ‘ , che ‘ consentivano, altresì, di escludere che la RAGIONE_SOCIALE fosse un soggetto interposto, non realmente operativo, come tale non effettivamente destinatario RAGIONE_SOCIALE fees sulle quali era stato applicato il regime di favore della convenzione italo-svizzer a’ (così testualmente, pagine 12 e 13 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione congrua, in grado di evidenziare gli elementi fattuali posti dal giudice di appello a fondamento dell’affermazione che RAGIONE_SOCIALE fosse il beneficiario effettivo dei flussi di denaro corrisposti dalla odierna contribuente.
Tale motivazione non può essere scalfita dalle argomentazioni dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente tramite un percorso logico-argomentativo che, lungi dall’evidenziare vizi di legittimità della sentenza impugnata, si pone come alternativo rispetto a quello intrapreso dal giudice di appello per arrivare alla decisione qui impugnata.
2.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro ventimila per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore (NOME COGNOME)
Il Presidente (NOME COGNOME)