Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24077 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
Oggetto: Rimborso IRES ritenuta su dividendi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 22501/2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di tutte le obbligazioni, remunerazioni, diritti ed obblighi, registrazioni, attività ed investimenti già facenti capo a RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
COGNOME, presso lo studio dei quali (RAGIONE_SOCIALE) è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE ‘Abruzzo -sezione staccata di Pescara -n. 37/07/2021, pronunciata il 17 dicembre 2020, depositata il 29 gennaio 2021, non notificata
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che, richiamando la memoria depositata dal proprio Ufficio, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv.
udito, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , l’avv.
NOME COGNOME per la ricorrente; NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Lo RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) of the RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), interamente posseduto e controllato dal Governo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, formulava istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALEa ritenuta su dividendi ed interessi su finanziamento soci, distribuiti per gli anni 2014 e 2015 dalla RAGIONE_SOCIALE
La domanda di rimborso era basata sulla natura del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe di investitore indiretto in RAGIONE_SOCIALE, di cui deteneva la partecipazione tramite alcune entità estere, precisamente una RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ed un RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, (di seguito RAGIONE_SOCIALE), entrambe riconducibili al fondo d’investimento RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva l’istante di avere i requisiti per godere, quale beneficiario effettivo dei dividendi, ai sensi del paragrafo 5 del Protocollo aggiuntivo RAGIONE_SOCIALEa legge 11 marzo 2002, n. 50, di ratifica ed esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione contro le doppie imposizioni tra Repubblica italiana e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘esenzione totale da imposta, applicata tramite ritenuta dalla partecipata italiana secondo le aliquote vigenti ratione temporis .
Formatosi il silenzio -rifiuto su detta istanza di rimborso, lo stesso fu impugnato dal RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, che accolse parzialmente il ricorso. Il giudice di primo grado -riconosciuta la qualità in capo al RAGIONE_SOCIALE istante di beneficiario effettivo dei dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE e la natura di entità trasparenti di LP e di RAGIONE_SOCIALElimitò tuttavia l’accog limento RAGIONE_SOCIALEa domanda di rimborso alla ritenuta applicata sui dividendi distri buiti per l’anno 2015, respingendo invece la domanda quanto alla ritenuta applicata sui dividendi relativi all’anno 2014, sulla base di rilevat e discordanze tra gli importi richiesti a rimborso dal RAGIONE_SOCIALE e la documentazione offerta a supporto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Avverso detta pronuncia, nella parte di relativa soccombenza, il RAGIONE_SOCIALE propose dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo -sezione staccata di Pescara – appello principale, chiedendo l’accoglimento in toto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
L’Ufficio, nel resistere all’avverso gravame, spiegò a sua volta appello incidentale per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per la parte in cui era risultato soccombente.
La CTR RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo , con sentenza n. 37/7/2021, depositata il 29 gennaio 2021, non notificata, respinse l’appello principale, accogliendo viceversa l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, dichiarando quindi legittimo il silenzio -rifiuto impugnato.
Nel trascrivere, a conforto del proprio assunto, ampia parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione resa da questa Suprema Corte nella sentenza n. 14756/2020 (il refuso nel riferimento all’anno 2000 è ascrivibile a chiaro errore materiale) -il giudice di appello riteneva che: a) le certificazioni bancarie versate in atti fossero inidonee a dimostrare che il RAGIONE_SOCIALE fosse l’effettivo beneficiario dei dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE; b) dovesse disconoscersi ad entrambe le entità riconducibili al fondo d’investimento RAGIONE_SOCIALE la trasparenza fiscale, non avendo i dirigenti di tali organismi di investimento l’obbligo tassativo di distribuire ai propri sottoscrittori gli utili realizzati; c) l’essere dislocato il plan of business di detti fondi nel Guernsey (isola del Canale RAGIONE_SOCIALEa Manica dipendente dalla Corona britannica) che, soltanto a partire dal 2016, non risultava più inserita nella black list RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria dei Paesi a fiscalità privilegiata, fosse preclusivo di uno scambio d’informazioni fiscalmente valido, ciò rendendo inapplicabile la succitata invocata Convenzione contro le doppie imposizioni.
Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE, quale successore ex lege del RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per totale assenza RAGIONE_SOCIALEa concisa esposizione dei fatti rilevanti RAGIONE_SOCIALEa causa, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione e del paragrafo 5 del relativo Protocollo aggiuntivo, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d. lgs. n. 239/1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 4 settembre 1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene non applicabile la Convenzione, nonostante la RAGIONE_SOCIALE sia stata costituita nel Regno Unito.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione e del paragrafo 5 del relativo Protocollo aggiuntivo, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, co d. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non integrato lo status di beneficiario effettivo in capo al RAGIONE_SOCIALE, considerando a tal fine inidonea l’allegazione RAGIONE_SOCIALEe certificazioni bancarie che attestavano come l’ effettivo flusso finanziario del reddito dei dividendi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fosse poi confluito da FCF LP (No. 2) al RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione e del paragrafo 5 del relativo Protocollo aggiuntivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto che il RAGIONE_SOCIALE fosse il beneficiario effettivo dei dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE, negando la trasparenza fiscale e la natura di soggetti interposti di RAGIONE_SOCIALE e LP.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1. L’essersi la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata articolata essenzialmente, in mancanza di una sia pur concisa esposizione dei fatti di causa, attraverso il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 14756/2020, resa con riferimento al beneficiario effettivo in relazione alla percezione di interessi, non impedisce di cogliere agevolmente quelle che si pongono come le tre concorrenti rationes decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, basate rispettivamente: a) sulla ritenuta inidoneità RAGIONE_SOCIALEe certificazioni bancarie versate in atti a dimostrare che il dante causa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente era l’effettivo beneficiario dei dividendi derivanti dalla detenzione di partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE attraverso i fondi; b) sul disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘affermata trasparenza fiscale ed economica di LP e RAGIONE_SOCIALE, avendo la CTR sostenuto, nella parte finale RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che i dirigenti di tali organismi di investimento non avevano l’obbl igo tassativo di distribuire i proventi realizzati ai propri sottoscrittori; c) sulla dislocazione dei predetti Fondi, per quanto riferito a LP, in Paese, all’epoca, a fiscalità privilegiata (Guernsey).
5.2. Non ricorre, dunque, nella fattispecie in esame, il denunciato error in procedendo con riferimento alla dedotta nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, avuto riguardo all’intellegibilità RAGIONE_SOCIALEa decisione e RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a suo fondamento che denotano una sufficiente comprensione dei fatti di causa (cfr. Cass. sez. 3, ord. 15 novembre 2019, n. 29721; Cass. sez. 6- 5, ord. 20 gennaio 2015; Cass. sez. 5, 10 novembre 2010, n. 22845), tanto che le medesime sono oggetto di censura, con denuncia di specifici errores in iudicando , con i successivi motivi di ricorso.
I restanti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
6.1. Premesso che l’aver e la CTR localizzato nel baliato di Guernsey, inserito nell’elenco degli Stati con i quali è possibile attuare
lo scambio d’informazioni di cui al d.m. 4 settembre 1996, attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 239/1996, solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa sostituzione operata dall’art. 1, comma 1), lett. a), del d.m. 9 agosto 2016, il principal place of business di LP non tiene conto del fatto che esso fosse, all’atto RAGIONE_SOCIALEa propria costituzione, localizzato nel Regno Unito, resta ndo pertanto un’entità di diritto RAGIONE_SOCIALE da un punto di vista societario e fiscale, indipendentemente dalla successiva localizzazione del proprio principal place of business al di fuori del Regno Unito medesimo, resta evidente che lo scambio d’informazioni ben avrebbe potuto e dovuto essere reso attuabile stante la natura incontroversa di fondo sovrano del già RAGIONE_SOCIALE di riserva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ; donde la legittimazione di esso -ove provata la qualità di beneficiario effettivo dei dividendi acquisiti indirettamente dalle partecipazioni detenute dai fondi in RAGIONE_SOCIALE – a richiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALEe ritenute effettuate negli anni di riferimento secondo le aliquote vigenti ratione temporis, in applicazione del paragrafo 5, punto 1, del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana ed il Governo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Mascate il 6 maggio 1998, ratificata e resa esecutiva con l. 11 marzo 2002, n. 50; stabilendo, infatti, il menzionato par. 5 del Protocollo aggiuntivo alla citata Convenzione che, per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE ‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione medesima, in tema di imponibilità dei dividendi pagati da una società residente di uno RAGIONE_SOCIALE contraente ad un residente RAGIONE_SOCIALE‘altro stato contraente, sostanzialmente conforme al moRAGIONE_SOCIALE di Convenzione OCSE, «lo RAGIONE_SOCIALE, interamente posseduto e controllato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, è esente da ogni imposta sul reddito o sugli utili derivanti dagli investimenti in Italia del RAGIONE_SOCIALE stesso».
6.2. Né può dirsi che, come invece eccepito dall’amministrazione finanziaria, il terzo e quarto motivo di ricorso siano inammissibili, in quanto, sub specie RAGIONE_SOCIALEa deduzione di vizi di violazione di legge nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa citata normativa convenzionale con riferimento all’incidenza RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio ricadente sulla Autorità richiedente il rimborso, miranti in realtà ad una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il terzo, essendo manc ata un’effettiva disamina da parte del giudice tributario di appello RAGIONE_SOCIALEe certificazioni bancarie prodotte, volte ad attestare che l’effettivo flusso finanziario erogato da RAGIONE_SOCIALE fosse poi confluito nel patrimonio RAGIONE_SOCIALEa ricorrente; il quarto, anche in relazione al dedotto profilo d’inammissibilità con riferimento all’assenza di specifica contestazione RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe rispettive clausole statutarie , omologhe secondo quanto confermato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, secondo le regole di ermeneutica contrattuale, in punto di discrezionalità , seppur definita ‘non ampia’ dei dirigenti dei Fondi, di non porre in essere la distribuzione dei dividendi ai sottoscrittori laddove essa dovesse impedire il rispetto RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni di pagamento presenti e future; potendo in realtà la natura di beneficiario effettivo discendere, oltre che da specifiche clausole legali e/o contrattuali, anche sulla base di fatti e circostanze, secondo quanto peraltro desumibile, con riferimento ad esempi nei quali il beneficiario diretto dei dividendi non abbia il diritto di utilizzare e godere dei dividendi medesimi, dal Commentario all’art. 10, par. 12.4, del MoRAGIONE_SOCIALE di Convenzione OCSE, versione 2017, in linea con quanto già indicato nella precedente versione 2014, commentario cui la giurisprudenza di questa Corte -cfr. Cass. SU 25 marzo 2021, n. 8500, par. 35, in motivazione- riconosce natura di soft law , idonea a fungere da strumento d’indirizzo ed ausilio nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘esatto contenuto e RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALEe convenzioni internazionali basate sul
relativo moRAGIONE_SOCIALE), « showing that, in substance, the recipient clearly does not have the right to use ad enjoy the dividend uncontrastrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person» .
Nel caso di specie, avrebbe dovuto avere, nel sindacato che il giudice tributario era chiamato ad esprimere una primaria o almeno concorrente valutazione, viceversa del tutto omessa, la presunzione di corrispondenza, se non contraddetta da diversi elementi di prova, RAGIONE_SOCIALEa redditività degli investimenti nella società italiana attraverso i Fondi alle finalità istituzionali del RAGIONE_SOCIALE al fine RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sua natura di beneficiario effettivo ( beneficial owner ) dei dividendi.
Il ricorso va pertanto, in conclusione, accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata in relazione ai motivi secondo, terzo e quarto accolti, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo sezione staccata di Pescara -in diversa composizione, cui resta demandata anche la disciplina RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo sezione staccata di Pescara -in diversa composizione, cui demanda anche la disciplina RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023